CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa per leggedomiciliato a Roma in Via dei Portoghesi n. 12;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore;- Intimata –- avverso la sentenza n. 215/02/2022 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Liguria, sez. 2, in data 22/02/2022 e nonnotificata;- udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.Numero registro generale 20788/2022Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 12234/2026Data pubblicazione 01/05/20261. Con sentenza n. 205/02/2019 la Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso un avviso di accertamento catastale, con il quale era statomodificato il classamento, da A/2, proposto con DOCFA dallacontribuente, in D2, in relazione ad un immobile di sua proprietà,ristrutturato per essere adibito ad attività di affittacamere. Sostenevano igiudici di prime cure che l’immobile in oggetto, pur essendo pacificamentedestinato ad attività ricettiva, per la modestia della struttura e l’assenza ditutti gli accessori e i servizi che caratterizzano l’attività alberghiera, nonavesse perduto la sua originaria caratteristica di civile abitazione.2. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionaledella Liguria rigettava il gravame, compensando le spese.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.4. La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 75 d.p.r. n. 1142/1949, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la Commissione tributariaregionale rilevato l’inammissibilità del ricorso della contribuente, che nonavrebbe assolto all’onere di indicare nel ricorso introduttivo altre unitàimmobiliari aventi caratteristiche simili ma collocate in classi o categoriediverse.La censura è destituita di fondamento.È stato, invero affermato da questa Corte che “in tema diclassamento ed accertamento catastale, la disposizione del d.P.R. 1Numero registro generale 20788/2022Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 12234/2026Data pubblicazione 01/05/2026dicembre 1949, n. 1142, art. 75, che fa obbligo al contribuente cheimpugni l’accatastamento del proprio fabbricato di indicare le altre unitàimmobiliari aventi le medesime caratteristiche, e tuttavia collocate in unadiversa classe o categoria, va letta in sintonia con i principi in materia didiritto di difesa in giudizio, sicché non può essere considerata norma ingrado di derogare alle comuni regole in tema di inammissibilità dell’azionee di contenuto e ripartizione dell’onere della prova. Ciò comporta che ilcontribuente può impugnare il classamento anche senza dedurre la dettadisparità di trattamento, la quale, pur costituendo una circostanzaindubbiamente rilevante, non rappresenta per l’interessato l’unico modoper dimostrare la spettanza di una diversa collocazione del bene” (Cass.,24.2.2006 n. 4238; Cass., 20.10.2011, n. 21761). Deve, quindi,escludersi che l’onere di allegazione previsto dal d.P.R. n. 1142 del 1949,art. 75, commi 1 e 2, possa integrare un presupposto processuale diammissibilità del ricorso, esaurendo piuttosto i suoi effetti sul mero pianoprobatorio, in quanto eventuali elementi comparativi forniti dalcontribuente possono rappresentare “un parametro di riferimentoutilizzabile ai fini della formazione del suo convincimento dal giudice adito,il quale può però attingere ad ogni altro elemento acquisito agli atti dicausa” (Cass., 7.7.2004 n. 12446).2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 111, VI comma, Cost, 132, II comma, c.p.c., 118disp. att. C.p.c., nonché degli artt. 1, II comma, 36, II comma, n. 2 e n.4, 53 e 54 del d. Lgs. n. 546/1992, nullità della sentenza per mancanza omera apparenza della motivazione, in quanto articolata medianteproposizioni logicamente e giuridicamente inconciliabili e, dunque,perplessa e incomprensibile.L’Ufficio sostiene che il dispositivo della sentenza impugnata risultamanifestamente in contrasto con la motivazione, sviluppata conNumero registro generale 20788/2022Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 12234/2026Data pubblicazione 01/05/2026argomentazioni a favore della ricostruzione in fatto e dei motivi propostidall’appellante, tanto con riferimento all’autonomia tra ordinamentocatastale e disciplina urbanistica, quanto relativamente alla carenza dellecaratteristiche costruttive ordinarie degli appartamenti della zona.Afferma che la Commissione tributaria regionale ha censurato laricostruzione dei giudici di primo grado, confermando la ricostruzioneoperata dall’Ufficio in sede di accertamento pervenendo, del tuttoincomprensibilmente, a una decisione di rigetto dell’appello. Rileva chel’unico argomento astrattamente disallineato rispetto alla tesidell’appellante è un generico passaggio in ordine alla non completa“impermeabilità” tra la disciplina urbanistica e quella catastale, chetuttavia non è stato adeguatamente sviluppato né posto in relazione aquanto enunciato nel corpo della sentenza.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge conriguardo agli artt. 132, II comma, n. 4 e 156, II comma c.p.c., e nullitàdella sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 21, della legge n. 208/2015, censurando la sentenza per avercompletamente disatteso il contenuto e la ratio delle norme richiamate,per giustificare un rapporto tra disciplina catastale e disciplina urbanisticain realtà non configurabile.5. Con il quinto motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 20 della legge regionale della Liguria n. 32/2014 e dell’art. 22della legge regionale della Liguria n. 2/2008, nella parte in cui laCommissione tributaria regionale ha ritenuto applicabili ai fini delNumero registro generale 20788/2022Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 12234/2026Data pubblicazione 01/05/2026classamento norme di natura urbanistica, disciplinanti la destinazioned’uso degli immobili.6. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente inragione della comune attinenza ai medesimi profili di censura, sonofondati, con assorbimento dei restanti.Secondo il costante insegnamento di questa Corteil contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità dellasentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentirel'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, deldiritto o bene riconosciuto (Cass., 26/6/2025, n. 17275; Cass.,27/6/2018, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero erroremateriale (Cass. 17/10/2018, n. 26074). Segnatamente, presuppostoindefettibile della dedotta nullità della sentenza è l'insanabilitàdel contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazionidel tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussistequando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo,limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto decisorio, senza tuttaviainficiarne il contenuto decisorio e se ne possa escludere qualsiasiripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorataad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenzatra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopoed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, secondocomma, cod. proc. civ. (Cass. 10/05/2011, n. 10305).Inoltre, nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto dellasentenza deve essere individuato, non già alla stregua delsolo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte incui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice: con la conseguenzadella prevalenza della parte del provvedimento maggiormente attendibilee capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Cass.Numero registro generale 20788/2022Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 12234/2026Data pubblicazione 01/05/202610/10/2015, n. 17910); sicché, ove manchi un vero eproprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalentela statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, dainterpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass.11/07/2007, n. 15585; Cass. 17/07/2015, n. 15088; Cass. 21/06/2016,n. 12841). E sempre che il principio dell'interpretazionedel dispositivo mediante la motivazione non si estenda finoall'integrazione del contenuto precettivo del primo con la statuizionedesunta dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsial dispositivo (Cass. 12/02/2020, n. 3469; Cass. 9/12/2021, n. 39050).Nella specie è indubitabile la sussistenza del vizio denunciato:invero, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello puravendo aderito in maniera sostanzialmente piena alle prospettazionidell'appellante Agenzia delle Entrate con riferimento: a) all’autonomia, inlinea di principio, della disciplina catastale rispetto a quella urbanistico –edilizia e al fatto che l’accertamento catastale può condurre a conclusionianche discordanti con la destinazione autorizzata dagli enti territoriali(anche se è stato affermato, nella seconda parte delle motivazione, che lalegge n. 208/2015 ha messo in discussione l’autonomia delle duediscipline); b) alla non condivisibilità della motivazione della sentenzaappellata nella parte in cui afferma che la struttura non ha perso “la suaoriginaria caratteristica di civile abitazione”; “il vano “cucina e/o tinello,degli appartamenti di civile abitazione tanto che la sua assenza spostal’unità immobiliare in un’altra categoria, diversa da quella “ordinaria””; c)all’affermazione secondo cui “risulta convincente e condivisibile cheun’unità immobiliare senza cucina non possa che essere collocata fuoridalle caratteristiche costruttive normali degli appartamenti della zona(comune/provincia), tanto da renderla non inquadrabile nella categoria“ordinaria” (A,B o C), residuandola nella categoria “speciale””; d) al rilievoNumero registro generale 20788/2022Numero sezionale 1226/2026Numero di raccolta generale 12234/2026Data pubblicazione 01/05/2026secondo cui “la motivazione sviluppata dalla prima sentenza in forma“rafforzativa” – che per confermare la categoria A, fa riferimento anchealla modestia della struttura e l’assenza di tutti gli accessori e i servizi checaratterizzano l’attività alberghiera, pare pronunziata in via equitativa,quindi non consentita, in quanto non precisa quali siano le caratteristichetecniche di “modestia” e di “accessori e servizi“ utilizzate per il confrontoe che, secondo il primo giudice, segnerebbero il discrimine che sesuperato, comporterebbe il passaggio dell’immobile in cat. D.”.Sussiste, quindi, un insanabile contrasto siatra motivazione e dispositivo che tra singole parti della motivazione (nellaquale si afferma dapprima che la disciplina catastale e quella urbanistico-edilizia sono in linea di principio autonome e subito dopo che taleautonomia si è nel tempo attenuata senza tuttavia precisare in chetermini ciò abbia influito sul ragionamento della Commissione.In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo e al terzomotivo, rigettato il primo motivo, assorbiti il quarto e il quinto e, previacassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primomotivo, assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederàanche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.02.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]