CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 03711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 12/12/2024, sul ricorso n.31703/2024 di ESSADMI Ayyoub trattato dalla Seconda Sezione di questa Corte; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio a seguito della nota del 20 dicembre 2024 del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di relatore del ricorso n.31703/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e trattato da questa Corte all'udienza del 12 dicembre 2024. In effetti, si rileva che il ricorso di cui sopra aveva per oggetto l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 25 luglio 2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto Ayyoub ESSADMI. Ne consegue che la decisione di annullamento contenuta nel dispositivo emesso dalla Cassazione doveva necessariamente riguardare "l'ordinanza impugnata", e non già la "sentenza impugnata", come, invece, trascritto erroneamente sul ruolo di udienza del 12 dicembre 2024. 2. Considerato che ciò appare frutto di un mero errore materiale, occorre procedere alla relativa correzione, disponendo che: ove è scritto "annulla senza rinvio la sentenza impugnata", deve leggersi "annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata", con conseguente annotazione in calce all'originale dell'atto. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 12/12/2024, sul ricorso n.31703/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "annulla senza rinvio la sentenza impugnata", deve leggersi "annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]