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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 25582/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29569/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 580 del 17/10/2022 della Corte d’appello di Potenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Estinzione [OSCURATO:PERSONA] : −in data 25 / 6 /2024 la ricorrente ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; −all’esito della camera di consiglio del l’1 / 7 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; −in conseguenza della rinuncia , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio; −stante il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati, non si deve pronunciare condanna alle spese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29569/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 580 del 17/10/2022 della Corte d’appello di Potenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Estinzione [OSCURATO:PERSONA] : −in data 25 / 6 /2024 la ricorrente ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; −all’esito della camera di consiglio del l’1 / 7 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; −in conseguenza della rinuncia , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio; −stante il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati, non si deve pronunciare condanna alle spese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
Sentenza Cassazione n. 25582/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris