CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,come in atti domiciliato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]persona del legale rappresentante pro tempore, PAPOCCHIASTEFANO, titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, CICERONEISABELLA, titolare dell’impresa individuale M.G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L,in persona del legale rappresentante pro tempore, ASD VELENumero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/2026E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, BORIOEUGENIO, titolare dell’omonima impresa individuale, BORIOROBERTO, titolare dell’omonima impresa individuale,[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimaimpresa individuale, [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima impresa individuale, D’[OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima impresa individuale, SQUILLACIVINCENZA, titolare dell’omonima impresa individuale, LELLIVITTORIO, titolare dell’omonima impresa individuale,[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Granara e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati;[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 647/19 della Commissione TributariaRegionale della Liguria, pubblicata in data 23 maggio 2019.Numero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Liguria ha accolto l’appello deicontribuenti avverso la sentenza n. 2292/16 della CommissioneTributaria Provinciale di Genova, con la quale era statorigettato il ricorso da loro intentato avverso il provvedimentonumero 58 del 15 gennaio 2016, con il quale il TribunaleAmministrativo Regionale per la Liguria aveva preteso ilpagamento di un maggior importo (pari ad euro 6.000,00)rispetto a quello già pagato (pari ad euro 650,00), a titolo dicontributo unificato, per la proposizione di motivi aggiuntinell’ambito di un processo davanti ad esso celebrato.2. [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria haproposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento ad un unico motivo diimpugnazione.3. I contribuenti si sono costituiti in giudizio -tranne la ASDPesca [OSCURATO:PERSONA], la ASD [OSCURATO:PERSONA], il ConsorzioL’Approdo e la ASD [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati-depositando controricorso ed illustrando ulteriormente le lorodifese con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione ilricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13,comma 6-bis, lett. d), e comma 6-bis 1, d.P.R. n. 115 delNumero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/20262002, per avere la corte regionale ligure ritenuto che l’attoimpugnato con i motivi aggiunti -“bando di gara appaltointegrato”- non dovesse scontare il pagamento del contributounificato, quale preteso dall’amministrazione, perché “meroimpugnati in principalità”.3. Il motivo è inammissibile.3.1. L’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede-laddove disciplina gli importi dovuti a titolo di contributounificato per i ricorsi amministrativi- che siano soggetti alrelativo pagamento “quello principale, quello incidentale ed imotivi aggiunti che introducono domande nuove”.L’art. 43 c.p.a., invece, individua due tipologie di motiviaggiunti, che consentono al ricorrente principale ed a quelloincidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delledomande già proposte (motivi aggiunti propri), sia domandenuove, purché connesse a quelle già proposte (motivi aggiuntiin senso improprio, rivolti all’impugnazione di uno o piùprovvedimenti connessi a quello già impugnato).E’ stato affermato, a tal proposito, che l’interpretazione diprassi, recepita anche da alcune circolari dell’amministrazione,secondo la quale il contributo unificato sarebbe dovuto in casodi motivi aggiunti diretti ad impugnare “provvedimenti diversida quelli già portati all’attenzione del giudice col ricorsointroduttivo”, non può essere condivisa, contrastando con gliarresti della giurisprudenza unionale, in quanto -pur dovendosiconsiderare legittimi i “tributi giudiziari multipli” e “cumulativi”,pretesi nei confronti di chiunque “introduca diversi ricorsigiurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appaltipubblici” o deduca motivi aggiunti “relativi alla medesimaNumero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/2026aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di unprocedimento giurisdizionale in corso”- la percezione delcontributo unificato, in caso di proposizione di motivi aggiunti,è giustificata solamente al cospetto di un “considerevoleampliamento dell’oggetto della controversia già pendente” (cfr.Cass. n. 23530/20 e, nello stesso senso, Cass. n. 2640/24).3.2. Ed, infatti, la percezione di “tributi giudiziari multipli” e“cumulativi” nel contesto dello stesso procedimentogiurisdizionale amministrativo non si pone in contrasto, in lineadi principio, né con l’art. 1 della direttiva UE n. 89/665, lettosulla scia dei principi enucleabili dall’art. 47 della Carta, né coni principi di equivalenza ed effettività: essa contribuisce al buonfunzionamento del sistema giurisdizionale, giacché costituisceuna fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degliStati membri e dissuade dall’introduzione di domande chesiano manifestamente infondate o siano intese unicamente aritardare il procedimento.Questi obiettivi, tuttavia, possono giustificare un’applicazionemultipla di tributi giudiziari solamente se il contenuto dei ricorsie dei motivi aggiunti sia effettivamente diverso ed -attraverso isuddetti motivi aggiunti- si dia corpo ad un ampliamentoconsiderevole dell’oggetto della controversia già pendente (cfr.CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, [OSCURATO:PERSONA], puntida 72 a 77).3.3. In questa prospettiva, è possibile ritenere, in ossequioad un approccio ermeneutico comunitariamente orientato dellanormativa nazionale, che, ai fini dell’individuazione delpresupposto impositivo del contributo unificato, non siarilevante la distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri, inquanto, conformemente alla giurisprudenza unionale, testéNumero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/2026richiamata, occorre accertare se tali motivi determinino o menoun considerevole ampliamento del thema decidendum dellacausa principale: ampliamento che ricorre laddove “sia chiestol’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamentelesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto diconnessione debole, ossia meramente fattuale, con quellaconcernente l’impugnazione dell’atto originario», dovendosi,viceversa, escludere la legittimità della percezione delcontributo unificato laddove il ricorso aggiuntivo “abbia peroggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenzacon il provvedimento originariamente impugnato, dando luogoa una connessione forte di cause” (cfr. Cass. n. 23873/20,Cass. n. 25729/22 e Cass. n. 13676/24). (cfr. Cass. n.2640/24, Cass. n. 13676/24 e Cass. n. 27168/24).3.4. Nel caso di specie, la corte di merito ha messo in rilievoche, “con l’atto di motivi aggiunti depositato in data 30settembre 2015 … i ricorrenti hanno impugnato il bando di garaappalto integrato -procedura aperta con criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa codice CUPJ44B15000090005-CIG 6346558158- solo come attosusseguente adottato dall’amministrazione all’esitodell’adozione degli atti impugnati in principalità con il ricorsointroduttivo”, in quanto “l’impugnazione è stata effettuata noncome atto della procedura di gara (assoggettabile allacontribuzione massima, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,d.P.R. n. 115 del 2002), ma come atto amministrativo generalesusseguente i provvedimenti impugnati in principalità, per imotivi dedotti dai ricorrenti” (cfr. la sentenza impugnata, apag. 6).Numero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/2026In tal modo, i giudici di secondo grado -sia pure attraversoformule linguistiche non sempre nitide- hanno fatto riferimentoad un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra atti impugnaticon il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti,circostanza che -contrariamente a quanto è avvenuto- avrebbedovuto indurre il ricorrente -ancor più considerando chequest’ultimo ha dedotto una violazione o falsa applicazione dilegge, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- adillustrare, in maniera compiuta ed esauriente, il prefatorapporto, onde permettere a questa Corte di verificare se, conla proposizione dei motivi aggiunti (in relazione ai qualisarebbe stato indispensabile dire come si fossero atteggiatirispetto ai motivi del ricorso introduttivo del giudizio, letti allaluce degli atti illo tempore impugnati), ci fosse stato o menoquel “considerevole ampliamento dell’oggetto dellacontroversia” necessariamente richiesto ai fini del pagamentodel contributo unificato, quale preteso dall’amministrazione.4. In conclusione, avuto riguardo alle osservazioni fin quiesposte, il ricorso -fondato su un motivo inammissibile- deveessere rigettato.5. Le spese di lite, tenuto conto del consolidamentodell’orientamento al quale si è fatto precedentemente cennosolamente nel corso del giudizio, possono essere integralmentecompensate.6. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte del ricorrente- di versare, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovandoapplicazione tale norma nei confronti delle amministrazionidello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione aNumero registro generale 37768/2019Numero sezionale 2350/2026Numero di raccolta generale 15264/2026Data pubblicazione 20/05/2026debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse chegravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23,Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le partile spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]