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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 34665/2025

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1754 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – 10/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Florit - Relatore - R.G.N. 24177/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell’interesse di: RADOSAVLJEVIC Vasilise, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/2000, avverso la ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale per il riesame di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34665/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 5 febbraio 2025, con il quale era stata applicata la misura coercitiva, di natura detentiva, della custodia in carcere in relazione all’incolpazione provvisoria di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti contro il patrimonio e concorso in rapina consumata (fatto associativo perdurante; reato di rapina del giugno 2024), così rigettando l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. 1.1.

Il Tribunale per il riesame ha quindi affrontato i temi della valutazione della gravità indiziaria, fondata sulla affidabilità della identificazione per immagini da parte delle persone offese del delitto di rapina e su quella di altra persona informata dei fatti (teste Udrea, quanto al contesto associativo).

L’organo del controllo cautelare ha quindi affrontato in forma diretta le deduzioni mosse con l’istanza di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria, già scrutinato in sede genetica ed escludendo la ricorrenza di inutilizzabilità patologica “erga alios” delle dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini dalla Udrea.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di stabile partecipazione ad organizzazione di settore e la adeguatezza del presidio di massima afflittività.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo a sostegno:

2.1. La ricorrenza della violazione della legge penale (recte, inosservanza della norma processuale penale, art. 63, comma 2, cod. proc. pen., posta a pena di inutilizzabilità), atteso che sin dal primo momento di contatto con gli investigatori la “informatrice neutra” Udrea doveva ritenersi viceversa persona indagata del medesimo reato associativo o di reati a questo connessi;

2.2. Con il secondo motivo deduceva genericamente violazione della norma incriminatrice (art. 416 cod. pen.) in assenza di argomenti indiziari specifici capaci di annettere il soggetto al fatto associativo, per affectio e ruolo concretamente svolto nell’ambito associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per assoluto deficit di specificità rispetto alle diffuse, logiche e congruenti argomentazioni del Tribunale in tema di apprezzamento della gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela.

Peraltro, dalla lettura del testo non sembra che il ricorrente censuri in alcun modo la gravità indiziaria ritenuta in sede genetica e poi confermata dal Tribunale, in riferimento alla contestazione del reato di rapina aggravata in concorso e riunione.

1.1. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese dalla Udrea, che ha reso (senza previ avvisi e garanzie dal pericolo di autoincriminazione) dichiarazioni utilizzate al fine di ricostruire l’architettura indiziaria per il reato associativo, osservando sostanzialmente che l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione al sindacato di legittimità, se il relativo accertamento sia congruamente motivato (Sez.

U.15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; più recentemente, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.).

Il Tribunale ha anche osservato che affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti prima dell'escussione indizi non equivoci di reità (Sez.

U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417 - 01).

Il Tribunale ha infine osservato che la prevista sanzione processuale della inutilizzabilità della prova è diretta agli effetti contra se delle dichiarazioni non assistite da garanzie, non a quelli erga alios.

Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha quindi spiegato come l’ordinanza genetica dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui l’“informatrice” veniva sentita dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini non sussisteva alcun quadro indiziario serio a suo carico, tale da potere a lei attribuire la qualità di indagata nello stesso reato, o in reati connessi o probatoriamente collegati; non erano stati acquisiti indizi di sorta a suo carico, essendo per converso tali dichiarazioni solo confermative di quanto già aliunde accertato e, successivamente, aliunde confermato dalla flagranza e dalle persone offese del delitto fine di rapina di cui al capo 2.

1.2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica.

Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal giudice del merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una ordinanza di riesame che ha fornito una risposta puntuale alle doglianze prospettate sul tema della gravità indiziaria, la pedissequa riproduzione di esse come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice del merito: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva.

A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una nuova valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01).

1.3. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità, Sez.

U cit.) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio.

2. Il secondo motivo si caratterizza per assoluta genericità, soprattutto se posto in relazione alle puntuali e diffuse argomentazioni spese in tema di riconoscimento a carico dell’indagato di un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione al sodalizio di settore. ll motivo si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2.1. Il ricorso per cassazione è una impugnazione volta esclusivamente a far rilevare vizi della motivazione della sentenza impugnata ovvero violazioni di legge nelle quali il giudice a quo sia incorso e tali da appartenere alle specifiche categorie elencate nell'art. 606 del codice di rito.

Viceversa, è da escludere in radice, anche a seguito della riforma apportata alla L. n. 46 del 2006, art. 606, che la Corte di cassazione possa essere chiamata a valutare direttamente le circostanze di fatto emerse durante le indagini.

Per tale motivo, mentre con l'istanza di riesame è consentito ed anzi è doveroso porre in luce le eventuali contraddizioni emerse sul piano della ricostruzione fattuale, così come accreditata dal giudice del momento genetico, e sottoporre, al giudice della revisione, i diversi fatti non considerati dal primo giudice o soltanto considerati in maniera illogica o insufficiente, la stessa prospettazione non è consentita con ricorso per cassazione, che è mezzo di impugnazione deputato alla denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

Consegue che il ricorso, per essere ammissibile, quando rappresenta un vizio di motivazione, deve aggredire in primo luogo la motivazione, appunto, con la quale il giudice del merito ha giustificato la propria conclusione; in secondo luogo, quando si intenda dedurre la contraddittorietà della motivazione con altro atto del processo specificamente indicato - evenienza che la giurisprudenza qualifica come "travisamento della prova" - è necessario che il ricorrente prenda comunque le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato per porre in luce la contraddittorietà di questo con specifici atti del processo.

Questi, in più, per rispettare il principio dell'autosufficienza del ricorso, debbono, non solo essere specificamente indicati, ma anche allegati, nel loro testo integrale, al ricorso per cassazione, o, comunque, se ne deve specificare la collocazione negli atti del processo e se ne deve illustrare la integrale portata, onde consentire alla Corte di cassazione di apprezzare, non già il risultato della valutazione indiziaria, ma la possibile esistenza di un contrasto ontologico fra l’indizio apprezzato a fini cautelari e lo specifico spessore - evidentemente favorevole all'imputato – dell’indizio stimato in contraddizione.

Risulta pertanto inammissibile il ricorso che non si sviluppi secondo le direttive appena indicate e soprattutto quello che, come nel caso di specie, trascuri del tutto la motivazione del provvedimento impugnato per soffermarsi, invece, ad illustrare la ricostruzione del risultato di prova patrocinata dalla difesa, in alternativa a quella accreditata dal giudice della revisione nel merito.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, in ragione del grad di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

4. Secondo quanto dispone l’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il contenuto della presente ordinanza dovrà essere portato a conoscenza del detenuto, secondo le modalità indicate al comma 1-bis del medesimo articolo delle disposizioni di attuazione al codice di rito.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

Così deciso il 10 ottobre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1754 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – 10/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Florit - Relatore - R.G.N. 24177/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell’interesse di: RADOSAVLJEVIC Vasilise, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/2000, avverso la ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale per il riesame di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34665/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 5 febbraio 2025, con il quale era stata applicata la misura coercitiva, di natura detentiva, della custodia in carcere in relazione all’incolpazione provvisoria di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti contro il patrimonio e concorso in rapina consumata (fatto associativo perdurante; reato di rapina del giugno 2024), così rigettando l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. 1.1. Il Tribunale per il riesame ha quindi affrontato i temi della valutazione della gravità indiziaria, fondata sulla affidabilità della identificazione per immagini da parte delle persone offese del delitto di rapina e su quella di altra persona informata dei fatti (teste Udrea, quanto al contesto associativo). L’organo del controllo cautelare ha quindi affrontato in forma diretta le deduzioni mosse con l’istanza di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria, già scrutinato in sede genetica ed escludendo la ricorrenza di inutilizzabilità patologica “erga alios” delle dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini dalla Udrea. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di stabile partecipazione ad organizzazione di settore e la adeguatezza del presidio di massima afflittività. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo a sostegno: 2.1. La ricorrenza della violazione della legge penale (recte, inosservanza della norma processuale penale, art. 63, comma 2, cod. proc. pen., posta a pena di inutilizzabilità), atteso che sin dal primo momento di contatto con gli investigatori la “informatrice neutra” Udrea doveva ritenersi viceversa persona indagata del medesimo reato associativo o di reati a questo connessi; 2.2. Con il secondo motivo deduceva genericamente violazione della norma incriminatrice (art. 416 cod. pen.) in assenza di argomenti indiziari specifici capaci di annettere il soggetto al fatto associativo, per affectio e ruolo concretamente svolto nell’ambito associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per assoluto deficit di specificità rispetto alle diffuse, logiche e congruenti argomentazioni del Tribunale in tema di apprezzamento della gravità indiziaria per le ipotesi contestate in cautela. Peraltro, dalla lettura del testo non sembra che il ricorrente censuri in alcun modo la gravità indiziaria ritenuta in sede genetica e poi confermata dal Tribunale, in riferimento alla contestazione del reato di rapina aggravata in concorso e riunione. 1.1. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese dalla Udrea, che ha reso (senza previ avvisi e garanzie dal pericolo di autoincriminazione) dichiarazioni utilizzate al fine di ricostruire l’architettura indiziaria per il reato associativo, osservando sostanzialmente che l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione al sindacato di legittimità, se il relativo accertamento sia congruamente motivato (Sez. U.15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; più recentemente, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.). Il Tribunale ha anche osservato che affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti prima dell'escussione indizi non equivoci di reità (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417 - 01). Il Tribunale ha infine osservato che la prevista sanzione processuale della inutilizzabilità della prova è diretta agli effetti contra se delle dichiarazioni non assistite da garanzie, non a quelli erga alios. Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha quindi spiegato come l’ordinanza genetica dovesse ritenersi ad esse conformata, osservando che nel momento in cui l’“informatrice” veniva sentita dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini non sussisteva alcun quadro indiziario serio a suo carico, tale da potere a lei attribuire la qualità di indagata nello stesso reato, o in reati connessi o probatoriamente collegati; non erano stati acquisiti indizi di sorta a suo carico, essendo per converso tali dichiarazioni solo confermative di quanto già aliunde accertato e, successivamente, aliunde confermato dalla flagranza e dalle persone offese del delitto fine di rapina di cui al capo 2. 1.2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica. Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal giudice del merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una ordinanza di riesame che ha fornito una risposta puntuale alle doglianze prospettate sul tema della gravità indiziaria, la pedissequa riproduzione di esse come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice del merito: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva. A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una nuova valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01). 1.3. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità, Sez. U cit.) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio. 2. Il secondo motivo si caratterizza per assoluta genericità, soprattutto se posto in relazione alle puntuali e diffuse argomentazioni spese in tema di riconoscimento a carico dell’indagato di un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione al sodalizio di settore. ll motivo si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Il ricorso per cassazione è una impugnazione volta esclusivamente a far rilevare vizi della motivazione della sentenza impugnata ovvero violazioni di legge nelle quali il giudice a quo sia incorso e tali da appartenere alle specifiche categorie elencate nell'art. 606 del codice di rito. Viceversa, è da escludere in radice, anche a seguito della riforma apportata alla L. n. 46 del 2006, art. 606, che la Corte di cassazione possa essere chiamata a valutare direttamente le circostanze di fatto emerse durante le indagini. Per tale motivo, mentre con l'istanza di riesame è consentito ed anzi è doveroso porre in luce le eventuali contraddizioni emerse sul piano della ricostruzione fattuale, così come accreditata dal giudice del momento genetico, e sottoporre, al giudice della revisione, i diversi fatti non considerati dal primo giudice o soltanto considerati in maniera illogica o insufficiente, la stessa prospettazione non è consentita con ricorso per cassazione, che è mezzo di impugnazione deputato alla denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato. Consegue che il ricorso, per essere ammissibile, quando rappresenta un vizio di motivazione, deve aggredire in primo luogo la motivazione, appunto, con la quale il giudice del merito ha giustificato la propria conclusione; in secondo luogo, quando si intenda dedurre la contraddittorietà della motivazione con altro atto del processo specificamente indicato - evenienza che la giurisprudenza qualifica come "travisamento della prova" - è necessario che il ricorrente prenda comunque le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato per porre in luce la contraddittorietà di questo con specifici atti del processo. Questi, in più, per rispettare il principio dell'autosufficienza del ricorso, debbono, non solo essere specificamente indicati, ma anche allegati, nel loro testo integrale, al ricorso per cassazione, o, comunque, se ne deve specificare la collocazione negli atti del processo e se ne deve illustrare la integrale portata, onde consentire alla Corte di cassazione di apprezzare, non già il risultato della valutazione indiziaria, ma la possibile esistenza di un contrasto ontologico fra l’indizio apprezzato a fini cautelari e lo specifico spessore - evidentemente favorevole all'imputato – dell’indizio stimato in contraddizione. Risulta pertanto inammissibile il ricorso che non si sviluppi secondo le direttive appena indicate e soprattutto quello che, come nel caso di specie, trascuri del tutto la motivazione del provvedimento impugnato per soffermarsi, invece, ad illustrare la ricostruzione del risultato di prova patrocinata dalla difesa, in alternativa a quella accreditata dal giudice della revisione nel merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, in ragione del grad di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 4. Secondo quanto dispone l’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il contenuto della presente ordinanza dovrà essere portato a conoscenza del detenuto, secondo le modalità indicate al comma 1-bis del medesimo articolo delle disposizioni di attuazione al codice di rito. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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