CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 12953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] nata ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/09/2025 del Tribunale di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] FrauRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 29 settembre 2025, pronunciandosi in sede di udienzadi comparizione predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., il Tribunale diCatania ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata perdifetto di querela.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art.art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Secondo il ricorrente l’energia elettricarientrerebbe nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, sì da integrarepienamente l’aggravante contestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoall'udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc.pen., che prevede che «se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non dovevaessere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza dinon luogo a procedere».L’art. 554-quater cod. proc. pen. prevede, dal canto suo, che sulla sentenzadi non luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen., la parte pubblicapuò proporre appello, fatta eccezione per reati puniti con la sola pena pecuniariao con pena alternativa (le cui sentenze, pertanto, saranno solo ricorribili percassazione e per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).Questa Corte si è già espressa al riguardo affermando che la sentenza dinon luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste e rilevando che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (Sez. 5, n. 6068del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essereriqualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto allaCorte dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessialla Corte di appello di Catania perché proceda al relativo giudizio. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio di appello.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]