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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39273/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];40/ RG 18998 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art. 482 cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo del motivo di ricorso esaminato dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità.

Il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, l'assenza di prove circa la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di falso e alla detenzione per uso personale dello stupefacente rinvenuto nonché l'eccessività della pena; Nondimeno, la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla scorta degli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dell'attività di perquisizione (pagg. 3 della sentenza) dando conto del rinvenimento di patente di guida recante l'effige del D'[OSCURATO:PERSONA] e dati anagrafici falsi nonché il rinvenimento di danaro in contante in banconote di diverso taglio, di pizzini con indicazione di nomi e di cifre e di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in dosi.

Peraltro, in relazione al reato di falso, già il Tribunale nella sentenza di primo grado (pag. 4 ), aveva ravvisato la responsabilità del ricorrente in base al fatto che il documento riportava l'effige del D'[OSCURATO:PERSONA] e i dati anagrafici di altra persona, di guisa che si doveva ritenere con "certezza che l'imputato fosse stato l'artefice della contraffazione" Analogamente incensurabili le motivazioni spese in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello ( pag. 4 della sentenza) corretto l'errore in cui era in corso il Tribunale e determinato la pena in modo corretto, in ragione della contestazione della recidiva, e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];40/ RG 18998 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art. 482 cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo del motivo di ricorso esaminato dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità. Il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, l'assenza di prove circa la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di falso e alla detenzione per uso personale dello stupefacente rinvenuto nonché l'eccessività della pena; Nondimeno, la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla scorta degli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dell'attività di perquisizione (pagg. 3 della sentenza) dando conto del rinvenimento di patente di guida recante l'effige del D'[OSCURATO:PERSONA] e dati anagrafici falsi nonché il rinvenimento di danaro in contante in banconote di diverso taglio, di pizzini con indicazione di nomi e di cifre e di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in dosi. Peraltro, in relazione al reato di falso, già il Tribunale nella sentenza di primo grado (pag. 4 ), aveva ravvisato la responsabilità del ricorrente in base al fatto che il documento riportava l'effige del D'[OSCURATO:PERSONA] e i dati anagrafici di altra persona, di guisa che si doveva ritenere con "certezza che l'imputato fosse stato l'artefice della contraffazione" Analogamente incensurabili le motivazioni spese in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello ( pag. 4 della sentenza) corretto l'errore in cui era in corso il Tribunale e determinato la pena in modo corretto, in ragione della contestazione della recidiva, e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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