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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 00336/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 19 febbraio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, del 18 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di furto pluriaggravato di un automezzo e di altri materiali della "[OSCURATO:SOCIETA]." in concorso con ignoti (artt. 110, 624, 625, nn. 1 e 2,.c.p.), e, computata la riduzione per il rito abbreviato, condannato alla pena di anni uno di reclusione, nonché euro 400,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Brundo, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla doglianza svolta nell'atto di appello, circa la mancata concessione da parte del Tribunale di Gela delle circostanze attenuanti generiche; invero, la Corte di appello ha totalmente omesso qualsiasi motivazione sul punto, contravvenendo al proprio obbligo di tener conto delle specifiche considerazioni mosse da parte della difesa, la quale aveva evidenziato l'assoluta marginalità e la scarsa offensività della condotta tenuta dall'imputato, emblematica di una inesistente capacità delinquenziale.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, 'ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Ed invero, l'imputato con l'atto di appello aveva sviluppato articolate censure in merito all'entità del trattamento sanzionatorio, invocando con il terzo motivo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, già richieste in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, istanza sulla quale nessuna pronuncia si rilevava nella sentenza di primo grado.

La sentenza di appello su tale specifica doglianza nessuna risposta ha fornito e neppure è dato cogliere dal tenore complessivo della sentenza impugnata un'implicita reiezione della richiesta avanzata (come ritiene il P.G. nelle conclusioni scritte), alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057).

Tale situazione non può dirsi ricorrente nella fattispecie in esame, posto che gli elementi invocati dall'imputato a sostegno delle richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (scarsa incidenza delittuosa e trascurabile portata offensiva della condotta) non possono ritenersi sovrapponibili a quelli invocati per la riduzione della pena ( capacità a delinquere) e la Corte territoriale sulle richieste in questione si è limitata ad evidenziare che la pena base individuata dal primo giudice è inferiore al minimo edittale.In proposito il ricorrente invoca il principio di questa Corte, secondo cui, per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n.23055 del 23/04/2013, Rv. 256172).

2. La censura di omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla concessione delle circostanze generiche è pertanto fondata, sicchè si impone l'annullamènto con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame in merito al trattamento sanzionatorio P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 19 febbraio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, del 18 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di furto pluriaggravato di un automezzo e di altri materiali della "[OSCURATO:SOCIETA]." in concorso con ignoti (artt. 110, 624, 625, nn. 1 e 2,.c.p.), e, computata la riduzione per il rito abbreviato, condannato alla pena di anni uno di reclusione, nonché euro 400,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Brundo, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla doglianza svolta nell'atto di appello, circa la mancata concessione da parte del Tribunale di Gela delle circostanze attenuanti generiche; invero, la Corte di appello ha totalmente omesso qualsiasi motivazione sul punto, contravvenendo al proprio obbligo di tener conto delle specifiche considerazioni mosse da parte della difesa, la quale aveva evidenziato l'assoluta marginalità e la scarsa offensività della condotta tenuta dall'imputato, emblematica di una inesistente capacità delinquenziale. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, 'ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Ed invero, l'imputato con l'atto di appello aveva sviluppato articolate censure in merito all'entità del trattamento sanzionatorio, invocando con il terzo motivo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, già richieste in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, istanza sulla quale nessuna pronuncia si rilevava nella sentenza di primo grado. La sentenza di appello su tale specifica doglianza nessuna risposta ha fornito e neppure è dato cogliere dal tenore complessivo della sentenza impugnata un'implicita reiezione della richiesta avanzata (come ritiene il P.G. nelle conclusioni scritte), alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, 12624 del 12/02/2019 Rv. 275057). Tale situazione non può dirsi ricorrente nella fattispecie in esame, posto che gli elementi invocati dall'imputato a sostegno delle richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (scarsa incidenza delittuosa e trascurabile portata offensiva della condotta) non possono ritenersi sovrapponibili a quelli invocati per la riduzione della pena ( capacità a delinquere) e la Corte territoriale sulle richieste in questione si è limitata ad evidenziare che la pena base individuata dal primo giudice è inferiore al minimo edittale.In proposito il ricorrente invoca il principio di questa Corte, secondo cui, per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n.23055 del 23/04/2013, Rv. 256172). 2. La censura di omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla concessione delle circostanze generiche è pertanto fondata, sicchè si impone l'annullamènto con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame in merito al trattamento sanzionatorio P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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