CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l'imputato assume che, a fronte delle censure spiegate in appello, la Corte territoriale non ha chiarito perché il delitto è stato ritenuto consumato e non solo tentato; [OSCURATO:PERSONA] il motivo inammissibile perché privo di specificità, atteso che non si confronta con la (peraltro congrua) motivazione con la quale la decisione impugnata ha ritenuto il reato consumato perché il ricorrente si era già impossessato della somma contenuta negli apparecchi automatici quando è stato, mentre si dava alla fuga, fermato dagli agenti;Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce che nulla ha chiarito, inoltre, la decisione impugnata in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., la cui integrazione sarebbe evidente dall'entità della somma sottratta; [OSCURATO:PERSONA] anche detto motivo generico perché non trascura di considerare che la Corte territoriale ha idoneamente risposto alle relative censure formulate in appello, osservando che la condotta del ricorrente ha comportato danni ulteriori, quali l'effrazione della vetrata situata all'interno del cortile, quella dei distributori automatici ed ha leso l'immagine dell'INPS; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M