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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 37730/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 27/05/2022 del tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 il tribunale di Siracusa investito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. della istanza promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione di un terreno sottoposto a sequestro preventivo rigettava l'appello.

2. Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce la non condivisibilità della decisione contestata, osservando che l'obbligo di vendita del terreno, assunto con preliminare dal ricorrente quale amministratore unico della società proprietaria del medesimo, eviterebbe le esigenze cautelari sottese al sequestro (evitare l'aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o l'agevolazione della commissione di altri reati) in ragione della sopravvenuta mancata disponibilità in capo all'istante.

Peraltro la nuova società subentrante garantirebbe il rispetto di ogni norma di legge in relazione alla esecuzione dell'oggetto sociale inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici, senza che poi il tribunale possa al riguardo sostituirsi alle autorità amministrative o al giudice amministrativo.

4. Il ricorso è inammissibile.

Posto il principio generale, valevole anche in sede di appello, per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01), nel caso in esame appare carente l'interesse in capo al ricorrente, posto che il terreno risulta, dagli atti (comprensivi dello stesso ricorso), di pertinenza di una società di cui l'istante sarebbe amministratore unico, ma la domanda non risulta avanzata dal Giarratana nella qualità di rappresentante legale della società medesima, in uno con procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. in favore del difensore del terzo interessato al sequestro (in tal caso la società di riferimento); inoltre, si lamenta, di fatto, un vizio di motivazione, peraltro in maniera del tutto generica in assenza di ogni specificazione sulla relativa tipologia, e comunque del tutto esulante da un'ipotesi di omessa motivazione, nonostante il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Il richiamo finale poi, alla abnormità dell'atto impugnato, appare laconico e quindi a - specifico. 5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 27/05/2022 del tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 il tribunale di Siracusa investito ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. della istanza promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di restituzione di un terreno sottoposto a sequestro preventivo rigettava l'appello. 2. Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce la non condivisibilità della decisione contestata, osservando che l'obbligo di vendita del terreno, assunto con preliminare dal ricorrente quale amministratore unico della società proprietaria del medesimo, eviterebbe le esigenze cautelari sottese al sequestro (evitare l'aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o l'agevolazione della commissione di altri reati) in ragione della sopravvenuta mancata disponibilità in capo all'istante. Peraltro la nuova società subentrante garantirebbe il rispetto di ogni norma di legge in relazione alla esecuzione dell'oggetto sociale inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici, senza che poi il tribunale possa al riguardo sostituirsi alle autorità amministrative o al giudice amministrativo. 4. Il ricorso è inammissibile. Posto il principio generale, valevole anche in sede di appello, per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Sez. 3 - n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01), nel caso in esame appare carente l'interesse in capo al ricorrente, posto che il terreno risulta, dagli atti (comprensivi dello stesso ricorso), di pertinenza di una società di cui l'istante sarebbe amministratore unico, ma la domanda non risulta avanzata dal Giarratana nella qualità di rappresentante legale della società medesima, in uno con procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. in favore del difensore del terzo interessato al sequestro (in tal caso la società di riferimento); inoltre, si lamenta, di fatto, un vizio di motivazione, peraltro in maniera del tutto generica in assenza di ogni specificazione sulla relativa tipologia, e comunque del tutto esulante da un'ipotesi di omessa motivazione, nonostante il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il richiamo finale poi, alla abnormità dell'atto impugnato, appare laconico e quindi a - specifico. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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