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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07239/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 12827/2024 proposto da:Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procure specialiunite al controricorso;- controricorrenti –- avverso il decreto n. 409/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Perugia indata 24/04/2024 e notificato il 20/05/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto conil quale la Corte d’appello di Perugia aveva accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Bailoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento della somma di euro 4.400,00 in favore diciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo per la durata non ragionevoledel processo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2.

L’adìta corte d’appello rigettava il gravame, affermando che si lasciavapreferire l’orientamento della S.C. in base al quale occorre farsi ricorsoall’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto,con la conseguenza che non rilevava né la somma per la quale il creditoreera stato ammesso al riparto né l’importo che era stato attribuito in sedeconcorsuale.

Ciò in quanto l’intervento del Fondo di garanzia Inps non avevaeffetto sul diritto all’indennizzo, ma ne giustificava solo un’eventualedecurtazione in considerazione dell’attenuarsi del pregiudizio in pendenzadel fallimento, decurtazione operata dal giudice designato attraverso laliquidazione dell’importo minimo di euro 400,00 per ogni anno di durata nonragionevole.3.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustratoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, se un creditorerisulta ammesso al passivo fallimentare per una somma e poi la quasitotalità della medesima risulta soddisfatta entro il termine della durataragionevole (nel caso di specie, a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dalper individuare il valore della causa.1.1.

Il motivo è fondato.Secondo l'art. 2-bis, comma 3, della Legge n. 89 del 2001, l’indennizzo perl’irragionevole durata del processo non può superare il valore della causa o,se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.Numero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il limite previsto dal comma 3 serve ad evitare sovracompensazioni oarricchimenti ingiustificati.Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001,deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare enon alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso chequest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dallanatura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva delcreditore (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; in questisostanziali termini Cass. nn. 22373/2023, 35319/2022 e n. 11372/2019;Cass. n. 24362/2018; v. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del17/09/2021, a tenore della quale, nel caso del giudizio di verificazione dellostato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrenteovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito delgiudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno atal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto alriparto).Tuttavia, i pagamenti parziali (ad es., intervento Fondo INPS o un riparto),se avvenuti entro i sei anni, possono incidere sulla “posta in gioco”, laddovenon vanno valorizzati a questi effetti riparti o, comunque, pagamentiparziali oltre i sei anni, che matura proprio per l’eccedenza di durata.In altre parole, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzoconcedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché,quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto delquantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo diragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati, sempredurante il predetto periodo, in attuazione dei piani di riparto intervenuti nelcorso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore aldanno (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021).Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversiriguardo sempre e comunque all'importo ammesso al passivo, rilevandosiche l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, delNumero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamenteirrazionale, per le ragioni esposte in precedenza.Orbene, la corte territoriale, pur avendo dato atto dei pagamenti eseguitidal Fondo di garanzia Inps nel corso della procedura, non ha accertato qualifossero stati eseguiti nel periodo di durata ragionevole della stessa e qualifossero, all’esito, i crediti residui vantati dagli odierni controricorrenti.2.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio dellacausa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello diPerugia.Numero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEIrragionevole durata processo –Composta da Procedimento fallimentare –Pagamenti parzialiGiuseppe Tedesco - Presidente - OggettoGiuseppe Fortunato - Consigliere - R.G.N. 12827/2024Stefano Oliva - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea Penta - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 12827/2024 proposto da:Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procure specialiunite al controricorso;- controricorrenti –- avverso il decreto n. 409/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Perugia indata 24/04/2024 e notificato il 20/05/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto conil quale la Corte d’appello di Perugia aveva accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Bailoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento della somma di euro 4.400,00 in favore diciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo per la durata non ragionevoledel processo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2.

L’adìta corte d’appello rigettava il gravame, affermando che si lasciavapreferire l’orientamento della S.C. in base al quale occorre farsi ricorsoall’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto,con la conseguenza che non rilevava né la somma per la quale il creditoreera stato ammesso al riparto né l’importo che era stato attribuito in sedeconcorsuale.

Ciò in quanto l’intervento del Fondo di garanzia Inps non avevaeffetto sul diritto all’indennizzo, ma ne giustificava solo un’eventualedecurtazione in considerazione dell’attenuarsi del pregiudizio in pendenzadel fallimento, decurtazione operata dal giudice designato attraverso laliquidazione dell’importo minimo di euro 400,00 per ogni anno di durata nonragionevole.3.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustratoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, se un creditorerisulta ammesso al passivo fallimentare per una somma e poi la quasitotalità della medesima risulta soddisfatta entro il termine della durataragionevole (nel caso di specie, a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dalper individuare il valore della causa.1.1.

Il motivo è fondato.Secondo l'art. 2-bis, comma 3, della Legge n. 89 del 2001, l’indennizzo perl’irragionevole durata del processo non può superare il valore della causa o,se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.Numero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il limite previsto dal comma 3 serve ad evitare sovracompensazioni oarricchimenti ingiustificati.Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001,deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare enon alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso chequest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dallanatura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva delcreditore (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; in questisostanziali termini Cass. nn. 22373/2023, 35319/2022 e n. 11372/2019;Cass. n. 24362/2018; v. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del17/09/2021, a tenore della quale, nel caso del giudizio di verificazione dellostato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrenteovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito delgiudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno atal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto alriparto).Tuttavia, i pagamenti parziali (ad es., intervento Fondo INPS o un riparto),se avvenuti entro i sei anni, possono incidere sulla “posta in gioco”, laddovenon vanno valorizzati a questi effetti riparti o, comunque, pagamentiparziali oltre i sei anni, che matura proprio per l’eccedenza di durata.In altre parole, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzoconcedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché,quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto delquantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo diragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati, sempredurante il predetto periodo, in attuazione dei piani di riparto intervenuti nelcorso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore aldanno (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021).Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversiriguardo sempre e comunque all'importo ammesso al passivo, rilevandosiche l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, delNumero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamenteirrazionale, per le ragioni esposte in precedenza.Orbene, la corte territoriale, pur avendo dato atto dei pagamenti eseguitidal Fondo di garanzia Inps nel corso della procedura, non ha accertato qualifossero stati eseguiti nel periodo di durata ragionevole della stessa e qualifossero, all’esito, i crediti residui vantati dagli odierni controricorrenti.2.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio dellacausa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello diPerugia.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe TedescoP.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 12827/2024 proposto da:Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procure specialiunite al controricorso;- controricorrenti –- avverso il decreto n. 409/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Perugia indata 24/04/2024 e notificato il 20/05/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto conil quale la Corte d’appello di Perugia aveva accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Bailoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento della somma di euro 4.400,00 in favore diciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo per la durata non ragionevoledel processo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2. L’adìta corte d’appello rigettava il gravame, affermando che si lasciavapreferire l’orientamento della S.C. in base al quale occorre farsi ricorsoall’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto,con la conseguenza che non rilevava né la somma per la quale il creditoreera stato ammesso al riparto né l’importo che era stato attribuito in sedeconcorsuale. Ciò in quanto l’intervento del Fondo di garanzia Inps non avevaeffetto sul diritto all’indennizzo, ma ne giustificava solo un’eventualedecurtazione in considerazione dell’attenuarsi del pregiudizio in pendenzadel fallimento, decurtazione operata dal giudice designato attraverso laliquidazione dell’importo minimo di euro 400,00 per ogni anno di durata nonragionevole.3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustratoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, se un creditorerisulta ammesso al passivo fallimentare per una somma e poi la quasitotalità della medesima risulta soddisfatta entro il termine della durataragionevole (nel caso di specie, a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dalper individuare il valore della causa.1.1. Il motivo è fondato.Secondo l'art. 2-bis, comma 3, della Legge n. 89 del 2001, l’indennizzo perl’irragionevole durata del processo non può superare il valore della causa o,se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.Numero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il limite previsto dal comma 3 serve ad evitare sovracompensazioni oarricchimenti ingiustificati.Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001,deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare enon alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso chequest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dallanatura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva delcreditore (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; in questisostanziali termini Cass. nn. 22373/2023, 35319/2022 e n. 11372/2019;Cass. n. 24362/2018; v. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del17/09/2021, a tenore della quale, nel caso del giudizio di verificazione dellostato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrenteovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito delgiudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno atal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto alriparto).Tuttavia, i pagamenti parziali (ad es., intervento Fondo INPS o un riparto),se avvenuti entro i sei anni, possono incidere sulla “posta in gioco”, laddovenon vanno valorizzati a questi effetti riparti o, comunque, pagamentiparziali oltre i sei anni, che matura proprio per l’eccedenza di durata.In altre parole, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzoconcedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché,quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto delquantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo diragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati, sempredurante il predetto periodo, in attuazione dei piani di riparto intervenuti nelcorso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore aldanno (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021).Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversiriguardo sempre e comunque all'importo ammesso al passivo, rilevandosiche l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, delNumero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamenteirrazionale, per le ragioni esposte in precedenza.Orbene, la corte territoriale, pur avendo dato atto dei pagamenti eseguitidal Fondo di garanzia Inps nel corso della procedura, non ha accertato qualifossero stati eseguiti nel periodo di durata ragionevole della stessa e qualifossero, all’esito, i crediti residui vantati dagli odierni controricorrenti.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio dellacausa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello diPerugia.Numero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A  C O R T E  D I  C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEIrragionevole durata processo –Composta da Procedimento fallimentare –Pagamenti parzialiGiuseppe Tedesco - Presidente - OggettoGiuseppe Fortunato - Consigliere - R.G.N. 12827/2024Stefano Oliva - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea Penta - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 12827/2024 proposto da:Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procure specialiunite al controricorso;- controricorrenti –- avverso il decreto n. 409/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Perugia indata 24/04/2024 e notificato il 20/05/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto conil quale la Corte d’appello di Perugia aveva accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Bailoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento della somma di euro 4.400,00 in favore diciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo per la durata non ragionevoledel processo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2. L’adìta corte d’appello rigettava il gravame, affermando che si lasciavapreferire l’orientamento della S.C. in base al quale occorre farsi ricorsoall’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto,con la conseguenza che non rilevava né la somma per la quale il creditoreera stato ammesso al riparto né l’importo che era stato attribuito in sedeconcorsuale. Ciò in quanto l’intervento del Fondo di garanzia Inps non avevaeffetto sul diritto all’indennizzo, ma ne giustificava solo un’eventualedecurtazione in considerazione dell’attenuarsi del pregiudizio in pendenzadel fallimento, decurtazione operata dal giudice designato attraverso laliquidazione dell’importo minimo di euro 400,00 per ogni anno di durata nonragionevole.3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustratoda memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, se un creditorerisulta ammesso al passivo fallimentare per una somma e poi la quasitotalità della medesima risulta soddisfatta entro il termine della durataragionevole (nel caso di specie, a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dalper individuare il valore della causa.1.1. Il motivo è fondato.Secondo l'art. 2-bis, comma 3, della Legge n. 89 del 2001, l’indennizzo perl’irragionevole durata del processo non può superare il valore della causa o,se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.Numero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il limite previsto dal comma 3 serve ad evitare sovracompensazioni oarricchimenti ingiustificati.Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processofallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001,deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare enon alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso chequest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dallanatura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva delcreditore (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; in questisostanziali termini Cass. nn. 22373/2023, 35319/2022 e n. 11372/2019;Cass. n. 24362/2018; v. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del17/09/2021, a tenore della quale, nel caso del giudizio di verificazione dellostato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrenteovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito delgiudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno atal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto alriparto).Tuttavia, i pagamenti parziali (ad es., intervento Fondo INPS o un riparto),se avvenuti entro i sei anni, possono incidere sulla “posta in gioco”, laddovenon vanno valorizzati a questi effetti riparti o, comunque, pagamentiparziali oltre i sei anni, che matura proprio per l’eccedenza di durata.In altre parole, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzoconcedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché,quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto delquantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo diragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati, sempredurante il predetto periodo, in attuazione dei piani di riparto intervenuti nelcorso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore aldanno (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021).Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversiriguardo sempre e comunque all'importo ammesso al passivo, rilevandosiche l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, delNumero registro generale 12827/2024Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 7239/2026Data pubblicazione 26/03/2026tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamenteirrazionale, per le ragioni esposte in precedenza.Orbene, la corte territoriale, pur avendo dato atto dei pagamenti eseguitidal Fondo di garanzia Inps nel corso della procedura, non ha accertato qualifossero stati eseguiti nel periodo di durata ragionevole della stessa e qualifossero, all’esito, i crediti residui vantati dagli odierni controricorrenti.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio dellacausa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello diPerugia. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe TedescoP.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche perle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in differentecomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris