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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39879/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente esposto le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e per non avere concesso l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p..

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità.

Le doglianze sollevate non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni con cui la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero e con motivazione dotata di forza persuasiva maggiore di quella di primo grado, ha ribaltato l'epilogo assolutorio del ragionamento del primo Giudice.

Deve poi aggiungersi che la Corte d'appello, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che il motociclo non aveva un modesto valore.

Ciò in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità, prevista dall'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato; sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.

VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente esposto le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e per non avere concesso l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Le doglianze sollevate non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni con cui la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero e con motivazione dotata di forza persuasiva maggiore di quella di primo grado, ha ribaltato l'epilogo assolutorio del ragionamento del primo Giudice. Deve poi aggiungersi che la Corte d'appello, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che il motociclo non aveva un modesto valore. Ciò in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità, prevista dall'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato; sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]
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