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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 10677/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Enna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Enna, in data 8.6.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale l'imputato aveva profferito l'espressione minacciosa "vieni qua che ti ammazzo".

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 523, co. 5, c.p.p., in quanto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione finale, dando la parola per ultimo al pubblico ministero e non al difensore dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad escutere il verbalizzante [OSCURATO:PERSONA] ovvero ad acquisire la relazione di servizio a sua firma, nella quale si dava atto di quanto riferito dall'imputato e dai suoi familiari nella immediatezza dei fatti, nonché i legali delle parti in lite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che, nel valutare l'attendibilità del denunciante, il tribunale non ha tenuto conto dei rapporti di acrimonia esistenti tra le parti, in uno alla pendenza di altro procedimento penale che vedeva i familiari dei protagonisti del processo in esame occupare posizioni reciprocamente contrapposte (il padre del ricorrente era stato aggredito qualche mese prima dal fratello della persona offesa).

Il ricorrente denuncia, altresì, inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del tribunale.

3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle 7j i parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 15.11.2021 pervenute a mezzo posta elettronica certificata il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da relativa nota depositata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso.

Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato rispetto dell'ordine della discussione ex art. 523, c.p.p., non integra una causa di nullità, prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore, contemplata dal comma quinto dello stesso articolo (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittime le conclusioni della parte civile proposte successivamente alla discussione della difesa: cfr. Cass., Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, Rv. 265923).

In questa prospettiva si è ulteriormente specificato che la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente (cfr. Cass., Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, Rv. 278392).

Orbene nel caso che ci occupa, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, pur avendo discusso per ultimo il difensore della costituita parte civile, il giudice procedente ha espressamente invitato il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], a replicare alle conclusioni del patrono della persona offesa, ma l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non dover esercitare il suo diritto di replica, sicché non è configurabile alcuna nullità per violazione dei diritti della difesa del prevenuto.5.

Nel resto il ricorso del Gruttadauria è inammissibile, perché in realtà il ricorrente, pur invocando tra i vizi denunciati anche quello di violazione di legge, in realtà deduce vizi attinenti alla motivazione della sentenza di secondo grado.

In ciò si annida un evidente errore di diritto, posto che, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Il tribunale, del resto, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, ha fondato la sua decisione su di un'analitica e pertinente analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte civile, alla luce della quale il giudice di secondo grado ha espresso un giudizio positivo in ordine a tale profilo, che riverbera i suoi effetti anche sul concorrente aspetto della credibilità personale del dichiarante, anche in ragione della conferma ab extrinseco della narrazione dello Schillaci, pur non necessaria, proveniente dal contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assistito ai fatti per cui è processo.

Appare, pertanto, evidente come la decisione dei giudici di merito trovi il suo fondamento nel consolidato principio di diritto, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). y Il tribunale, inoltre, con specifico e razionale argomentare, ha disatteso anche le doglianze difensive, secondo cui nella vicenda di cui si tratta "avrebbero avuto un peso le pendenze giudiziarie tra la famiglia Guttadauria e la famiglia della persona offesa" e, allo stesso tempo, ha indicato le ragioni per cui non possono essere considerate attendibili le dichiarazioni dei testi della difesa, Licata e [OSCURATO:PERSONA], genitori dell'imputato, stante "la totale assenza, nella dichiarazione del teste Santocito, delle asserite ingiurie che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a loro" (cfr. pp. 3-6-della sentenza oggetto di ricorso).

In considerazione della completezza dell'apparato motivazionale della sentenza del giudice di secondo grado, la mancanza di un'esplicita risposta da parte del tribunale alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal difensore dell'imputato risulta del tutto irrilevante.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come nel caso che ci occupa, su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209; Cass., Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589; Cass., Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741; Cass., Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Rv. 245009).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Enna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Enna, in data 8.6.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale l'imputato aveva profferito l'espressione minacciosa "vieni qua che ti ammazzo". 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 523, co. 5, c.p.p., in quanto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione finale, dando la parola per ultimo al pubblico ministero e non al difensore dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad escutere il verbalizzante [OSCURATO:PERSONA] ovvero ad acquisire la relazione di servizio a sua firma, nella quale si dava atto di quanto riferito dall'imputato e dai suoi familiari nella immediatezza dei fatti, nonché i legali delle parti in lite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che, nel valutare l'attendibilità del denunciante, il tribunale non ha tenuto conto dei rapporti di acrimonia esistenti tra le parti, in uno alla pendenza di altro procedimento penale che vedeva i familiari dei protagonisti del processo in esame occupare posizioni reciprocamente contrapposte (il padre del ricorrente era stato aggredito qualche mese prima dal fratello della persona offesa). Il ricorrente denuncia, altresì, inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del tribunale. 3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle 7j i parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 15.11.2021 pervenute a mezzo posta elettronica certificata il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da relativa nota depositata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato rispetto dell'ordine della discussione ex art. 523, c.p.p., non integra una causa di nullità, prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore, contemplata dal comma quinto dello stesso articolo (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittime le conclusioni della parte civile proposte successivamente alla discussione della difesa: cfr. Cass., Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, Rv. 265923). In questa prospettiva si è ulteriormente specificato che la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente (cfr. Cass., Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, Rv. 278392). Orbene nel caso che ci occupa, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, pur avendo discusso per ultimo il difensore della costituita parte civile, il giudice procedente ha espressamente invitato il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], a replicare alle conclusioni del patrono della persona offesa, ma l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non dover esercitare il suo diritto di replica, sicché non è configurabile alcuna nullità per violazione dei diritti della difesa del prevenuto.5. Nel resto il ricorso del Gruttadauria è inammissibile, perché in realtà il ricorrente, pur invocando tra i vizi denunciati anche quello di violazione di legge, in realtà deduce vizi attinenti alla motivazione della sentenza di secondo grado. In ciò si annida un evidente errore di diritto, posto che, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il tribunale, del resto, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, ha fondato la sua decisione su di un'analitica e pertinente analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte civile, alla luce della quale il giudice di secondo grado ha espresso un giudizio positivo in ordine a tale profilo, che riverbera i suoi effetti anche sul concorrente aspetto della credibilità personale del dichiarante, anche in ragione della conferma ab extrinseco della narrazione dello Schillaci, pur non necessaria, proveniente dal contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assistito ai fatti per cui è processo. Appare, pertanto, evidente come la decisione dei giudici di merito trovi il suo fondamento nel consolidato principio di diritto, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). y Il tribunale, inoltre, con specifico e razionale argomentare, ha disatteso anche le doglianze difensive, secondo cui nella vicenda di cui si tratta "avrebbero avuto un peso le pendenze giudiziarie tra la famiglia Guttadauria e la famiglia della persona offesa" e, allo stesso tempo, ha indicato le ragioni per cui non possono essere considerate attendibili le dichiarazioni dei testi della difesa, Licata e [OSCURATO:PERSONA], genitori dell'imputato, stante "la totale assenza, nella dichiarazione del teste Santocito, delle asserite ingiurie che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto a loro" (cfr. pp. 3-6-della sentenza oggetto di ricorso). In considerazione della completezza dell'apparato motivazionale della sentenza del giudice di secondo grado, la mancanza di un'esplicita risposta da parte del tribunale alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal difensore dell'imputato risulta del tutto irrilevante. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come nel caso che ci occupa, su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209; Cass., Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589; Cass., Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741; Cass., Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Rv. 245009). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio d
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