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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13838/2026

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I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';• Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

Si è ormai consolidato l'orientamento secondo cui non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un principio di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, in via esemplificativa, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4 - , n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732 - 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non mass).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, considerata la mancata allegazione di dati contrari da parte dell'interessato circa la precedente contestazione amministrativa, la recidiva era stata ritualmente contestata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MPR 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';• Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Si è ormai consolidato l'orientamento secondo cui non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un principio di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, in via esemplificativa, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4 - , n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732 - 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non mass). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, considerata la mancata allegazione di dati contrari da parte dell'interessato circa la precedente contestazione amministrativa, la recidiva era stata ritualmente contestata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.MPR 2026
Sentenza Cassazione n. 13838/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris