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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 16621/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, con ricorso del 15 aprile 2026 depositato dalprocuratore speciale avvocata [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento dellasentenza dell’8 gennaio 2026 con la quale la Seconda Sezione penale di questaCorte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di revisione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 2025, formulando, altresì, istanzadi sospensione dell’esecuzione in corso in relazione alla condanna alla pena dimesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. commesso il 7settembre 2018 quando l’imputato si presentava presso la Capitaneria di porto diMilazzo per consegnare la fotocopia di un atto, redatto dall’avvocata Citarella efirmato personalmente dalle parti che chiedevano il fermo di una nave.2.Il ricorrente sostiene che la Seconda Sezione penale è incorsa in un errorepercettivo nella parte in cui ha respinto il ricorso sul rilievo che «ai fini dellarevisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., la “prova nuova” non può consistere in una diversa valutazione del dedottoo un’inedita disamina del deducible, come invocato dal ricorrente, ma deveconstare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisitinel processo, sicché non costituisce “prova nuova” un elemento già esistente neglideduzione o mancato uso dei poteri di ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025,Giani, Rv. 287728 -

01. Con l’istanza di revisione, viceversa, il condannato hachiesto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di rivalutare la prova della tipicitàdel fatto, che, peraltro., nel giudizio di cognizione risulta ampiamente divisata».Sostiene che, invece, attraverso la revisione, aveva chiesto la rivalutazione diprove “neglette” dal giudice di merito, e, in particolare, la disamina deiprovvedimenti assunti e dei fatti accertati dall’[OSCURATO:PERSONA] dai quali risultavala insussistenza di un procedimento di espropriazione in corso o di istanze o attiesecutivi per la inidoneità dell’istanza presentata del fermo nave.La Seconda Sezione, pur richiamandolo, ha male interpretato il precedentedella Quarta Sezione, sulla nozione di prova nuova, che individua la prova nuovain quella che, ancorché acquisita agli atti non è stata valutata nel corso del giudizioe, nel caso della documentazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale sulproscioglimento per particolare tenuità del fatto, sicuramente sussistente.Sulla richiesta di sospensione evidenzia l’ingiustizia dell’esecuzione di unapena da parte di una persona quasi ottantenne in pendenza dell’esame dellerichieste di affidamento in prova o detenzione domiciliare da parte del competentemagistrato di sorveglianza.3.Il ricorrente ha rinunciato, con dichiarazione sottoscritta dal procuratorespeciale, al primo ricorso già proposto.4.Premesso che il primo ricorso è inammissibile perché seguito da rinuncia, ilricorso del 15 aprile 2026 è, partimenti inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati, e, pertanto, va deciso con procedimento de plano, aisensi dell’art. 625-bis comma 4 cod. proc. pen.La Seconda Sezione penale ha fatto lineare applicazione dei principi enunciatidalla giurisprudenza sulla nozione di “prova nuova” nella quale rientrano non solole prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scopertesuccessivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizioovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti diprove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentementedalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabilea comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 22044 - 013; Sez. 6 n. 20022 del30/01/2014, Rv. 259778 - 01 sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv.279068 - 01).Il ricorrente propone le sue censure evidenziando, in buona sostanza, che leprove dedotte a favore del ricorrente non fossero state, neppure implicitamente,esaminate dal giudice del merito nella sentenza oggetto di revisione e, a tal fine,ha richiamato i motivi che, con la richiesta di revisione, aveva proposto alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], revisione con la quale aveva richiamato il compendioprobatorio, a cominciare dalla comunicazione di notizia di reato, fra cui le notedell’8 settembre 2018 del Comandante del Porto di Milazzo e la documentazioneallegata, atti dai quali risultavano le caratteristiche dell’asserito atto dipignoramento presentato dal [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto dell’istanza di fermo dellanave, ai sensi dell’art. 646 cod. nav.

Secondo il ricorrete, tali prove, nonesaminate, denotavano la intrinseca inidoneità della documentazione prodotta acostituire attività espressiva dell’esercizio della funzione difensiva.Viceversa, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato come nonsussistessero i presupposti per ritenere che la documentazione prodotta non fossestata esaminata dall’autorità di merito che aveva respinto la richiesta di revisioneevidenziando che [OSCURATO:PERSONA] richiedeva, attraverso il giudizio di revisione,la rivalutazione della tipicità del fatto, ampiamente divisata fin dal giudizio dicognizione ai fini della sussistenza del reato.Nel giudizio di merito era stata, infatti, ampiamente esaminata la natura degliprodotta, in quanto finalizzata a sollecitare il compimento di un fermo, dovevaconsiderarsi come atto "giudiziale" di impulso (perché prodromico e funzionale allaesecuzione di una procedura di espropriazione), che, ai sensi dell’art. 646 cod.nav., rientra nella competenza funzionale del comandante del porto.In conclusione il rigetto della richiesta prodotta dal [OSCURATO:PERSONA], era idonea adeterminare l’intervento del Comandante di Porto ed era stata rigettata non perchéfunzionalmente inidonea a giustificare l’adozione del provvedimento richiesto maritenuta infondata, per difetto di urgenza.5.Alla inammissibilità del ricorso, che assorbe la richiesta di sospensione dellaesecuzione, segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 05/05/2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, con ricorso del 15 aprile 2026 depositato dalprocuratore speciale avvocata [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento dellasentenza dell’8 gennaio 2026 con la quale la Seconda Sezione penale di questaCorte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di revisione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 luglio 2025, formulando, altresì, istanzadi sospensione dell’esecuzione in corso in relazione alla condanna alla pena dimesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. commesso il 7settembre 2018 quando l’imputato si presentava presso la Capitaneria di porto diMilazzo per consegnare la fotocopia di un atto, redatto dall’avvocata Citarella efirmato personalmente dalle parti che chiedevano il fermo di una nave.2.Il ricorrente sostiene che la Seconda Sezione penale è incorsa in un errorepercettivo nella parte in cui ha respinto il ricorso sul rilievo che «ai fini dellarevisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., la “prova nuova” non può consistere in una diversa valutazione del dedottoo un’inedita disamina del deducible, come invocato dal ricorrente, ma deveconstare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisitinel processo, sicché non costituisce “prova nuova” un elemento già esistente neglideduzione o mancato uso dei poteri di ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025,Giani, Rv. 287728 - 01. Con l’istanza di revisione, viceversa, il condannato hachiesto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di rivalutare la prova della tipicitàdel fatto, che, peraltro., nel giudizio di cognizione risulta ampiamente divisata».Sostiene che, invece, attraverso la revisione, aveva chiesto la rivalutazione diprove “neglette” dal giudice di merito, e, in particolare, la disamina deiprovvedimenti assunti e dei fatti accertati dall’[OSCURATO:PERSONA] dai quali risultavala insussistenza di un procedimento di espropriazione in corso o di istanze o attiesecutivi per la inidoneità dell’istanza presentata del fermo nave.La Seconda Sezione, pur richiamandolo, ha male interpretato il precedentedella Quarta Sezione, sulla nozione di prova nuova, che individua la prova nuovain quella che, ancorché acquisita agli atti non è stata valutata nel corso del giudizioe, nel caso della documentazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale sulproscioglimento per particolare tenuità del fatto, sicuramente sussistente.Sulla richiesta di sospensione evidenzia l’ingiustizia dell’esecuzione di unapena da parte di una persona quasi ottantenne in pendenza dell’esame dellerichieste di affidamento in prova o detenzione domiciliare da parte del competentemagistrato di sorveglianza.3.Il ricorrente ha rinunciato, con dichiarazione sottoscritta dal procuratorespeciale, al primo ricorso già proposto.4.Premesso che il primo ricorso è inammissibile perché seguito da rinuncia, ilricorso del 15 aprile 2026 è, partimenti inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati, e, pertanto, va deciso con procedimento de plano, aisensi dell’art. 625-bis comma 4 cod. proc. pen.La Seconda Sezione penale ha fatto lineare applicazione dei principi enunciatidalla giurisprudenza sulla nozione di “prova nuova” nella quale rientrano non solole prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scopertesuccessivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizioovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti diprove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentementedalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabilea comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 22044 - 013; Sez. 6 n. 20022 del30/01/2014, Rv. 259778 - 01 sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv.279068 - 01).Il ricorrente propone le sue censure evidenziando, in buona sostanza, che leprove dedotte a favore del ricorrente non fossero state, neppure implicitamente,esaminate dal giudice del merito nella sentenza oggetto di revisione e, a tal fine,ha richiamato i motivi che, con la richiesta di revisione, aveva proposto alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], revisione con la quale aveva richiamato il compendioprobatorio, a cominciare dalla comunicazione di notizia di reato, fra cui le notedell’8 settembre 2018 del Comandante del Porto di Milazzo e la documentazioneallegata, atti dai quali risultavano le caratteristiche dell’asserito atto dipignoramento presentato dal [OSCURATO:PERSONA] nonché il rigetto dell’istanza di fermo dellanave, ai sensi dell’art. 646 cod. nav. Secondo il ricorrete, tali prove, nonesaminate, denotavano la intrinseca inidoneità della documentazione prodotta acostituire attività espressiva dell’esercizio della funzione difensiva.Viceversa, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato come nonsussistessero i presupposti per ritenere che la documentazione prodotta non fossestata esaminata dall’autorità di merito che aveva respinto la richiesta di revisioneevidenziando che [OSCURATO:PERSONA] richiedeva, attraverso il giudizio di revisione,la rivalutazione della tipicità del fatto, ampiamente divisata fin dal giudizio dicognizione ai fini della sussistenza del reato.Nel giudizio di merito era stata, infatti, ampiamente esaminata la natura degliprodotta, in quanto finalizzata a sollecitare il compimento di un fermo, dovevaconsiderarsi come atto "giudiziale" di impulso (perché prodromico e funzionale allaesecuzione di una procedura di espropriazione), che, ai sensi dell’art. 646 cod.nav., rientra nella competenza funzionale del comandante del porto.In conclusione il rigetto della richiesta prodotta dal [OSCURATO:PERSONA], era idonea adeterminare l’intervento del Comandante di Porto ed era stata rigettata non perchéfunzionalmente inidonea a giustificare l’adozione del provvedimento richiesto maritenuta infondata, per difetto di urgenza.5.Alla inammissibilità del ricorso, che assorbe la richiesta di sospensione dellaesecuzione, segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 05/05/2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA]
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