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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34130/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio<; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47- ter ord. pen. e l'affidamento in prova ai servizi sociali a causa della mancata elezione di domicilio da parte dell'interessato.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito la nullità dell'ordinanza per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato, essendo stato effettato l'adempimento solo nei confronti del difensore.

2.2. Inoltre, ha eccepito la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen. atteso che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, l'elezione di domicilio era stata redatta ed era stata allegata all'istanza depositata a mezzo pec.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Dalla disamina degli atti consentita in ragione della natura dei vizi dedotti (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge la fondatezza, in primo luogo, del motivo con il quale è stata eccepita la nullità dell'ordinanza per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato.

Sul punto, si osserva, conformemente all'orientamento consolidato di questa Corte, che l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614).

In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo.

3. Fermo restando la fondatezza del primo motivo, si rileva che analoga valutazione deve essere compiuta con riferimento al secondo.

Infatti, come segnalato anche dal Procuratore generale, l'elezione di domicilio dell'interessato, adempimento indispensabile ai sensi dell'art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissione alla misura alternativa, era stata allegata alla richiesta originaria.

Si ribadisce che «la dichiarazione di domicilio richiesta, in alternativa all'elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità della domanda del condannato, non detenuto, di una misura alternativa alla detenzione deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione" (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952).

Nel caso di specie, all'istanza del 29 aprile 2023, era stata allegata anche l'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni in Portici, [OSCURATO:PERSONA], 58.

4. Per tali concorrenti ragioni il ricorso deve essere accolto.

L'annullamento deve essere disposto con rinvio in adesione all'orientamento più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio<; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47- ter ord. pen. e l'affidamento in prova ai servizi sociali a causa della mancata elezione di domicilio da parte dell'interessato. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la nullità dell'ordinanza per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato, essendo stato effettato l'adempimento solo nei confronti del difensore. 2.2. Inoltre, ha eccepito la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen. atteso che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, l'elezione di domicilio era stata redatta ed era stata allegata all'istanza depositata a mezzo pec. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dalla disamina degli atti consentita in ragione della natura dei vizi dedotti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge la fondatezza, in primo luogo, del motivo con il quale è stata eccepita la nullità dell'ordinanza per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato. Sul punto, si osserva, conformemente all'orientamento consolidato di questa Corte, che l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Blila, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614). In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo. 3. Fermo restando la fondatezza del primo motivo, si rileva che analoga valutazione deve essere compiuta con riferimento al secondo. Infatti, come segnalato anche dal Procuratore generale, l'elezione di domicilio dell'interessato, adempimento indispensabile ai sensi dell'art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissione alla misura alternativa, era stata allegata alla richiesta originaria. Si ribadisce che «la dichiarazione di domicilio richiesta, in alternativa all'elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità della domanda del condannato, non detenuto, di una misura alternativa alla detenzione deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione" (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952). Nel caso di specie, all'istanza del 29 aprile 2023, era stata allegata anche l'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni in Portici, [OSCURATO:PERSONA], 58. 4. Per tali concorrenti ragioni il ricorso deve essere accolto. L'annullamento deve essere disposto con rinvio in adesione all'orientamento più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Trib
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