CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23354/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi — del reato contestato. La Corte territoriale ha richiamato l'ampia motivazione della sentenza di primo grado, sussistendo la c.d. "doppia conforme", situazione cioè nella quale la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). La sentenza impugnata ha evidenziato che gli elementi acquisiti nell'istruttoria (in particolare le dichiarazioni rese dal teste Schifano, CTU nel procedimento civile) hanno dimostrato la sussistenza della falsa incolpazione di immutazione dello stato dei luoghi prima dell'espletamento della CTU (immutazione esclusa da rutti i testi sentiti nel dibattimento: sentenza di primo grado, pag. 20) e della consapevolezza da parte dell'Angileri della falsità delle accuse da lui mosse a carico dell'Altomonte (sentenza del Tribunale, pag. 22; sentenza di appello, pag. 8). A fronte di detta motivazione, il ricorrente propone censure inammissibili, in quanto volte a dimostrare la plausibilità di una alternativa valutazione della prova ai fini della differente ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato. D'altro canto, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Peraltro, anche il richiamo, operato dal ricorrente, alle dichiarazioni del teste Pulizzi risulta non pertinente, atteso che il predetto, lungi dal fornire elementi tali da potere infirmare la falsità dell'incolpazione (che ha riguardo alla immutazione dello stato dei luoghi) si sarebbe limitato a riferire di avere appreso dal padre del CTU che "I'Altomonte si era recato presso il suo studio per interferire nella ctu"; condotta che, quand'anche fosse stata realmente posta in essere, non influisce sull'accertamento del fatto contestato all'imputato. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il