CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 38147/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/15)52 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice per il riesame, ha riformato l'ordinanza del 15 febbraio 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 326, 353, 479 (capi 26, 29 e 31). In particolare, il predetto Tribunale ha annullato per difetto dei gravi indizi l'ordinanza in relazione al capo 26) per il reato di falso, ed ha sostituito la misura cautelare personale con quella interdittiva del divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali per la durata di sei mesi per i reati di turbativa di gara e concorso in rivelazione di segreto d'ufficio di cui ai capì 29) e 31). 2. Nell'atto a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame integrato la motivazione assente del Giudice delle indagini preliminari in merito all'autonoma valutazione delle esigenze cautelari ed alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Si deve ricordare che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare. Dopo la riforma apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 292, comma 2, lett. c -bis), al tribunale per il riesame è attribuito anche il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. In tal modo non è più consentito al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie (Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Al fine della verifica del requisito dell'autonoma valutazione è stato poi precisato che non rileva un'analisi formale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici, ma è sufficiente verificare che siano stati esplicitati i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 Belsito, Rv. 266428).Tanto ciò premesso, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, si osserva che proprio i passi della motivazione dell'ordinanza genetica che sono stati riportati nel testo del ricorso dimostrano come le esigenze cautelari sono state oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari in forza del riferimento alle modalità dei fatti ritenute sintomo di un sistema diffuso e non occasionale di ingerenza da parte dell'imputato nell'aggiudicazione degli appalti nel Comune di Celano oltre che per il riferimento ai suoi precedenti specifici per reati di turbata libertà degli incanti e falsità ideologica. La motivazione dell'ordinanza cautelare, come riportata nello stesso atto di ricorso, non è apparente o assente, né è priva di autonomia rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, atteso sotto questo ultimo profilo l'assoluta genericità dell'assunto del ricorrente. La motivazione con la quale il Tribunale per il riesame ha dato atto di avere affrontato la questione si discosta da quella del Giudice delle indagini preliminari solo perché ha ridimensionato le esigenze cautelari, riducendole alle sole previste dalla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo escluso quelle riferite al pericolo di inquinamento probatorio e sostituito per l'effetto la misura cautelare coercitiva con quella interdittiva. Il pericolo della commissione di reati della stessa specie è stato desunto, tanto dal Giudice delle indagini preliminari che dal Tribunale per il riesame, dalla solidità dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con il Sindaco e gli altri funzionari ai quali si rivolgeva per condizionare le gare facendosi comunicare i nomi delle altre imprese partecipanti alla gara, oltre che dal negativo giudizio sulla personalità basato sui precedenti specifici. Ne deriva la infondatezza della dedotta nullità dell'ordinanza genetica, per mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari. La motivazione del Tribunale, dunque, non solo non presenta il denunciato vizio di violazione di legge, ma anche sotto il profilo della logica argomentativa non presta il fianco alle censure del ricorrente, essendo coerente con la ravvisata attenuazione delle esigenze cautelari la disposta sostituzione della misura cautelare coercitiva con quella interdittiva, valutata come più adeguata al grado del pericolo in rapporto al tempo decorso dai fatti. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 2 luglio