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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06087/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che i ricorsisiano dichiarat i inammissibil i ; lette le memorie delle difese (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) con cui, nel ribadire le conclusioni dei ricorsi, si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise segg. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento,il Tribunale di Roma, in accoglimento degli atti di appello riuniti,proposti dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con cui era stata rigettata la richiesta di misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'applicazione nei confronti di costoro, qualificato il delitto in contestazione ai sensi dell'art 640, secondo comma, n. 2 e 2 - bis , cod. pen., dellamisura cau telare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso il domicilio da indicarsi al momento dell'esecuzione della misura cautelare.

2. Ciascun indagato ha presentato il proprio, distinto, ricorso, con distinte difese.

Da entrambi gli indagati viene dedotta, tuttavia, lo stesso vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’artt. 274, lett. c,cod. proc. pen.

Si sostiene, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili nei due ricorsi, l’illogicità dell’argomento addotto dal Tribunale per ‘ribaltare’ la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, di diniego della misura.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall’organo collegiale, la presenza di tracce di ulteriori transazioni economiche sul telefonino rinvenuto nella disponibilità degli indagati e la risalenza e modestia dei precedenti emersi a loro rispettivo carico, non predicano nel senso della inevitabile ricaduta nel reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibil i perché fondat i su un motivo non consentito e comunque aspecifico.

Il motivo, formalmente incentrato sul vizio motivazionale , in relazione alla valutazione degli elementi circostanziali ai fini del giudizio prognostico dicommissione di ulteriori reati, non è consentito, nella misura in cui contesta ( ved asi il testo , sostanzialmente identico nelle due versioni) esclusivamente la ‘mera’ (o ‘semplice’, o ‘sola’) illogicità dell’argomento giudiziale utilizzato in appello.

In questi termini - la semplice illogicità, intesa come implausibilità dell’argomentazione conseguenziale - il motivo non è consentito dalla lettera dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. , che, al contrario, legittima la censuranegli ‘strettissimi’ casi in cui la frattura della motivazione rispetto alla logica comune è di tale grado, da risultare percepibile ictu oculi.

2. Nel caso concreto, nessuna delle difese accenna a delineare siffatti profili, limitandosi a contestare la logicità della decisione, fornendo una interpretazione alternativa delle circostanze di fatto che a questa Corte non può e non deve interessare.

D’altronde, non pare affatto illogica l’inferenza che la Corte ha tratto dalla presenza di tracce elettroniche nello smartphone degli indagati di carte di credito di cui non erano titolari, per dedurne il perdurare delle attività illecite, né, nella medesima prospettiva, la strumentalizzazione, da parte degli indagati, di una terza persona quale ‘testa di legno’ della operazione illecita.

3. In particolare, con quest’ultimo aspetto nessuna delle difese degli indagati si confronta, ciò che connotail motivo di ricorso di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio menzionato,conducente, a mente del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 - 01 ; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01 ; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473- 01 ; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634 - 01 ; Sez. 4, n. 34270del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01 ; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596- 01 ) .

4. All'inammissibilità deiricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Infine, dalla inammissibilità dei ricorsi derivano altresì, per la Cancelleria, gli oneri ed adempimenti previsti dall’art. 28reg. esec. cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso, 13 gennaio2026 Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che i ricorsisiano dichiarat i inammissibil i ; lette le memorie delle difese (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) con cui, nel ribadire le conclusioni dei ricorsi, si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise segg. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,il Tribunale di Roma, in accoglimento degli atti di appello riuniti,proposti dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con cui era stata rigettata la richiesta di misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l'applicazione nei confronti di costoro, qualificato il delitto in contestazione ai sensi dell'art 640, secondo comma, n. 2 e 2 - bis , cod. pen., dellamisura cau telare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso il domicilio da indicarsi al momento dell'esecuzione della misura cautelare. 2. Ciascun indagato ha presentato il proprio, distinto, ricorso, con distinte difese. Da entrambi gli indagati viene dedotta, tuttavia, lo stesso vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’artt. 274, lett. c,cod. proc. pen. Si sostiene, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili nei due ricorsi, l’illogicità dell’argomento addotto dal Tribunale per ‘ribaltare’ la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, di diniego della misura. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall’organo collegiale, la presenza di tracce di ulteriori transazioni economiche sul telefonino rinvenuto nella disponibilità degli indagati e la risalenza e modestia dei precedenti emersi a loro rispettivo carico, non predicano nel senso della inevitabile ricaduta nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibil i perché fondat i su un motivo non consentito e comunque aspecifico. Il motivo, formalmente incentrato sul vizio motivazionale , in relazione alla valutazione degli elementi circostanziali ai fini del giudizio prognostico dicommissione di ulteriori reati, non è consentito, nella misura in cui contesta ( ved asi il testo , sostanzialmente identico nelle due versioni) esclusivamente la ‘mera’ (o ‘semplice’, o ‘sola’) illogicità dell’argomento giudiziale utilizzato in appello. In questi termini - la semplice illogicità, intesa come implausibilità dell’argomentazione conseguenziale - il motivo non è consentito dalla lettera dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. , che, al contrario, legittima la censuranegli ‘strettissimi’ casi in cui la frattura della motivazione rispetto alla logica comune è di tale grado, da risultare percepibile ictu oculi. 2. Nel caso concreto, nessuna delle difese accenna a delineare siffatti profili, limitandosi a contestare la logicità della decisione, fornendo una interpretazione alternativa delle circostanze di fatto che a questa Corte non può e non deve interessare. D’altronde, non pare affatto illogica l’inferenza che la Corte ha tratto dalla presenza di tracce elettroniche nello smartphone degli indagati di carte di credito di cui non erano titolari, per dedurne il perdurare delle attività illecite, né, nella medesima prospettiva, la strumentalizzazione, da parte degli indagati, di una terza persona quale ‘testa di legno’ della operazione illecita. 3. In particolare, con quest’ultimo aspetto nessuna delle difese degli indagati si confronta, ciò che connotail motivo di ricorso di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio menzionato,conducente, a mente del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 - 01 ; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01 ; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473- 01 ; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634 - 01 ; Sez. 4, n. 34270del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01 ; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596- 01 ) . 4. All'inammissibilità deiricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Infine, dalla inammissibilità dei ricorsi derivano altresì, per la Cancelleria, gli oneri ed adempimenti previsti dall’art. 28reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, 13 gennaio2026 Il Consigliere relatore Il Presidente
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