Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2025
ECLI:EU:C:2025:126
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0562
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
27 febbraio 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Spettro radio armonizzato – Diritti d’uso individuali per una durata limitata – Proroga di tali diritti – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Direttiva (UE) 2018/1972 – Articolo 49, paragrafi 1 e 2 – Applicabilità temporale»
Nella causa C‑562/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), con decisione del 24 agosto 2023, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2023, nel procedimento
T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
contro
[OSCURATO:PERSONA] za komunikacijska omrežja in storitve [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo sloveno, da V. Klemenc, in qualità di agente;
–
per il governo spagnolo, da L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da O. Gariazzo, L. Malferrari e B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (
GU 2002, L 108, pag. 21
), dell’articolo 5, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (
GU 2009, L 337, pag. 37
) (in prosieguo: la «direttiva 2002/20 modificata»), nonché dell’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU 2018, L 321, pag. 36
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (in prosieguo: la «T‑2»), società di diritto sloveno, alla [OSCURATO:PERSONA] za komunikacijska omrežja in storitve [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le reti e i servizi di comunicazione della Repubblica di Slovenia; in prosieguo: l’«Agenzia») in merito al rifiuto di quest’ultima di prolungare la validità della decisione con la quale essa ha concesso alla T‑2 dei diritti d’uso individuali dello spettro radio.
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
Direttiva 2002/20
3
L’articolo 5 della direttiva 2002/20, intitolato «Diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri», disponeva, al paragrafo 2, secondo comma, quanto segue:
«(…) Qualora i diritti [d’uso] siano concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi».
4
L’articolo 5 della direttiva 2002/20 modificata, intitolato «Diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri», disponeva, al paragrafo 2, quarto comma, quanto segue:
«Qualora i diritti [d’uso] siano concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti».
5
La direttiva 2002/20 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2018/1972.
Direttiva 2018/1972
6
I considerando 1, 131 e 323 della direttiva 2018/1972 enunciano quanto segue:
«(1)
Le direttive (…) 2002/20/CE (…) hanno subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.
(…)
(131)
Una gestione efficace dello spettro radio può essere ottenuta agevolando l’uso continuato ed efficiente dello spettro radio già assegnato. Per garantire la certezza giuridica per i titolari dei diritti, la possibilità di rinnovo dei diritti d’uso dovrebbe essere presa in considerazione in un periodo di tempo adeguato prima della scadenza, ad esempio almeno due anni prima della scadenza dei diritti, qualora essi siano stati assegnati per 15 anni o più, a meno che la possibilità di rinnovo sia stata espressamente esclusa al momento dell’assegnazione dei diritti. (…)
(…)
(323)
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia il raggiungimento di un quadro armonizzato e semplificato per la regolamentazione delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati, delle condizioni per l’autorizzazione di reti e servizi, dell’uso dello spettro radio (…), non può essere conseguito in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ma, a causa della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione [europea], quest’ultima può intervenire (…)».
7
L’articolo 1 della direttiva 2018/1972, intitolato «Oggetto, ambito di applicazione e finalità», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione».
8
L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», ha il seguente tenore:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(…)
25)
“spettro radio armonizzato”: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (
GU 2002, L 108, pag. 1
)];
(…)».
9
L’articolo 47 della direttiva 2018/1972, intitolato «Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le autorità competenti stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 30. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti [a] coloro che sono già titolari di tali diritti.
(…)
Le autorità competenti consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente».
10
L’articolo 49 di detta direttiva, dal titolo «Durata dei diritti», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (“servizi a banda larga senza fili”), gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18.
A tal fine gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente paragrafo.
[OSCURATO:PERSONA] membri mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 55, paragrafi 3 e 6. Tali criteri generali si riferiscono:
a)
all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; e
b)
all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.
Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’autorità competente effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera c). A condizione di non aver avviato un’azione di esecuzione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 30, l’autorità competente concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al presente paragrafo, terzo comma, lettere a) o b).
Sulla base di tale valutazione, l’autorità competente notifica al titolare del diritto la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto d’uso.
Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, l’autorità competente applica l’articolo 48 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio.
Tutte le misure di cui al presente paragrafo devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate.
In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di commentare in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del presente paragrafo, terzo e quarto comma, per un periodo di almeno tre mesi.
Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 [relativo alla restrizione o alla revoca di diritti] e 30 [relativo al rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e al rispetto degli obblighi specifici].
Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto del meccanismo previsto al presente paragrafo».
11
L’articolo 124 della direttiva 2018/1972, intitolato «Recepimento», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Entro il 21 dicembre 2020 gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. (…)
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.
Le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contengono un riferimento alla presente direttiva (…)».
12
L’articolo 125 della direttiva in parola, intitolato «Abrogazione», recita:
«Le direttive (…) [2002/20] (…), elencate nell’allegato XII, parte A, sono abrogate a decorrere dal 21 dicembre 2020 (…).
(…)».
13
L’articolo 126 della direttiva 2018/1972, dal titolo «Entrata in vigore», prevede quanto segue:
«La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
».
Decisione n. 676/2002
14
L’articolo 1 della decisione n. 676/2002, intitolato «Obiettivi e campo di applicazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Lo scopo della presente decisione è istituire una politica e un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all’uso efficace dello spettro radio necessari all’istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, e ricerca e sviluppo (R&S)».
15
L’articolo 2 di detta decisione, intitolato «Definizioni», recita:
«Ai fini della presente decisione, lo “spettro radio” comprende le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale».
Diritto sloveno
16
L’articolo 155 della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Slovenia) proclama:
«Le leggi, le altre norme e gli atti a carattere generale non possono avere effetti retroattivi. Soltanto la legge può stabilire che talune sue specifiche disposizioni abbiano effetto retroattivo, qualora ciò sia richiesto dal pubblico interesse e sempre che ciò non incida su diritti acquisiti».
17
L’articolo 50, paragrafo 1, dello Zakon o elektronskih komunikacijah (legge sulle comunicazioni elettroniche) (Uradni list RS, n. 43/04; in prosieguo: lo «Zekom») così disponeva:
«La decisione sull’assegnazione di radiofrequenze viene emessa dall’Agenzia per un tempo determinato, e più precisamente per una durata massima di quindici anni, tranne che per l’assegnazione di frequenze radio che siano destinate ai servizi di radiotelefonia mobile aeronautica e marittima».
18
L’articolo 51 dello Zekom recitava:
«La validità di una decisione sull’assegnazione di radiofrequenze può essere prorogata su richiesta del titolare della stessa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni che sono prescritte al momento della scadenza della sua validità per l’uso di queste radiofrequenze».
19
L’articolo 53, paragrafo 1, dello Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑1) [legge sulle comunicazioni elettroniche (ZEKom-1), Uradni list RS, n. 109/12; in prosieguo: lo «Zekom-1»], che ha sostituito lo Zekom ed è stato applicabile dal 15 gennaio 2013 al 9 novembre 2022, aveva la seguente formulazione:
«La decisione sull’assegnazione di radiofrequenze viene emessa dall’Agenzia per un tempo determinato, rispettando un periodo adeguato, necessario per l’ammortamento degli investimenti, e comunque per una durata massima di quindici anni, tranne che per l’assegnazione di frequenze radio che sono destinate ai servizi di radiotelefonia mobile aeronautica e marittima».
20
L’articolo 54, paragrafo 1, dello Zekom‑1 disponeva:
«La validità della decisione sull’assegnazione di radiofrequenze, ad eccezione delle decisioni sull’assegnazione di frequenze radio al fine di garantire la fornitura di servizi pubblici di comunicazione agli utenti finali, può essere prorogata su richiesta del suo titolare, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni che sono prescritte al momento della cessazione della sua validità per l’uso di queste radiofrequenze, e tenendo conto altresì delle finalità previste dagli articoli 194, 195, 196 e 197 della presente legge».
21
In virtù dell’articolo 240 dello Zekom‑1, le decisioni adottate sulla base dello Zekom potevano essere oggetto di modifica, annullamento o estinzione alle condizioni e con le modalità previste dallo ZEKom‑1.
22
Ai sensi dell’articolo 307, paragrafo 1, dello Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑2) [legge sulle comunicazioni elettroniche (ZEKom‑2), Uradni list RS, n. 130/22; in prosieguo: lo «Zekom‑2»], che ha sostituito lo Zekom‑1 ed ha trasposto nell’ordinamento sloveno la direttiva 2018/1972, applicabile a partire dal 10 novembre 2022, le decisioni emesse sulla base dello ZEKom‑1 e collegate a termini che al momento dell’entrata in vigore dello ZEKom‑2 non erano ancora scaduti, sono oggetto di modifica, annullamento o estinzione alle condizioni e con le modalità stabilite da quest’ultima legge.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
23
Con decisione del 21 settembre 2006, l’Agenzia ha concesso alla T‑2 dei diritti d’uso individuali di radiofrequenze, per una durata di quindici anni, al fine di garantire dei servizi pubblici di comunicazioni ai consumatori finali. Il bando di gara sulla base del quale è stata adottata tale decisione non prevedeva la possibilità di una proroga del periodo sopra indicato.
24
Il 20 agosto 2021, la T‑2 ha sollecitato la proroga per cinque anni della validità della decisione summenzionata per una parte di tali radiofrequenze, invocando segnatamente l’articolo 49 della direttiva 2018/1972.
25
Il 1
o
ottobre 2021, l’Agenzia ha respinto tale domanda a motivo del fatto che, da un lato, ai sensi dello Zekom‑1, la durata di validità della decisione suddetta non poteva essere prorogata oltre i quindici anni e che, dall’altro lato, tale proroga non poteva essere concessa neppure sulla base dell’articolo 49 della direttiva 2018/1972.
26
Quanto a quest’ultima disposizione, l’Agenzia ha precisato che la proroga della durata dei diritti d’uso individuali dello spettro radio, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2018/1972, è stata prevista per la prima volta in tale direttiva al fine di assicurare la prevedibilità regolatoria su 20 anni e che tale finalità non poteva dunque essere conosciuta nel 2006, al momento della concessione, da parte dell’Agenzia, dei diritti d’uso alla T‑2.
27
La T‑2 ha proposto un ricorso contro la decisione di rigetto della sua domanda dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia).
28
Dinanzi a tale giudice, la T‑2 fa valere che lo Zekom‑1 è contrario alla direttiva 2018/1972 e che l’articolo 49, paragrafo 2, di quest’ultima è provvisto di effetto diretto. Tale disposizione si applicherebbe ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi prima dell’adozione di detta direttiva e che non sono scaduti alla data della sua entrata in vigore. Ne conseguirebbe che l’Agenzia era tenuta a svolgere una procedura di rinnovo dei diritti d’uso individuali concessi alla T‑2 nel corso dell’anno 2006, al più tardi due anni prima della loro scadenza, e che, a far data dal 21 dicembre 2020, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva summenzionata, l’Agenzia avrebbe dovuto permettere che i diritti d’uso individuali concessi per una durata inferiore a 20 anni beneficiassero di un periodo di validità della durata di 20 anni.
29
Di fronte a tali allegazioni, l’Agenzia ribatte che l’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2018/1972 non prevede una proroga automatica dei diritti d’uso individuali concessi prima dell’adozione di tale direttiva, ma lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità al riguardo. Inoltre, le condizioni per una proroga dei diritti d’uso individuali previste da detta disposizione e, in particolare, la necessità di assicurare la prevedibilità regolatoria su 20 anni non potevano essere conosciute, nel corso dell’anno 2006, al momento della concessione dei diritti d’uso controversi nel procedimento principale.
30
Il giudice del rinvio fa osservare, per parte sua, che l’articolo 124 della direttiva summenzionata non prevede alcun regime transitorio applicabile a tali diritti d’uso e che l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva non sembra applicarsi retroattivamente, dato che tale disposizione prevede che i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso individuali debbano essere conosciuti ancor prima della concessione di tali diritti.
31
Quanto al diritto nazionale, il giudice del rinvio sottolinea che il regime transitorio previsto per l’attuazione della direttiva 2018/1972, contenuto nello Zekom‑2, adottato il 28 settembre 2022, si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 10 novembre 2022, soltanto ai diritti in vigore a questa data, senza alcun possibile effetto retroattivo.
32
Detto giudice aggiunge che, se, alla data di concessione dei diritti d’uso alla T‑2, era possibile una proroga in applicazione dello Zekom, non era più così al momento della loro scadenza, il 21 settembre 2021, dato che lo Zekom‑1 escludeva qualsiasi proroga di tali diritti oltre una durata di quindici anni.
33
In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che la definizione della controversia nel procedimento principale imponga di appurare se i diritti d’uso individuali dello spettro radio concessi alla T‑2 prima dell’entrata in vigore della direttiva 2018/1972 debbano essere prorogati di cinque anni in applicazione dell’articolo 49, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima e se tale disposizione sia provvista di effetto diretto nella controversia di cui al procedimento principale, dato che essa non è stata trasposta nel diritto sloveno entro il termine previsto dalla citata direttiva. In caso di risposta affermativa, detto giudice ritiene necessario che la Corte precisi i criteri generali per la proroga dei diritti previsti dalla disposizione di cui sopra.
34
Inoltre, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2018/1972 non si applichi alla proroga di diritti d’uso individuali concessi prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, detto giudice si chiede se occorra applicare direttamente l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 modificata e, eventualmente, quali siano i criteri che permettono di valutare l’adeguatezza della durata di concessione dei diritti d’uso individuali e l’obbligo di prorogare quest’ultima in conformità a dette disposizioni.
35
Alla luce di tali circostanze, l’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 49 della direttiva [2018/1972] siano chiari, incondizionati e sufficientemente precisi, in modo da consentire ai singoli di farli valere nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative nazionali e ai giudici nazionali.
2)
Se i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 49 della direttiva [2018/1972] debbano essere applicati anche alla proroga di quei diritti d’uso individuali dello spettro radio che siano stati assegnati prima dell’entrata in vigore della direttiva [suddetta], e quali siano i criteri generali che si applicano in tal caso per stabilire se un diritto individuale debba essere prorogato.
3)
In caso di risposta negativa alla questione 2): se, al fine di valutare un periodo adeguato di durata dei diritti d’uso individuali dello spettro radio che sono stati assegnati durante la vigenza della direttiva [direttiva 2002/20], e dunque in relazione alla possibilità di una loro proroga, occorra applicare la disposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, [di quest’ultima direttiva] ovvero l’articolo 5, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva [2002/20 modificata], e se tali disposizioni siano a tal fine sufficientemente chiare, incondizionate e precise in modo da consentire di valutare sulla loro base l’adeguatezza della durata di un diritto d’uso individuale dello spettro radio.
4)
In caso di risposta affermativa alla questione 3): quali criteri occorra applicare al fine di valutare l’adeguatezza della durata di un diritto d’uso individuale dello spettro radio ovvero l’obbligo di una proroga dello stesso.
5)
Se, in caso di risposta affermativa alle questioni 1), 2) o 3), debba tenersi conto, ai fini della decisione sulla proroga, del fatto che la possibilità di una proroga eccedente i quindici anni era espressamente esclusa da una norma nazionale vigente all’epoca della cessazione del suddetto diritto d’uso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
36
Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2018/1972 si applichi alla proroga dei diritti d’uso individuali dello spettro radio che siano stati concessi prima della data di entrata in vigore di tale direttiva, ma la cui scadenza intervenga dopo questa data. Se del caso, esso chiede alla Corte di precisare le condizioni alle quali la durata di detti diritti d’uso viene prorogata in applicazione della disposizione sopra citata.
37
In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2018/1972 introduce il codice delle comunicazioni elettroniche. Risulta dai considerando 1 e 323 nonché dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva che quest’ultima opera la rifusione di varie direttive, tra cui la direttiva 2002/20, e istituisce un quadro armonizzato e semplificato per la regolamentazione delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e dei servizi correlati. La suddetta direttiva non si limita a codificare gli atti del diritto dell’Unione che essa modifica o sostituisce, ma apporta delle modifiche al quadro normativo in vigore prima della sua adozione al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecnologie e del mercato [v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2024, Commissione/Polonia (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche),
C‑452/22
,
EU:C:2024:232
, punto
84
, e del 14 marzo 2024, Commissione/Slovenia (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche),
C‑457/22
,
EU:C:2024:237
, punto
74
].
38
Ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e applicano tali disposizioni a partire dalla data suindicata. La citata direttiva non reca, però, alcun regime transitorio concernente i diritti d’uso individuali dello spettro radio esistenti alla data di cui sopra.
39
Date tali circostanze, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, una norma giuridica nuova si applica a partire dalla data di entrata in vigore dell’atto che la introduce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale data, essa si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta nella vigenza della legge precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Diversa soluzione si impone, fatto salvo comunque il principio di irretroattività degli atti giuridici, soltanto se la norma nuova è accompagnata da disposizioni particolari che disciplinano a titolo speciale i presupposti per la sua applicazione nel tempo (sentenza del 15 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑15/19
,
EU:C:2020:371
, punto
57
e la giurisprudenza ivi citata).
40
Inoltre, le norme procedurali si considerano generalmente destinate ad applicarsi alla data in cui entrano in vigore, a differenza delle norme sostanziali, le quali vengono abitualmente interpretate come dirette a disciplinare situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dalla loro economia generale risulta chiaramente che deve essere loro attribuito un tale effetto (sentenza del 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑645/19
,
EU:C:2021:4837
, punto
100
e la giurisprudenza ivi citata).
41
Al fine di stabilire se l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2018/1972 si applichi alla proroga di diritti d’uso individuali come quelli concessi alla T‑2, occorre, in via preliminare, ricordare che, alla data di concessione di tali diritti, ossia il 21 settembre 2006, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 prevedeva che, «[q]ualora i diritti siano concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi». Nella sua versione modificata dalla direttiva 2009/140, tale articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 riprendeva la formulazione suddetta aggiungendo che l’adeguamento della durata al servizio di cui trattasi viene effettuato «tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti». Tali norme non fissavano dunque alcuna durata precisa dei diritti d’uso individuali, né alcuna condizione riguardante la proroga di questi ultimi.
42
Quanto ai paragrafi 1 e 2 del citato articolo 49, occorre rilevare che essi concernono, rispettivamente, i diritti d’uso individuali dello spettro radio e i diritti d’uso per i quali siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione conformemente alla decisione n. 676/2002 al fine di permettere la sua utilizzazione per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, i diritti in discussione nel procedimento principale rientrano unicamente nell’ambito di applicazione del citato paragrafo 2.
43
Tale disposizione prevede, al primo comma, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire «per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti» per quanto riguarda le condizioni di investimento nelle infrastrutture, tenendo conto dei requisiti contemplati dal paragrafo 1 di tale articolo, e, al suo secondo comma, che «[a] tal fine gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente paragrafo».
44
La disposizione suddetta costituisce dunque una norma sostanziale, la quale, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, è applicabile alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente alla sua entrata in vigore soltanto nella misura in cui risulti chiaramente dalla sua formulazione, dalla sua finalità o dalla sua economia generale che deve esserle attribuito un tale effetto.
45
Orbene, in primo luogo, la concessione alla T‑2 di diritti d’uso per una durata di quindici anni costituisce una situazione giuridica sorta e definitivamente acquisita, dovendosi ricordare, da un lato, che nessuna proroga eccedente tale durata era prevista dalla decisione di concessione e, dall’altro, che una tale proroga non era prevista neppure dalla direttiva 2002/20 o dalla direttiva 2002/20 modificata, che erano applicabili prima dell’entrata in vigore della direttiva 2018/1972. Inoltre, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che l’Agenzia ha indetto una procedura di gara per l’assegnazione dei diritti controversi nel procedimento principale il 17 dicembre 2020, prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2018/1972, procedura che ha portato all’assegnazione di detti diritti ad un’impresa diversa dalla T‑2. Del resto, il suddetto fascicolo non contiene elementi che indichino che la T‑2 avrebbe acquisito dei diritti ad una proroga o avrebbe ricevuto assicurazioni atte a conferirgli un legittimo affidamento in tal senso, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
46
In secondo luogo, risulta dal tenore letterale dell’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2018/1972 che tale disposizione non è destinata ad applicarsi in maniera retroattiva. Infatti, il suo terzo comma prevede che i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso individuali debbano essere messi a disposizione delle parti interessate «prima di concedere diritti d’uso». Inoltre, il suo quarto comma dispone che, «[a]l più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’autorità competente effettua una valutazione oggettiva e prospettica» di detti criteri, ed aggiunge che la proroga della durata di un diritto d’uso individuale è subordinata al rispetto di tali criteri.
47
Il tenore letterale dell’articolo 47, paragrafo 1, di detta direttiva, relativo alle condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, corrobora la constatazione di cui sopra. Infatti, tale disposizione prescrive, al primo comma, che le autorità competenti stabiliscono chiaramente tutte queste condizioni «[p]rima» dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti e, al terzo comma, che le autorità competenti consultano e informano, «tempestivamente e in modo trasparente», le parti interessate in merito alle condizioni che accompagnano tali diritti «prima della loro imposizione».
48
In assenza di esplicite indicazioni, neppure la finalità della durata dei diritti d’uso prevista dall’articolo 49, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2018/1972, consistente nel garantire la prevedibilità regolatoria per un periodo di almeno 20 anni a partire dalla concessione dei diritti d’uso individuali, tenuto conto degli investimenti nelle infrastrutture da realizzare, è idonea a sostenere un’interpretazione retroattiva, a maggior ragione per il fatto che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 modificata, che era applicabile al momento dell’entrata in vigore di detta direttiva, si riferiva unicamente alla «necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti».
49
Infine, occorre aggiungere che la direttiva 2018/1972 fa riferimento a dei termini che difficilmente possono essere rispettati per una procedura di rinnovo applicabile, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, a diritti già concessi prima dell’entrata in vigore di detta direttiva. Infatti, il considerando 131 di quest’ultima enuncia che la possibilità di rinnovo di diritti d’uso dovrebbe essere presa in considerazione in un periodo di tempo adeguato prima della scadenza dei diritti stessi, ad esempio almeno due anni prima della loro scadenza qualora siano stati assegnati per quindici anni o più, a meno che la possibilità di rinnovo sia stata espressamente esclusa al momento dell’assegnazione dei diritti.
50
Di conseguenza, poiché l’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2018/1972 non è destinato ad applicarsi
ratione temporis
ad una situazione giuridica, come quella in discussione nel procedimento principale, sorta e definitivamente acquisita prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo, alle quali la disposizione sopra citata rinvia, non sono neanch’esse destinate ad applicarsi a tale situazione.
51
Pertanto, non occorre esaminare le condizioni alle quali la durata di diritti d’uso individuali, come quelli concessi alla T‑2 prima dell’entrata in vigore della direttiva suddetta, è idonea ad essere prorogata in applicazione di dette disposizioni.
52
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2018/1972 non si applica alla proroga della durata di diritti d’uso individuali dello spettro radio ricadenti sotto il suddetto paragrafo 2 e concessi prima della data di entrata in vigore di tale direttiva, ma la cui scadenza intervenga dopo questa data.
Sulle questioni prima, terza, quarta e quinta
53
Con le sue questioni prima, terza, quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di precisare, in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2018/1972 sia provvisto di effetto diretto. In caso di risposta negativa alla seconda questione, detto giudice chiede alla Corte se occorra applicare direttamente, nel procedimento principale, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 modificata, al fine di valutare l’adeguatezza della durata dei diritti d’uso individuali dello spettro radio nonché, eventualmente, i criteri di tale valutazione. Il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte di precisare, nell’uno o nell’altro caso, se il fatto che la normativa nazionale applicabile alla scadenza dei diritti escludesse qualsiasi proroga oltre i quindici anni debba essere preso in considerazione.
54
Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre pronunciarsi sul tema se l’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2018/1972 sia provvisto di effetto diretto.
55
Quanto alla questione se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20 modificata possano essere applicati direttamente nella controversia di cui al procedimento principale, essa appare priva di rilevanza in quanto appare pacifico che tali disposizioni sono state correttamente trasposte nel diritto sloveno.
56
Di conseguenza non occorre neppure precisare se il fatto che la normativa applicabile al momento della scadenza dei diritti escludesse qualsiasi proroga oltre i quindici anni sia pertinente per l’analisi di tali questioni.
Sulle spese
57
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, non si applica alla proroga della durata di diritti d’uso individuali dello spettro radio ricadenti sotto il suddetto paragrafo 2 e concessi prima della data di entrata in vigore di tale direttiva, ma la cui scadenza intervenga dopo questa data.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo sloveno.