CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 12213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3521/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimata - avverso la sentenza n. 5193/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 26/7/2018, la Corte d’appello di Roma, inparziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha dichiarato nulla, nei confronti del Piacentini, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella controversia insorta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Cereres.r.l. e, confermata detta decisione in relazione a queste ultime due parti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di quanto dallo stesso dovuto in esecuzione della fideiussioneprestata con riferimento agli obblighi assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con il contratto di affitto di cava conclusotra queste ultime; a fondamento della decisione as sunta, la corte territoriale – premessa l’insussistenza di alcun obbligo di rimessione al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., a seguito della nullità della citazione per chiamata del Piacentini nel giudizio di primo grado – ha escluso il ricorsodi alcuna n ullità del contratto di affitto di cava concluso tra la Sogecas.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e, rilevata la risoluzione di detto contratto per inadempimento dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato il Piacentini, quale fideiussore di quest’ultima, al pagame nto di quanto dallastessa dovuto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in conformità ai termini delridetto contratto di affitto; avverso la sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; laCerere s.r.l. resiste con controricorso; laSogeca s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; ilProcuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso; laCerere s.r.l. ha depositato memoria; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conordinanza interlocutoria n. 18297 resa in data 25/6/2021, la Terzasezione Civile di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale rimessione del giudizio alle Sezioni U nite, con specifico riferimento alla questio ne di massima di particolare importanza connessa alla prospettazione dei primi due motivid’impugnazione proposti dal Piacentini (su cui v. infra ); consentenza n. 2258 del 26/1/2022, la Corte, nella composizione aSezioni unite, ha rigettato i primi due m otivi del ricorso proposto dal Piacentini, rimettendo gli atti alla Terza sezione civile, ai fini della decisionedegli ulteriori motivi, ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c.; il ricorso è stato quindi definitivamente condotto in decisione all’odiernaadunanza, ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; laCerere s.r.l. ha depositato ulteriore memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 99, 100, 101, 102, 353 e 354 c.p.c., nonché degliartt. 1453 ss. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte d’appello erroneamente omesso di p rocedere alla rimessione dellacausa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., atteso che, sulla base dell’esame concreto della domanda, avrebbe dovuto ritenersi non ritualmenteintegrato il contraddittorio nei confronti del Piacentini (in ragione del mancato rispetto del termine a comparire previsto nel relativo atto di chiamata in causa), trattandosi di litisconsorzio necessario derivante dal carattere plurisoggettivo del contratto di affitto concluso tra le parti principali, siccome contenente l’ulteriore impegno fideiussorio dell’odierno ricorrente, con la conseguente impossibilitàdi alcuna pronuncia su detto rapporto in assenza di tutte lerelative parti; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 183, co. 6, 342 e 359 c.p.c., alla luce degli Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri artt.24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di provvedere alla rimessione in termini del Piacentini, siccome non raggiunto da un valido atto di chiamata nella causa di primo grado, con la conseguente autorizzazioneal deposito delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c.; entrambele censure sono stat e decis e e disattes e dalla sentenza emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 2258 del 26/1/2022)non residuando pertanto motiv i per il relativo riesame ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 1453, 1458, 1459 e 1591 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territor iale erroneamente condannato il Piacentini al pagamento delle somme dovute dalla Sogecas.r.l. in relazione all’art. 1591 c.c., avendo il giudice di appello erroneamente omesso di rilevare l’avvenuta risoluzione, accanto al contratto di affitto, della stes sa fideiussione prestata dall’odierno ricorrente; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierno ricorrente abbia proposto la censura inesame in maniera del tutto generica senza illustrare adeguatamente come e perché le norme di legge evoca te sarebbero state violate o falsamente applicate , non apparendo pertanto superato l’elementare rilievoper cui la responsabilità del garante non può che discendere dalla convenzionaleassunzione della responsabilità riferita a quanto in primo luogodovuto da l garantito ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1291 e 1591 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza dell’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, del Piacentini,di pagare i corrispettivi ai sensi dell’art. 1591 c.c., non avendo detto giudice individuato l’indispensabile presupposto dell’affermato Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diritto, costituito dallo stato di mora della [OSCURATO:SOCIETA]. in relaz ione alla restituzione del terreno concesso in affitto, potendo ipotizzarsi, a tutto volerconcedere, il solo pagamento di tali somme a partire dalla data di risoluzionedel contratto di affitto; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come al caso di s pecie debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,ai sensi del quale in materia di locazione ( analogicamente estensibile alla materia del contratto di affitto: Sez. 3, Sentenza n. 2964del 28/02/2002, Rv. 552 675 - 01), pur quando il rapporto ven ga risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttoredi corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art.1591c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzioneal locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni talida essere per quello disponibile (Sez. 6 - 3, Ordi nanza n. 10926 del 07/05/2018,Rv.648804 - 01) ; nelcaso di specie, dalla circostanza relativa all’avvenuta scadenza del contratto d’affitto nel 2011 (v. pag. 8 della sentenza impugnata nellaparte in cui si afferma che nel contratto concluso nel 2004 era stata pattuita la durata contrattuale di sette anni), segue che, a far datada tale anno, la [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore principale) fosse tenuta a pagarealla controparte l’indennità ex art. 1591 c.c. ; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 132 n. 4 e 156, co. 2, c.p.c., nonché dell’art.118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la corte territorialedettato una motivazione meramente apparente in relazione alrigetto dell’eccez ione sollevata dal Piacentini circa la nullità parziale della clausola con la quale le parti del contratto di affitto avevano Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri previstoil pagamento di un corrispettivo minimo garantito, nella specie convenutosenza alcun riguardo alle quantità effettive e concrete del materiale estratto ed estraibile: dato quantitativo, quest’ultimo, al qualele parti si erano costantemente riferite nel commisurare i termini delleproprie pattuizioni; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come , con il motivo in esa me, la società ricorrente sisia inammissibilmente spinta a dedurre la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.(non già esclusivamente sulla base della motivazione testuale della sentenza, bensì ) a partire dall’esame di elementi ad essa estranei , in contrastocon quanto imposto sul punto dai principi della giurisprudenza dilegittimità ( v . , ex plurimis , Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv.629830 - 01 ) ; elementi, peraltro, nella specie richiamati senza alcuna necessarialocalizzazione degli atti proces suale e dei documenti cui si fa riferimento, con la conseguente impossibilità dell’eventuale apprezzamento del motivo ai sensi del l’art. 360 n. 5 c.p.c., al di là dell’irriducibile difetto di chiarezza (da ritenersi peraltro indefettibile secondo quanto desumibile da Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013,Rv. 627268 - 01 ); varràperaltro evidenziare, in ogni caso, la sostanziale infondatezza del motivo, avendo la corte territoriale correttamente provveduto ad elaborare un’adeguata motivazione su ll’eccezione di nullità della clausola denunciata dall’odierno ricorrente , sulla base di un’articolazioneargomentativa del tutto idonea a rendere riconoscibile ilragionamento seguito, procedendo all’interpretazione del contratto di affittoin termini log icamente congrui e giuridicamente corretti, senza incorrere in alcuna violazione delle norme di ermeneutica negoziale, peraltroneppure implicitamente dedotte dal Piacentini ; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione d ell’art. 167, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 8 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistenti, tra gli atti del giudizio, gli elementi dimostrativi della nullitàdel contratto di affitto per illiceità dell’oggetto (derivante dalla deduzione in convenzione di un terreno gravato da un vincolo paesistico),trattandosi di circostanza in ogni caso incontestata tra le parti, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. provveduto alla puntuale contestazione della deduzione in giudizio de lla sussistenza di detto vincolopaesistico da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia propostola doglianza in esame in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.., non avendo adeguatame nte assolto agli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, con particolare riguardo agli atti processuali attestanti l’effettivo carattere incontestato della circostanza dedotta, essendosi limitato unicamente a un generico richiamo di atti processualie alla parziale e arbitraria riproduzione di alcuni di essi ; daun diverso punto di vista, il motivo deve ritenersi argomentato inmaniera del tutto illogica , avendo il Piacentini preteso di dedurre il carattere incontestato della nullità del contr atto dall’eventuale carattere incontestato della circostanza di fatto consistente nell’esistenza di un vincolo paesistico a carico del bene oggetto del contrattod’affitto; varrà peraltro sottolineare come la censura debba in ogni caso ritenersi infondata , dovendo escludersi l’applicabilità del principio di non contestazione in relazione a circostanze di fatto che sfuggono dall’ambito di controllo della parte , attesa la decisiva incidenza del consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi delquale l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacificoe non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte,non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 3521/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01); ciò posto, non avendo l’odierno ricorrente fornito alcuna dimostrazione dell’effettiva e concreta conoscenza,in capo alla controparte , delle circostanze assunte come incontroverse, deve escludersi l’effettivo ricorso dei presupposti per l’applicabilità,al caso di specie, del principio di non contestazione ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il relativo rigetto, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1 - bis, dello stesso articolo13. P.Q.M. la Corte, dato atto che i primi due motivi del ricorso sono stati rigettati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2258 del 26/1/2022 , decidendo sui motivi residui ai sensi dell’art. 142 disp. a tt. c.p.c., rigettagli altri motivi del ricorso e c ondanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.100,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del