CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33262/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente - 9 SET 2022 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione, quarta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa il 12/2/2020 dalla Corte di appello di Roma. 2. Propone ampio ricorso per cassazione il Giovannini, ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen., deducendo - con riguardo alla fase rescindente ed a quella rescissoria - molteplici errori materiali o di fatto nei quali il Collegio di legittimità sarebbe incorso, dapprima decidendo senza verificare che la requisitoria del Procuratore generale non era stata notificata ai difensori, quindi omettendo di pronunciarsi su numerosi profili sollevati con il ricorso per cassazione (integralmente riportato), analiticamente indicati con diffuso richiamo alla prima impugnazione ex art. 606 cod. proc. pen. Ancora, la sentenza impugnata non si sarebbe misurata con le memorie ritualmente depositate dal difensore, anche in sede di legittimità, così imponendosi ulteriormente l'annullamento (in fase rescindente) della sentenza della quarta sezione di questa Corte e (in fase rescissoria) di quella della Corte di appello di Roma, senza rinvio e con eliminazione delle statuizioni civili. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta; i difensori hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Occorre innanzitutto evidenziare che, per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, l'errore verificatosi nel giudizio di legittimità - e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - consiste in un difetto percettivo ("materiale o di fatto") causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. 2, n. 41782 del 30/9/2015, Cofano, R. 265248); per contro, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dalla norma in esame (per tutte, Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca, Rv. 259531). 6. Tanto premesso, il Collegio rileva che le numerose doglianze sollevate con il ricorso, per un verso, non concernono errori riferibili a qualunque titolo al giudice di legittimità; per altro verso, si risolvono in critiche al percorso motivazionale steso dalla quarta sezione di questa Corte, del quale si contestano il contenuto ed il merito, al di fuori dello schema di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; ancora per altro verso, infine, si risolvono in argomenti del tutto generici, come tali inammissibili. 7. Muovendo dall'eccezione sollevata per la fase rescindente, con la quale si lamenta che la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale non sarebbe mai stata comunicata ai difensori, ai sensi dell'art. 23, I. 18 dicembre 2020, n. 176, la Corte osserva, in primo luogo, che la questione non concerne affatto un'ipotesi riconducibile allo schema dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non ravvisandosi alcun errore materiale o di fatto imputabile alla Corte di cassazione. Nel senso di escludere ogni ipotesi di nullità, peraltro non prevista, è poi agevole rilevare che la discussione presso la quarta sezione si era svolta oralmente, in presenza, a seguito di rituale richiesta delle parti, così da escludere l'intervento del sotto-rito cartolare disciplinato dall'art. 23, comma 8, citato, che opera esclusivamente quando la stessa richiesta non sia stata presentata. Ne consegue che il Procuratore generale era stato invitato a concludere proprio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che solo tali conclusioni costituivano requisitoria ai sensi dell'art. 614, comma 4, cod. proc. pen.; ciò, peraltro, anche per il caso in cui lo stesso Procuratore avesse già depositato conclusioni scritte, che dunque dovevano essere ribadite all'udienza pubblica, come avvenuto, ossia recuperate nell'unica sede nella quale l'Ufficio era chiamato a svolgere la requisitoria. La piena legittimità di quanto precede, peraltro, trova conferma nell'assenza di eccezioni da parte della difesa, che in alcun modo aveva dedotto eventuali nullità, così da riscontare che nessuna violazione delle prerogative difensive si era verificata (in primo luogo) nell'ottica del richiamato art. 111 Cost. 8. Con riguardo, poi, alla parte del ricorso concernente la fase rescissoria, si lamenta innanzitutto che la sentenza di legittimità avrebbe riconosciuto all'imputato un ruolo mai ricoperto (dirigente responsabile della manutenzione stradale del Comune di Aprilia), perché oggetto di un contratto - agli atti - concluso tra l'Amministrazione locale e la ASAM, società multiservizi dello stesso Comune, che la quarta sezione di questa Corte non avrebbe esaminato. Ebbene, la censura non permette, in sé, di ravvisare un errore ammissibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non risultando possibile ritenere che - anche ad ammettere la mancata disamina del contratto - la responsabilità dell'imputato sarebbe stata esclusa; quel che, peraltro, trova conferma alla pag. 108 dello stesso ricorso, nella quale si richiama il motivo già proposto alla quarta sezione con cui si contestava l'affermazione della Corte di appello di riconoscere in capo al Giovannini una posizione di responsabilità, anche in presenza del citato contratto. 9. Del tutto inammissibile, nell'ottica dell'istituto invocato, è poi la doglianza sollevata quanto al paragrafo 3.1 della sentenza di legittimità (contenuta nel "ritenuto in fatto"), del quale si lamenta soltanto l'eccessiva sintesi del motivo e l'insufficiente richiamo del suo contenuto. 10. Negli stessi termini, non rientra nell'alveo dell'art. 625-bis in esame la censura sul primo paragrafo della motivazione della sentenza ("considerato in diritto"), nel quale si annuncia la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché "articolato in maniera alquanto confusa e generica, anche mediante reiterazione di questioni già sollevate in sede di appello, sulle quali i giudici di merito hanno già fornito corretta ed esauriente motivazione, rispetto alla quale il ricorrente omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità del ricorso". L'assenza di ogni richiamo ad eventuali errori materiali o di fatto, peraltro, emerge evidente dal tenore della censura a questo periodo, definito "astratto, incomprensibile e palesemente autoreferente", dunque con caratteri estranei all'istituto invocato. 11. Ancora negli stessi termini, poi, si conclude quanto alla parte del ricorso che richiama una questione - invero ben poco chiara - coinvolgente l'art. 175 cod. proc. pen., così come quella che attiene all'acquisizione, in appello, della copia integrale della sentenza di primo grado; il motivo, infatti, si limita a censurare una "palese e ingiustificabile disattenzione" della Corte verso determinati "delicati temi", "con motivazione piuttosto confusa, contraddittoria ed erronea", oltre che "preconcetta, confusa e generica". Una doglianza, dunque, che concerne il merito dell'argomento speso ed/ragionamento giuridico sviluppato, non già un errore materiale o di fatto che il Collegio avrebbe compiuto; una doglianza, pertanto, inammissibile. 12. Si lamenta, poi, che nel paragrafo 4.2 della sentenza la quarta sezione avrebbe dedicato solo cinque righe alla disamina del quarto motivo di ricorso, "trincerandosi dietro un significativo silenzio". Al riguardo, la Corte rileva ancora l'assenza dei parametri di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto nessun errore materiale o di fatto è evocato, ma - nuovamente - un vizio di motivazione sub specie dell'apparenza. 13. Quanto, di seguito, al paragrafo 4.3 della sentenza, in tema di assegnazione dei processi del tribunale monocratico al giudice onorario, la censura mossa attiene ancora al merito della motivazione stesa dalla quarta sezione, evidenziandosi, dunque, palesemente inammissibile. Il ricorso, infatti, lamenta che - pronunciandosi sul punto - il Collegio di legittimità avrebbe, per un verso, richiamato giurisprudenza (n. 13833 del 2015) inconferente con il tenore della doglianza, e, per altro verso, disatteso una circolare del Consiglio superiore della magistratura rilevante nell'esame della questione (P.21241 del 1°/8/2008). Profili di censura, dunque, ancora palesemente estranei alla tematica dell'errore materiale o di fatto.14. Con riguardo, poi, alla questione di legittimità costituzionale che si chiedeva sollevare in ordine all'art. 419, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza di legittimità ne ha evidenziato il carattere generico, la mancata indicazione dei precetti costituzionali di riferimento e l'assenza di specifica argomentazione; ancora, la Corte ne ha sottolineato comunque l'irrilevanza, "essendo pacifico che al difensore, quale domiciliatario dell'imputato, sia stata notificata anche la richiesta di rinvio a giudizio". Tanto premesso, il ricorso lamenta un'omessa motivazione sul punto, anche con richiamo ad una memoria depositata il 5/10/2011 con la quale era stata eccepita la nullità dell'udienza preliminare ed era stata invocata la questione di legittimità costituzionale sulla norma di cui sopra. Questione sulla quale, tuttavia, la sentenza di legittimità si è espressa, nei termini indicati, con una motivazione che non appare qui censurata nei rigorosi ambiti dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 15. Le stesse conclusioni, ancora, si impongono per la parte del ricorso che richiama il paragrafo 5 della sentenza di legittimità, in tema di violazione dell'ordine di assunzione dei mezzi di prova, anche se disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; sul punto, la Corte ha affermato che "il motivo appare del tutto inconsistente, generico e confuso: la Corte distrettuale risponde sul punto che la testimonianza in questione è stata revocata dal Tribunale. Rispetto a tale assunto, la doglianza proposta non si confronta, rimanendo priva di argomentazioni, con conseguente inammissibilità della relativa censura, per aspecificità della stessa." • • • .ffie .2 -bis cod. •rex. con il testo dell'art. 589-bis cod. pen., per poi concludere che la risposta offerta in tema di omessa valutazione di memorie difensive non sarebbe condivisibile, limitandosi ad affermare l'irrilevanza della questione e richiamando principi giurisprudenziali solo asseritamente "pacifici". Ancora, dunque, una contestazione estranea all'art. 625-bis cod. proc. pen. ed afferente al tenore della motivazione, come peraltro anche in ordine al paragrafo 8 della stessa sentenza. 18. Conclusioni analoghe, poi, si impongono per la successiva censura, che coinvolge il decimo motivo di ricorso: espressamente, infatti, si lamenta che i motivi di illegittimità della sentenza, dedotti innanzi alla quarta sezione, "non erano né infondati, né inammissibili, né erronei in diritto", così introducendo una palese censura di merito, che in nulla attiene all'errore materiale o di fatto; doglianza sviluppata, peraltro, anche nelle pagine successive, nelle quali si deduce la carenza di motivazione in punto di responsabilità e "la distorsione dei concetti e delle deduzioni svolte con il decimo motivo di ricorso". 19. Ancora nel segno dell'inammissibilità, poi, è la parte di censura che attiene al paragrafo 9 della sentenza, relativa alla consulenza disposta dal pubblico ministero ed alla incidenza sul sinistro dell'assunzione di stupefacenti da parte della persona offesa. Anche sul punto, infatti, il ricorso critica il merito della motivazione stesa dalla quarta sezione, che: 1) non avrebbe preso in esame gli effetti del DM 18/3/1992, n. 223 e del D.M. 21/6/2004; 2) avrebbe erroneamente qualificato come di puro fatto le censure sollevate; 3) avrebbe ritenuto immune da vizi logico-giuridici il percorso argomentativo della Corte di appello, per contro "apodittico, inconsistente e contraddittorio". 20. Di seguito, quanto al "trabocchetto o insidia stradale" oggetto del paragrafo 11 della sentenza, il ricorso risulta nuovamente estraneo all'art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando che la Corte di cassazione avrebbe ribaltato un proprio stesso orientamento, peraltro sostenuto anche da una sentenza redatta dal medesimo relatore. 21. In ordine, quindi, al paragrafo 13, si conclude ancora nei medesimi termini più volte affermati. La sentenza impugnata, affrontando il tema del contratto tra il Comune di Aprilia e la ASAM, già richiamato, ha evidenziato che "la doglianza sviluppa censure di merito inammissibili in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente risposto sul punto, avendo accertato che l'imputato era comunque il soggetto delegato dal Comune per provvedere alla manutenzione della strada interessata dall'incidente in cui ha perso la vita la Cavallin". L'argomento è contestato dal Giovannini, in questa sede, lamentando una motivazione "in sole sette righe", "gravemente carente di logica e pertanto violativa dell'art. 606, lett. e), c.p.p."; ancora in contrasto, dunque, con i canoni che governano l'art. 625-bis cod. proc. pen.22. Analogamente, ancora, quanto al paragrafo 15 della sentenza, in tema di rinnovazione istruttoria, il ricorso lamenta espressamente il merito della motivazione, che si assume fondata su "pochi tratti totalmente inconferenti ed erronei"; una motivazione che sarebbe "palesemente inconcludente ed irrituale", senza, però, alcun accenno ad eventuali errori materiali o di fatto. 23. Identiche conclusioni si impongono poi con riguardo al paragrafo 16 della sentenza, in merito all'asserita mancanza di conclusioni scritte della parte civile nel giudizio di primo grado; anche sul punto, infatti, il ricorso si limita a censurare un'affermazione palesemente erronea che la Corte di cassazione avrebbe reso. 24. Infine, il Giovannini contesta che, quanto alla memoria trasmessa via PEC il 18/2/2021, la quarta sezione avrebbe esaminato soltanto il primo dei relativi motivi aggiunti, non anche gli ulteriori quindici, che pur avrebbero avuto ad oggetto "temi rilevanti". Ebbene, anche questa censura è inammissibile, in quanto la sentenza di legittimità (paragrafo 4) dà conto della memoria in esame, sottolineando che nella stessa "si illustrano e precisano i motivi già proposti e si censura, inoltre, l'omesso deposito delle conclusioni della parte civile nel processo di primo grado, con conseguente revoca della parte civile ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen.". Questioni, tutte, poi sviluppate nel corpo della motivazione; dal che la manifesta infondatezza della censura. 25. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. La decisione comporta anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pr