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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 32219/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27338/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di MILANO n.2225/2022 depositata i l 27/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I contribuenti ricevevano, in data 16/03/2021, la notifica a mezzo posta dell’avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni relative alla registrazione dell’ordinanza del Tribunale di Monza n. 1284/2018.

Nell’avviso di liquidazione la [OSCURATO:PERSONA] di Monza e della Brianza intimava il pagamento di euro 54.723,75 a titolo di condanna al pagamento di somme da cui derivaval’applicazione di una imposta di registro di euro 49.671,00 (3 % di euro 1.655.707,39) oltre che di euro 5.052,00 (quale “imposta in misura proporzionale sugli interessi come calcolati da dispositivo”).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso ed i contribuenti hanno interposto appello.

3. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto anch’essa le doglianze, ritenendo infondati sia il vizio di motivazione dell’avviso, sia l’assenza del presupposto impositivo.

Per quanto riguarda il primo motivo, ha osservato che l’ordinanza oggetto di tassazione era già pienamente disponibile ai contribuenti e che l’obbligo di allegazione dei documenti si applica solo quando il contribuente non ne possieda giàintegrale conoscenza.

La motivazione “per relationem” è stata ritenuta legittima, e - nonostante l’indicazione del numero di Ruolo Generale anziché di quello cronologico - l’avviso è stato considerato chiaro ed autosufficiente nel fornire dati sulla causa e sull’oggetto della pretesa tributaria.

Sul secondo motivo, la CTR ha precisato che la transazione allegata, essendo una scrittura privata non registrata, non rilevava ai fini fiscali e che il presupposto d’imposta restava l’ordinanza del Tribunale n. 3173/2018.

L’estinzione del giudizio e gli accordi extragiudiziali non incidono sulla tassazione, che rimaneva proporzionale anche se la decisione non era definitiva, salvi eventuali conguagli o rimborsi in base a sentenze successive.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i Villa hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della l. 212 del 2000 - violazione e falsa applicazione dell’art. 54 comma 5 del d.P.R. 131 del 1986 , violazione dell’art. 112 c.p.c. -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) del c.p.c..

1.1. La sentenza della CTR Lombardia sarebbe incorsa in violazione di legge, con riferimento alla motivazione degli avvisi di liquidazione relativi all’imposta di registro relativa ad un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., in quanto gli stessi indicavano erroneamente il numero di Ruolo Generale (1284/2018) invece del numero cronologico corretto dell’ordinanza (3173/2018).

Tale indicazione, poco chiara ed equivocabile, avrebbe reso difficile ai contribuenti riconoscere immediatamente l’atto e verificare la pretesa fiscale.

Il giudice di primo grado non ha considerato il vizio, interpretando la doglianza come richiesta di allegazione dell’atto, mentre la CTR ha ritenuto sufficiente la motivazione “per relationem”, pur riconoscendo implicitamente l’errore.

Si sostiene quindi che risulti violato l’art. 7 della Legge 212/2000 e l’art. 54, comma 5, del d.P.R. 131/1986, secondo cui l’avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di conoscere con immediatezza le ragioni della pretesa.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La CTR ha rettamente ritenuto che l’avviso fosse sufficientementemotivato in quanto riconoscibile ed identificabile dal contribuente.

2.2. Questa Corte hagià avuto modo di precisare che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità diallegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza (Cass. 26/10/2021, n. 30084(Rv. 662820 - 01) ed altre ).

2.3. Tali elementi erano certamente qui sussistenti.

Dalla lettura della parte motivazionale dell’avviso di liquidazione risulta evidente che l’ufficio erariale ha chiaramente esposto i fatti e le ragioni giuridiche alla base dell’emissione degli avvisi, indicando in modo specifico le norme applicabili edillustrando l’iter logico - giuridico seguito per la determinazione dell’imposta di registro.

Il presupposto d’imposta, ossia l’ordinanza del Tribunale, è stato riportato con il numero di registrazione 1284/2018.

In tema di imposta diregistro su atti giudiziari, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è come detto assolto con l'indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessitàdi un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. 07/04/2022, n. 11283(Rv. 664341 - 01) ed altre ).

2.4. L’indicazione del numero di ruolo , invece del numero cronologico, dell’ordinanza costituisce al più mero errore materiale privo di rilevanza, considerato anche che la parte aveva partecipato al giudizio e che quindi ben poteva comprendere a cosa la pretesa – del resto priva di qualsivoglia elemento sostanziale di complessità ed equivocità ricostruttive -si riferisse.

2.5. Il motivo non può dunque essere accolto.

3. In conclusione il ricorso va rigettato, in quanto infondato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27338/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di MILANO n.2225/2022 depositata i l 27/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I contribuenti ricevevano, in data 16/03/2021, la notifica a mezzo posta dell’avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni relative alla registrazione dell’ordinanza del Tribunale di Monza n. 1284/2018. Nell’avviso di liquidazione la [OSCURATO:PERSONA] di Monza e della Brianza intimava il pagamento di euro 54.723,75 a titolo di condanna al pagamento di somme da cui derivaval’applicazione di una imposta di registro di euro 49.671,00 (3 % di euro 1.655.707,39) oltre che di euro 5.052,00 (quale “imposta in misura proporzionale sugli interessi come calcolati da dispositivo”). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso ed i contribuenti hanno interposto appello. 3. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto anch’essa le doglianze, ritenendo infondati sia il vizio di motivazione dell’avviso, sia l’assenza del presupposto impositivo. Per quanto riguarda il primo motivo, ha osservato che l’ordinanza oggetto di tassazione era già pienamente disponibile ai contribuenti e che l’obbligo di allegazione dei documenti si applica solo quando il contribuente non ne possieda giàintegrale conoscenza. La motivazione “per relationem” è stata ritenuta legittima, e - nonostante l’indicazione del numero di Ruolo Generale anziché di quello cronologico - l’avviso è stato considerato chiaro ed autosufficiente nel fornire dati sulla causa e sull’oggetto della pretesa tributaria. Sul secondo motivo, la CTR ha precisato che la transazione allegata, essendo una scrittura privata non registrata, non rilevava ai fini fiscali e che il presupposto d’imposta restava l’ordinanza del Tribunale n. 3173/2018. L’estinzione del giudizio e gli accordi extragiudiziali non incidono sulla tassazione, che rimaneva proporzionale anche se la decisione non era definitiva, salvi eventuali conguagli o rimborsi in base a sentenze successive. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i Villa hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della l. 212 del 2000 - violazione e falsa applicazione dell’art. 54 comma 5 del d.P.R. 131 del 1986 , violazione dell’art. 112 c.p.c. -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) del c.p.c.. 1.1. La sentenza della CTR Lombardia sarebbe incorsa in violazione di legge, con riferimento alla motivazione degli avvisi di liquidazione relativi all’imposta di registro relativa ad un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., in quanto gli stessi indicavano erroneamente il numero di Ruolo Generale (1284/2018) invece del numero cronologico corretto dell’ordinanza (3173/2018). Tale indicazione, poco chiara ed equivocabile, avrebbe reso difficile ai contribuenti riconoscere immediatamente l’atto e verificare la pretesa fiscale. Il giudice di primo grado non ha considerato il vizio, interpretando la doglianza come richiesta di allegazione dell’atto, mentre la CTR ha ritenuto sufficiente la motivazione “per relationem”, pur riconoscendo implicitamente l’errore. Si sostiene quindi che risulti violato l’art. 7 della Legge 212/2000 e l’art. 54, comma 5, del d.P.R. 131/1986, secondo cui l’avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di conoscere con immediatezza le ragioni della pretesa. 2. Il motivo è infondato. 2.1. La CTR ha rettamente ritenuto che l’avviso fosse sufficientementemotivato in quanto riconoscibile ed identificabile dal contribuente. 2.2. Questa Corte hagià avuto modo di precisare che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità diallegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza (Cass. 26/10/2021, n. 30084(Rv. 662820 - 01) ed altre ). 2.3. Tali elementi erano certamente qui sussistenti. Dalla lettura della parte motivazionale dell’avviso di liquidazione risulta evidente che l’ufficio erariale ha chiaramente esposto i fatti e le ragioni giuridiche alla base dell’emissione degli avvisi, indicando in modo specifico le norme applicabili edillustrando l’iter logico - giuridico seguito per la determinazione dell’imposta di registro. Il presupposto d’imposta, ossia l’ordinanza del Tribunale, è stato riportato con il numero di registrazione 1284/2018. In tema di imposta diregistro su atti giudiziari, l'obbligo dimotivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è come detto assolto con l'indicazione della data e delnumero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessitàdi un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. 07/04/2022, n. 11283(Rv. 664341 - 01) ed altre ). 2.4. L’indicazione del numero di ruolo , invece del numero cronologico, dell’ordinanza costituisce al più mero errore materiale privo di rilevanza, considerato anche che la parte aveva partecipato al giudizio e che quindi ben poteva comprendere a cosa la pretesa – del resto priva di qualsivoglia elemento sostanziale di complessità ed equivocità ricostruttive -si riferisse. 2.5. Il motivo non può dunque essere accolto. 3. In conclusione il ricorso va rigettato, in quanto infondato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
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