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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2018

Cassazione n. 23388/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26253/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CANI' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.916/2018depositata il 20/02/2018 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 3313/2016 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 15.3.2016, il Tribunale di Milano, dopo avere ritenuto ininfluenti le prove richieste dalla convenuta (compreso l’interrogatorio formale dell’attore) e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della nipote [OSCURATO:PERSONA], condannava quest’ultima a restituire all’attore la residua somma di € 9.500,00, oltre interessi e spese, ancora dovutagli rispetto alla maggior somma mutuatale di € 15.000,00.

Contro tale sentenza proponeva appello alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inesistenza/nullità della sentenza di primo grado perché emessa dal primo Giudice ben prima della discussione orale della causa e producendo a supporto l’”esito verifiche firme” del provvedimento impugnato emesso dalla Infocert, dal quale emergeva la firma digitale dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle ore 8.26 e due secondi del 15.3.2016, ossia almeno trenta minuti prima dell’udienza di discussione orale, fissata per le ore 9.00 del 15.3.2016, oltre a contestare la mancanza di sufficienti prove del mutuo concesso in suo favore.

Si costituiva in secondo grado il Canì, che chiedeva di dichiarare inammissibile e comunque infondato l’appello della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 916/2018 del 22.1/20.2.2018, rigettava l’appello e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 12.9.2018 [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a tre motivi, ed ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 19/22.10.2018, e la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 20.6.2023.

Col primo motivo la ricorrente lamenta l’inesistenza/nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa prima dell’udienza di discussione orale della causa in violazione dell’art. 111 della Costituzione e degli articoli 132-281 sexies c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per falsa applicazione di legge ed omessa motivazione.

Deduce la ricorrente, come già fatto nell’atto di appello, che la sentenza di primo grado deve ritenersi inesistente, e/o almeno nulla in quanto emessa alle 8.26 del 15.3.2016 con acquisizione di tutti i requisiti dell’art. 132 c.p.c., almeno trenta minuti prima che alle ore 9.00 di quel giorno iniziasse la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., come documentato (doc. 5 prodotto in appello), in assenza di autorizzazione al deposito di note conclusive, per cui le osservazioni formulate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] nella discussione orale non sarebbero state tenute in debito conto.

Sostiene la ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello impugnata ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Suprema Corte che consente al giudice la predisposizione di un testo provvisorio suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti necessari in base al successivo sviluppo della causa, ma così facendo non ha tenuto conto che nel caso specifico non si trattava di una semplice bozza, ma di una vera e propria sentenza recante la firma digitale del giudice che l’aveva emessa, e quindi tutti i requisiti essenziali, ad un orario anteriore a quello di apertura del verbale dell’udienza di discussione orale (ore 9.20 del 15.3.2016) e di chiusura e sottoscrizione del verbale della stessa, elemento questo incidente sulla pubblicazione e non sull’emissione della sentenza.

Aggiunge, infine, la ricorrente, che la discussione orale della causa non è affatto subordinata ad un’espressa istanza di parte in tal senso, ma semplicemente può risultare inibita qualora una delle parti abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali (in tal senso Cass. n.22120/2016; Cass.n.22871/2015; Cass. n. 23202/2011; Cass. n.6205/2009).

Il primo motivo è infondato, in quanto benché recentemente con la sentenza n. 36596/2021 delle sezioni unite della Corte di Cassazione sia stata affermata la nullità della sentenza pubblicata prima che siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie conclusive di replica nei termini ex art. 190 c.p.c. concessi per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa anche a prescindere dalla prospettazione da parte del ricorrente delle specifiche argomentazioni che si sarebbero volute far valere negli scritti conclusivi, nel caso qui in esame è pacifico che la discussione orale tipica del procedimento destinato a culminare nella sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., e sostitutiva delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., si sia svolta regolarmente e che della sentenza sia stata data lettura dopo la conclusione della discussione orale, per cui il diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] è stato garantito, e la questione che si pone è se possa essere qualificata come sentenza il provvedimento recante la firma digitale del giudice che l’ha emessa alle 8.26 del 15.3.2016 (vedi doc. 5 prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello), benché secondo l’impugnata sentenza e la certificazione della cancelleria del Tribunale di Milano il verbale dell’udienza di discussione orale del giudizio di primo grado sia stato aperto alle ore 9.00 del 15.3.2016 e chiuso dopo la lettura alle parti della sentenza in questione alle ore 9.26 dello stesso giorno.

In realtà per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte la data della deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica, non è un elemento essenziale dell’atto processuale, sicché tanto la sua mancanza quanto la sua erronea indicazione non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 10.5.2018 n. 11297¸ass. 23.2.2007 n. 4208).

Nel caso in esame, dal momento che in base all’ultimo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. la sentenza s’intende pubblicata previa lettura in udienza con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria, e non come avviene in base all’art. 133 comma 1° c.p.c. nei procedimenti civili contenziosi in cui siano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. mediante il deposito della sentenza in cancelleria, e dato che è documentalmente provato che il verbale dell’udienza di discussione orale del 15.3.2016 nel quale si è dato atto della lettura alle parti della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., costituente parte integrante del verbale medesimo, è stato aperto il 15.3.2016 alle ore 9.00 ed è stato chiuso con la sottoscrizione del giudice alle ore 9.26, la pubblicazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., requisito essenziale della sentenza che solo le attribuisce rilevanza giuridica, è avvenuta alle 9.26 del 15.3.2016 dopo la discussione orale della causa senza alcuna lesione del diritto di difesa ed al contraddittorio.

Il provvedimento deliberato dal giudice di primo grado erroneamente firmato digitalmente dal giudice alle 8.26 del 15.3.2016, non era ancora la sentenza ex art.281 sexies c.p.c., che è stata pubblicata solo dopo la discussione orale, ma semmai una bozza deliberata frutto dello studio della causa da parte del Giudice, che lo stesso avrebbe potuto eventualmente modificare fino al momento della pubblicazione della sentenza nell’ipotesi in cui dalla discussione orale fossero emersi elementi che imponessero di modificare il suo convincimento, il che nel caso in esame non è avvenuto.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione degli articoli 1813 e 2697 cod. civ., sostenendo, come già fatto nel proporre appello, che pur inerendo la vicenda a rapporti familiari, il Canì non avrebbe fornito prova rigorosa della pattuizione relativa al suo diritto alla restituzione della somma mutuata.

Sostiene la ricorrente che i giudici di primo e secondo grado abbiano attribuito valore risolutivo all’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] riportante il bonifico da lui effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA] con l’indicazione della causale “prestito”, benché la ricorrente avesse da subito sostenuto che il prestito non era in suo favore, ma in favore della [OSCURATO:PERSONA] di sua sorella, [OSCURATO:PERSONA], e benché fossero state prodotte le missive indirizzate sia alla [OSCURATO:PERSONA], che a [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima disconosciuta dalla ricorrente), nelle quali il Canì esprimeva il suo sdegno per la mancata restituzione della somma mutuata nonostante il lungo tempo trascorso, e la richiesta di restituzione della somma mutuata a firma dei legali del Canì indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata la Corte d’Appello di Milano a dire che nulla escludeva che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere richiesto il prestito allo zio per fare un favore alla sorella [OSCURATO:PERSONA], e ad attribuire peso determinante alle parziali restituzioni del prestito compiute tramite terze persone da [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima avesse sostenuto che il versamento della somma di €15.000,00 sul suo conto da parte del Canì fosse avvenuto perché il conto della [OSCURATO:PERSONA] era a debito e che si fosse trattato di una liberalità d’uso, o di una donazione indiretta.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad ottenere dalla Suprema Corte una diversa valutazione del materiale istruttorio in ordine all’esistenza del mutuo di € 15.000,00 concesso da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che è invece riservata ai giudici di merito (vedi Cass. 27.1.2011 n. 2056; Cass.n.27464/2006; Cass. n. 3994/2005; Cass. n. 11933/2003), che peraltro hanno espresso compiutamente il loro convincimento ancorandolo a precisi elementi di prova e fornendo un’interpretazione pienamente plausibile anche in relazione al comportamento tenuto dalle parti ed al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha negato di avere ricevuto la somma di € 15.000,00 dallo zio e non ha giustificato la causale di ritenzione parziale di tale somma.

Non è stata poi dedotta la mancata considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., perché sarebbe risultata inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. per l’esistenza di una doppia pronuncia conforme di accoglimento della domanda restitutoria.

Col terzo motivo la ricorrente reitera la richiesta dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] e di prova testimoniale che aveva formulato alla pagina 2 lettera C ed a pagina 14 dell’atto di appello, dichiarate inammissibili dalla Corte d’Appello di Milano per mancanza di specificità ex art. 342 c.p.c..

Tale ultimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono stati riprodotti i capitoli delle prove per interrogatorio formale e di prova testimoniale dei quali si reitera la richiesta di ammissione, che non possono essere ricercati negli atti dei precedenti gradi dalla Suprema Corte, ed in quanto la ricorrente non ha indicato quando nel giudizio di primo grado tali richieste istruttorie siano state avanzate e se siano state reiterate nelle conclusioni di primo grado prima di essere riproposte in secondo grado attraverso un riferimento generico ai mezzi istruttori già formulati in primo grado.

Va aggiunto che i giudici di primo e di secondo grado hanno compiutamente motivato in rapporto alle prove documentali acquisite ed al comportamento delle parti sulle ragioni per le quali hanno ritenuto dimostrata la dazione della somma di € 15.000,00 a titolo di mutuo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], solo parzialmente restituita, e le prove reiterate non potrebbero offrire con certezza una prova contraria sul punto, fornendo un risultato apprezzabile solo in termini di probabilità e peraltro contrastante con la documentazione acquisita (vedi sull’inammissibilità delle richieste istruttorie reiterate in caso di mancata ammissione quando non vi sia un’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia e le prove richieste possano portare solo ad una smentita in termini di probabilità e non di certezza delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito Cass. 7.3.2017 n. 17499).

Col quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.5) c.p.c. l’omesso esame da parte della Corte d’Appello di Milano della questione della cancellazione delle frasi sconvenienti/offensive contenute nel prologo (pagine 1 e 2) della comparsa di costituzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], disposta al capo B) dalla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del Tribunale di Milano n.3313/2016, questione che sarebbe stata oggetto d’impugnazione alle pagine 12-14 dell’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA], delle quali non è stato indicato il contenuto.

Tale ultimo motivo è inammissibile, in quanto non risultano illustrate le ragioni per le quali si sarebbe dovuto riformare l’ordine di cancellazione di frasi sconvenienti/offensive contenuto nel capo B) della sentenza del Tribunale di Milano n. 3313/2016, dal momento che non sono state riportate nel ricorso, neppure sinteticamente, le pagine 12-14 dell’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA], sicché non risulta comprensibile il contenuto della doglianza, peraltro neppure indicato nell’impugnata sentenza.

Va aggiunto che l’art. 360 primo n. 5) c.p.c. può essere invocato per l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non di una questione (vedi Cass. n. 7983/2014), né per la mancata pronuncia su un motivo di appello, che dev’essere semmai censurata per violazione dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. invocando la nullità della sentenza e chiarendo in fatto il contenuto del motivo di appello sul quale non vi sia stata pronuncia (vedi sull’inammissibilità della deduzione dell’omessa pronuncia come violazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.

Cass. sez. un. 27.10.2006 n.23071; Cass. 16.3.2017 n. 6835; Cass. 27.10.2014 n. 22759).

Alla reiezione del ricorso segue, in base al principio della soccombenza, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità liquidate in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €3.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26253/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CANI' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.916/2018depositata il 20/02/2018 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 3313/2016 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 15.3.2016, il Tribunale di Milano, dopo avere ritenuto ininfluenti le prove richieste dalla convenuta (compreso l’interrogatorio formale dell’attore) e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della nipote [OSCURATO:PERSONA], condannava quest’ultima a restituire all’attore la residua somma di € 9.500,00, oltre interessi e spese, ancora dovutagli rispetto alla maggior somma mutuatale di € 15.000,00. Contro tale sentenza proponeva appello alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inesistenza/nullità della sentenza di primo grado perché emessa dal primo Giudice ben prima della discussione orale della causa e producendo a supporto l’”esito verifiche firme” del provvedimento impugnato emesso dalla Infocert, dal quale emergeva la firma digitale dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle ore 8.26 e due secondi del 15.3.2016, ossia almeno trenta minuti prima dell’udienza di discussione orale, fissata per le ore 9.00 del 15.3.2016, oltre a contestare la mancanza di sufficienti prove del mutuo concesso in suo favore. Si costituiva in secondo grado il Canì, che chiedeva di dichiarare inammissibile e comunque infondato l’appello della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 916/2018 del 22.1/20.2.2018, rigettava l’appello e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 12.9.2018 [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a tre motivi, ed ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 19/22.10.2018, e la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 20.6.2023. Col primo motivo la ricorrente lamenta l’inesistenza/nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa prima dell’udienza di discussione orale della causa in violazione dell’art. 111 della Costituzione e degli articoli 132-281 sexies c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per falsa applicazione di legge ed omessa motivazione. Deduce la ricorrente, come già fatto nell’atto di appello, che la sentenza di primo grado deve ritenersi inesistente, e/o almeno nulla in quanto emessa alle 8.26 del 15.3.2016 con acquisizione di tutti i requisiti dell’art. 132 c.p.c., almeno trenta minuti prima che alle ore 9.00 di quel giorno iniziasse la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., come documentato (doc. 5 prodotto in appello), in assenza di autorizzazione al deposito di note conclusive, per cui le osservazioni formulate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] nella discussione orale non sarebbero state tenute in debito conto. Sostiene la ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello impugnata ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Suprema Corte che consente al giudice la predisposizione di un testo provvisorio suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti necessari in base al successivo sviluppo della causa, ma così facendo non ha tenuto conto che nel caso specifico non si trattava di una semplice bozza, ma di una vera e propria sentenza recante la firma digitale del giudice che l’aveva emessa, e quindi tutti i requisiti essenziali, ad un orario anteriore a quello di apertura del verbale dell’udienza di discussione orale (ore 9.20 del 15.3.2016) e di chiusura e sottoscrizione del verbale della stessa, elemento questo incidente sulla pubblicazione e non sull’emissione della sentenza. Aggiunge, infine, la ricorrente, che la discussione orale della causa non è affatto subordinata ad un’espressa istanza di parte in tal senso, ma semplicemente può risultare inibita qualora una delle parti abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali (in tal senso Cass. n.22120/2016; Cass.n.22871/2015; Cass. n. 23202/2011; Cass. n.6205/2009). Il primo motivo è infondato, in quanto benché recentemente con la sentenza n. 36596/2021 delle sezioni unite della Corte di Cassazione sia stata affermata la nullità della sentenza pubblicata prima che siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie conclusive di replica nei termini ex art. 190 c.p.c. concessi per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa anche a prescindere dalla prospettazione da parte del ricorrente delle specifiche argomentazioni che si sarebbero volute far valere negli scritti conclusivi, nel caso qui in esame è pacifico che la discussione orale tipica del procedimento destinato a culminare nella sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., e sostitutiva delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., si sia svolta regolarmente e che della sentenza sia stata data lettura dopo la conclusione della discussione orale, per cui il diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] è stato garantito, e la questione che si pone è se possa essere qualificata come sentenza il provvedimento recante la firma digitale del giudice che l’ha emessa alle 8.26 del 15.3.2016 (vedi doc. 5 prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello), benché secondo l’impugnata sentenza e la certificazione della cancelleria del Tribunale di Milano il verbale dell’udienza di discussione orale del giudizio di primo grado sia stato aperto alle ore 9.00 del 15.3.2016 e chiuso dopo la lettura alle parti della sentenza in questione alle ore 9.26 dello stesso giorno. In realtà per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte la data della deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica, non è un elemento essenziale dell’atto processuale, sicché tanto la sua mancanza quanto la sua erronea indicazione non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 10.5.2018 n. 11297¸ass. 23.2.2007 n. 4208). Nel caso in esame, dal momento che in base all’ultimo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. la sentenza s’intende pubblicata previa lettura in udienza con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria, e non come avviene in base all’art. 133 comma 1° c.p.c. nei procedimenti civili contenziosi in cui siano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. mediante il deposito della sentenza in cancelleria, e dato che è documentalmente provato che il verbale dell’udienza di discussione orale del 15.3.2016 nel quale si è dato atto della lettura alle parti della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., costituente parte integrante del verbale medesimo, è stato aperto il 15.3.2016 alle ore 9.00 ed è stato chiuso con la sottoscrizione del giudice alle ore 9.26, la pubblicazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., requisito essenziale della sentenza che solo le attribuisce rilevanza giuridica, è avvenuta alle 9.26 del 15.3.2016 dopo la discussione orale della causa senza alcuna lesione del diritto di difesa ed al contraddittorio. Il provvedimento deliberato dal giudice di primo grado erroneamente firmato digitalmente dal giudice alle 8.26 del 15.3.2016, non era ancora la sentenza ex art.281 sexies c.p.c., che è stata pubblicata solo dopo la discussione orale, ma semmai una bozza deliberata frutto dello studio della causa da parte del Giudice, che lo stesso avrebbe potuto eventualmente modificare fino al momento della pubblicazione della sentenza nell’ipotesi in cui dalla discussione orale fossero emersi elementi che imponessero di modificare il suo convincimento, il che nel caso in esame non è avvenuto. Col secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione degli articoli 1813 e 2697 cod. civ., sostenendo, come già fatto nel proporre appello, che pur inerendo la vicenda a rapporti familiari, il Canì non avrebbe fornito prova rigorosa della pattuizione relativa al suo diritto alla restituzione della somma mutuata. Sostiene la ricorrente che i giudici di primo e secondo grado abbiano attribuito valore risolutivo all’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] riportante il bonifico da lui effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA] con l’indicazione della causale “prestito”, benché la ricorrente avesse da subito sostenuto che il prestito non era in suo favore, ma in favore della [OSCURATO:PERSONA] di sua sorella, [OSCURATO:PERSONA], e benché fossero state prodotte le missive indirizzate sia alla [OSCURATO:PERSONA], che a [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima disconosciuta dalla ricorrente), nelle quali il Canì esprimeva il suo sdegno per la mancata restituzione della somma mutuata nonostante il lungo tempo trascorso, e la richiesta di restituzione della somma mutuata a firma dei legali del Canì indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata la Corte d’Appello di Milano a dire che nulla escludeva che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere richiesto il prestito allo zio per fare un favore alla sorella [OSCURATO:PERSONA], e ad attribuire peso determinante alle parziali restituzioni del prestito compiute tramite terze persone da [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima avesse sostenuto che il versamento della somma di €15.000,00 sul suo conto da parte del Canì fosse avvenuto perché il conto della [OSCURATO:PERSONA] era a debito e che si fosse trattato di una liberalità d’uso, o di una donazione indiretta. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad ottenere dalla Suprema Corte una diversa valutazione del materiale istruttorio in ordine all’esistenza del mutuo di € 15.000,00 concesso da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che è invece riservata ai giudici di merito (vedi Cass. 27.1.2011 n. 2056; Cass.n.27464/2006; Cass. n. 3994/2005; Cass. n. 11933/2003), che peraltro hanno espresso compiutamente il loro convincimento ancorandolo a precisi elementi di prova e fornendo un’interpretazione pienamente plausibile anche in relazione al comportamento tenuto dalle parti ed al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha negato di avere ricevuto la somma di € 15.000,00 dallo zio e non ha giustificato la causale di ritenzione parziale di tale somma. Non è stata poi dedotta la mancata considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., perché sarebbe risultata inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. per l’esistenza di una doppia pronuncia conforme di accoglimento della domanda restitutoria. Col terzo motivo la ricorrente reitera la richiesta dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] e di prova testimoniale che aveva formulato alla pagina 2 lettera C ed a pagina 14 dell’atto di appello, dichiarate inammissibili dalla Corte d’Appello di Milano per mancanza di specificità ex art. 342 c.p.c.. Tale ultimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono stati riprodotti i capitoli delle prove per interrogatorio formale e di prova testimoniale dei quali si reitera la richiesta di ammissione, che non possono essere ricercati negli atti dei precedenti gradi dalla Suprema Corte, ed in quanto la ricorrente non ha indicato quando nel giudizio di primo grado tali richieste istruttorie siano state avanzate e se siano state reiterate nelle conclusioni di primo grado prima di essere riproposte in secondo grado attraverso un riferimento generico ai mezzi istruttori già formulati in primo grado. Va aggiunto che i giudici di primo e di secondo grado hanno compiutamente motivato in rapporto alle prove documentali acquisite ed al comportamento delle parti sulle ragioni per le quali hanno ritenuto dimostrata la dazione della somma di € 15.000,00 a titolo di mutuo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], solo parzialmente restituita, e le prove reiterate non potrebbero offrire con certezza una prova contraria sul punto, fornendo un risultato apprezzabile solo in termini di probabilità e peraltro contrastante con la documentazione acquisita (vedi sull’inammissibilità delle richieste istruttorie reiterate in caso di mancata ammissione quando non vi sia un’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia e le prove richieste possano portare solo ad una smentita in termini di probabilità e non di certezza delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito Cass. 7.3.2017 n. 17499). Col quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.5) c.p.c. l’omesso esame da parte della Corte d’Appello di Milano della questione della cancellazione delle frasi sconvenienti/offensive contenute nel prologo (pagine 1 e 2) della comparsa di costituzione in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], disposta al capo B) dalla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del Tribunale di Milano n.3313/2016, questione che sarebbe stata oggetto d’impugnazione alle pagine 12-14 dell’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA], delle quali non è stato indicato il contenuto. Tale ultimo motivo è inammissibile, in quanto non risultano illustrate le ragioni per le quali si sarebbe dovuto riformare l’ordine di cancellazione di frasi sconvenienti/offensive contenuto nel capo B) della sentenza del Tribunale di Milano n. 3313/2016, dal momento che non sono state riportate nel ricorso, neppure sinteticamente, le pagine 12-14 dell’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA], sicché non risulta comprensibile il contenuto della doglianza, peraltro neppure indicato nell’impugnata sentenza. Va aggiunto che l’art. 360 primo n. 5) c.p.c. può essere invocato per l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non di una questione (vedi Cass. n. 7983/2014), né per la mancata pronuncia su un motivo di appello, che dev’essere semmai censurata per violazione dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. invocando la nullità della sentenza e chiarendo in fatto il contenuto del motivo di appello sul quale non vi sia stata pronuncia (vedi sull’inammissibilità della deduzione dell’omessa pronuncia come violazione dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Cass. sez. un. 27.10.2006 n.23071; Cass. 16.3.2017 n. 6835; Cass. 27.10.2014 n. 22759). Alla reiezione del ricorso segue, in base al principio della soccombenza, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €3.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese ge