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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28240/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 20 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 20 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28240/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris