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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08417/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5214/2019 R.G. proposto da Comune di Ossona, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3442/2018, depositata il 23 luglio 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. – con sentenza n. 3442/2018, depositata il 23 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto dal Comune di Ossona avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014; - il giudice del gravame ha, in particolare, accolto l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla parte appellata, - giudicato che, debitamente certificato, conseguiva dalla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 308/24/2017, del 17 gennaio 2017) resa tra le stesse parti, ed in relazione allemedesime unità immobiliar i (un capannone oggetto di leasing) oggetto di imposizione, seppur per diverso periodo di imposta (anno 2013), - ed ha rilevato che ad un siffatto giudicato, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, andava riconosciuta efficacia espansiva esterna siccome (così) definito un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, essendosi in quella sede rilevato che «soggetto passivo dell’imposta è il locatario fino alla effettiva e materiale riconsegna del bene comprovata dal correlativo verbale»;

2. – il Comune di Ossona ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso, ed ha depositato memoria .

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, all’art. 2909 cod. civ. ed all’art. 324 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva attribuito efficacia espansiva esterna al giudicato che formava oggetto dell’eccezione svolta da controparte in quanto veniva così in rilievo una pronuncia che recava (mera) attività di interpretazione, in via astratta, dei dati normativi di fattispecie; pronuncia, questa, che per di più in via analogicaestendeva all’IMU l’àmbito di applicazione di una disposizione dettata per la disciplina della Tasi (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672), alla stregua, dunque, di un rilievo che rendeva esplicito (anche) il difetto di un fondamentale elemento comune ad entrambe le cause; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, sull’assunto che l’efficacia espansiva del giudicato esterno rimaneva preclusa dalla diversità delle fattispecie prese in considerazione e, dunque,rilevanti ai fini della definizione dei giudizi per i periodi di imposta 2013 e 2014: nel giudizio in contestazione difettando, quindi, un medesimo titolo costitutivo della domanda e comuni elementi di fattispecie, in quanto la riconsegna del bene connotala disciplina della Tasi e non anche quella dell’IMU; -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1,sull’assunto che, nel ri levare il giudicato esterno, il giudice del gravame aveva perpetuato l’errore di diritto in cui era incorsa la pronuncia passata in giudicato, e atteso che la disposizione in tema di IMU (art. 9, c. 1, cit.) avrebbe dovuto considerarsi di stretta interpretazione e, quanto al suo presupposto applicativo, -costituito dalla «durata del contratto», - non suscettibile di estensione attraverso l’applicazione della diversa disposizione riferita alla Tasi; -col quarto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, ed all’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che, nel rilevare il giudicato esterno, e la sua efficacia espansiva, il giudice del gravame aveva finito con l’avallare, - alla stregua dell’interpretazione patrocinata nel giudicato, -la condotta elusiva della contribuente che, - una volta dichiarato il fallimento del locatario e sciolto il contratto di locazione finanziaria (artt. 72 e 72 quater L.F.), - aveva impedito la consensuale consegna delle unità immobiliari a fronte delle sollecitazioni rivoltele dalla curatela fallimentare che, ripetutamente (ed inutilmente), aveva invitato la contribuente a riceversi detta consegna, e sino al punto di doverne intimare(ex art. 1216 cod. civ.) la presa di possesso (perfezionatasi, per intimazione, con atto notificato il 21 agosto 2014);

2. –il primo motivo, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, -è fondato e va accolto;

3. – per il profilo sotto il quale il motivo di ricorso deve trovare accoglimento, non sussiste affatto l’eccepita inammissibilità in quanto la censura, - piuttosto che tendere ad una rivisitazione del merito del giudizio definito con forza di giudicato, -ha ad oggetto (ed involge) lo stesso presupposto dell’efficacia espansiva esterna rilevata dal giudice del gravame e, dunque, la legittimità di una siffatta efficacia in relazione all’obiettivo contenuto della pronuncia passata in giudicato; 3.1 –come poi emerge dalla stessa gravata sentenza, la definizione di quel giudizio è avvenuta, - piuttosto che in relazione all’accertamento di un elemento della fattispecie impositiva suscettibile in quanto tale, perché di natura tendenzialmente permanente, di espandere l’efficacia (esterna) dell’accertamento, passato in giudicato, di cui sia stato oggetto ad una pluralità di periodi d'imposta (Cass. Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512), - sulla base di una specifica lettura dei dati normativi di fattispecie, secondo l’interpretazione dei quali la soggettività passiva dell'utilizzatore, nel contratto di locazione finanziaria,sussisterebbe (per tutta la durata del contratto e) sino alla effettiva riconsegna del bene locato (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9); 3.2 - detta interpretazione, - che ha valorizzato, in particolare, il dato di regolazione posto, con riferimento alla TASI, dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672,quale «regola interpretativa» che « deve ritenersi riferibile anche all'imposizione a titolo di IMU, avendo le due imposte presupposti impositivi analoghi (il possesso dell'immobile) ed anche basi imponibili identiche», e che, per vero, confligge con l’orientamento interpretativo della Corte, consolidatosi nel senso che l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793), -non è, però, suscettibile di integrare il vincolo del giudicato, qual evocato dalla gravata sentenza, risolvendosi, per l’appunto, in attività di mera interpretazione giuridica della disposizione normativa tributaria e non anche in uno specifico accertamento su di un elemento di fattispecie del rapporto tributario; -come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, - anche con specifico riferimento alla fattispecie in trattazione (v.

Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977), -l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723); 3.3 – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in r elazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attendendosi al principio di diritto sopra esposto; -come la Corte ha, difatti, già statuito, ai fini della decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato(Cass., 22 marzo 2022, n. 9172; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238); e, nella fattispecie, detti accertamenti difettano con riferimento tanto alla (pur) rilevata richiesta della parte (allora) appellante diconferma dell’avviso di accertamento «nella (ridotta) quantificazione indicata dalla controparte in primo grado»quanto alle questioni rimaste assorbite nel pregiudiziale rilievo dell’efficacia espansiva del giudicato esterno.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5214/2019 R.G. proposto da Comune di Ossona, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3442/2018, depositata il 23 luglio 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. – con sentenza n. 3442/2018, depositata il 23 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto dal Comune di Ossona avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014; - il giudice del gravame ha, in particolare, accolto l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla parte appellata, - giudicato che, debitamente certificato, conseguiva dalla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 308/24/2017, del 17 gennaio 2017) resa tra le stesse parti, ed in relazione allemedesime unità immobiliar i (un capannone oggetto di leasing) oggetto di imposizione, seppur per diverso periodo di imposta (anno 2013), - ed ha rilevato che ad un siffatto giudicato, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, andava riconosciuta efficacia espansiva esterna siccome (così) definito un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, essendosi in quella sede rilevato che «soggetto passivo dell’imposta è il locatario fino alla effettiva e materiale riconsegna del bene comprovata dal correlativo verbale»; 2. – il Comune di Ossona ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso, ed ha depositato memoria . Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, all’art. 2909 cod. civ. ed all’art. 324 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva attribuito efficacia espansiva esterna al giudicato che formava oggetto dell’eccezione svolta da controparte in quanto veniva così in rilievo una pronuncia che recava (mera) attività di interpretazione, in via astratta, dei dati normativi di fattispecie; pronuncia, questa, che per di più in via analogicaestendeva all’IMU l’àmbito di applicazione di una disposizione dettata per la disciplina della Tasi (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672), alla stregua, dunque, di un rilievo che rendeva esplicito (anche) il difetto di un fondamentale elemento comune ad entrambe le cause; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, sull’assunto che l’efficacia espansiva del giudicato esterno rimaneva preclusa dalla diversità delle fattispecie prese in considerazione e, dunque,rilevanti ai fini della definizione dei giudizi per i periodi di imposta 2013 e 2014: nel giudizio in contestazione difettando, quindi, un medesimo titolo costitutivo della domanda e comuni elementi di fattispecie, in quanto la riconsegna del bene connotala disciplina della Tasi e non anche quella dell’IMU; -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1,sull’assunto che, nel ri levare il giudicato esterno, il giudice del gravame aveva perpetuato l’errore di diritto in cui era incorsa la pronuncia passata in giudicato, e atteso che la disposizione in tema di IMU (art. 9, c. 1, cit.) avrebbe dovuto considerarsi di stretta interpretazione e, quanto al suo presupposto applicativo, -costituito dalla «durata del contratto», - non suscettibile di estensione attraverso l’applicazione della diversa disposizione riferita alla Tasi; -col quarto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, ed all’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che, nel rilevare il giudicato esterno, e la sua efficacia espansiva, il giudice del gravame aveva finito con l’avallare, - alla stregua dell’interpretazione patrocinata nel giudicato, -la condotta elusiva della contribuente che, - una volta dichiarato il fallimento del locatario e sciolto il contratto di locazione finanziaria (artt. 72 e 72 quater L.F.), - aveva impedito la consensuale consegna delle unità immobiliari a fronte delle sollecitazioni rivoltele dalla curatela fallimentare che, ripetutamente (ed inutilmente), aveva invitato la contribuente a riceversi detta consegna, e sino al punto di doverne intimare(ex art. 1216 cod. civ.) la presa di possesso (perfezionatasi, per intimazione, con atto notificato il 21 agosto 2014); 2. –il primo motivo, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, -è fondato e va accolto; 3. – per il profilo sotto il quale il motivo di ricorso deve trovare accoglimento, non sussiste affatto l’eccepita inammissibilità in quanto la censura, - piuttosto che tendere ad una rivisitazione del merito del giudizio definito con forza di giudicato, -ha ad oggetto (ed involge) lo stesso presupposto dell’efficacia espansiva esterna rilevata dal giudice del gravame e, dunque, la legittimità di una siffatta efficacia in relazione all’obiettivo contenuto della pronuncia passata in giudicato; 3.1 –come poi emerge dalla stessa gravata sentenza, la definizione di quel giudizio è avvenuta, - piuttosto che in relazione all’accertamento di un elemento della fattispecie impositiva suscettibile in quanto tale, perché di natura tendenzialmente permanente, di espandere l’efficacia (esterna) dell’accertamento, passato in giudicato, di cui sia stato oggetto ad una pluralità di periodi d'imposta (Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512), - sulla base di una specifica lettura dei dati normativi di fattispecie, secondo l’interpretazione dei quali la soggettività passiva dell'utilizzatore, nel contratto di locazione finanziaria,sussisterebbe (per tutta la durata del contratto e) sino alla effettiva riconsegna del bene locato (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9); 3.2 - detta interpretazione, - che ha valorizzato, in particolare, il dato di regolazione posto, con riferimento alla TASI, dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672,quale «regola interpretativa» che « deve ritenersi riferibile anche all'imposizione a titolo di IMU, avendo le due imposte presupposti impositivi analoghi (il possesso dell'immobile) ed anche basi imponibili identiche», e che, per vero, confligge con l’orientamento interpretativo della Corte, consolidatosi nel senso che l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793), -non è, però, suscettibile di integrare il vincolo del giudicato, qual evocato dalla gravata sentenza, risolvendosi, per l’appunto, in attività di mera interpretazione giuridica della disposizione normativa tributaria e non anche in uno specifico accertamento su di un elemento di fattispecie del rapporto tributario; -come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, - anche con specifico riferimento alla fattispecie in trattazione (v. Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977), -l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723); 3.3 – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in r elazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attendendosi al principio di diritto sopra esposto; -come la Corte ha, difatti, già statuito, ai fini della decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato(Cass., 22 marzo 2022, n. 9172; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238); e, nella fattispecie, detti accertamenti difettano con riferimento tanto alla (pur) rilevata richiesta della parte (allora) appellante diconferma dell’avviso di accertamento «nella (ridotta) quantificazione indicata dalla controparte in primo grado»quanto alle questioni rimaste assorbite nel pregiudiziale rilievo dell’efficacia espansiva del giudicato esterno. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Sentenza Cassazione n. 08417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris