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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 04981/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi la Corte ha correttamente ritenuto la sussistente contestata in ragione della destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica, in quanto in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285422 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi la Corte ha correttamente ritenuto la sussistente contestata in ragione della destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica, in quanto in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285422 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04981/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris