CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 21426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiLUIGI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 769/2017 resa dalla CORTE D'APPELLOdi TORINO, depositata il 03/04/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/20221.- Con atto di citazione notificato il 16/10/2012, Iaretti SodanoAldo conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vercelli CaimiTiziano e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la simulazioneparziale dell’atto pubblico di compravendita di un immobile disua proprietà stipulato tra le parti in data 13.04.2005 e perottenere sentenza di condanna dei convenuti al pagamento dellasomma di euro 119.000,00 quale saldo prezzo. Deduceva inparticolare che, diversamente dal prezzo della vendita indicatonell'atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in euro 93.000,00, il realecorrispettivo pattuito - quale risultante dal contratto preliminaresottoscritto in data 03/03/2005 - era stato convenuto in euro174.000,00 e che i convenuti avevano versato la sommacomplessiva di euro 55.000,00 (di cui euro 5.000,00 al momentodella sottoscrizione del preliminare e euro 50.000,00 a mezzobonifico bancario il 06/05/2005).2.- Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto della domanda attorea per avere da temposaldato l'intero debito relativo all'immobile acquistato conpagamento in contanti, come da quietanza liberatoria rilasciatada parte venditrice, che aveva anche rinunciato all’iscrizione diipoteca legale.3.- La causa veniva istruita solo documentalmente, avendo ilprimo giudice rigettato le istanze istruttorie di parte attrice voltealla richiesta di provare a mezzo testi l’avvenuta simulazione delprezzo della compravendita.4.- Con sentenza n. 249/2015 pubblicata il 13.04.2015, ilTribunale di Vercelli rigettava la domanda attorea, con condannaalla refusione delle spese di lite, confermando in particolarel’inammissibilità delle prove testimoniali dedotte e accertandoche non era stata prodotta alcuna valida controdichiarazioneRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022(tale valore non potendo attribuirsi ad una scrittura con data13.04.2005 prodotta in giudizio, che risultava priva disottoscrizione). In ogni caso, il contratto preliminare del3.03.2005 non sarebbe stato utilizzabile comecontrodichiarazione della simulazione del prezzo, in quantoassorbito e superato dal rogito definitivo. Non esisteva dunquein atti, secondo il giudice di prime cure, alcuna prova scrittadell'accordo parzialmente simulatorio.5. - Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA].Le parti appellate sono rimaste contumaci.6.- Con sentenza n. 769/2017, pubblicata il 3.04.2017, la Cortedi appello di Torino respingeva il gravame, ritenendo, in sintesi:- che l’appellante, parte gravata della prova della simulazione inpresenza di contestazione degli acquirenti, non avevasoddisfatto tale onere, non avendo in particolare natura estruttura di controdichiarazione lo stesso contratto preliminarestipulato tra le parti in data 3.03.2005;- che correttamente il primo giudice aveva rigettato la richiestadi provare a mezzo testi la simulazione del prezzo, in conformitàalla giurisprudenza di legittimità che assoggetta anche ladimostrazione della simulazione relativa alle limitazioni dellaprova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c.;- che l’appello non poteva essere accolto neppure in relazionealla domanda asseritamente “minore” e residuale, di condannaal pagamento della minore somma risultante dalla differenza traquanto documentato (euro 55.000,00) e il corrispettivo dellacompravendita (euro 93.000,00), per essere questa domandaaltra da quella proposta in giudizio e mai formulata.7. - Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione IarettiSodano Aldo, affidandosi a due motivi. Le parti resistenti sonorimaste intimate.Ric. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/20228. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata vienetacciata di nullità (ex artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.) per erroneo rigetto in toto della domandae, quindi, per mancata pronunzia su una parte “minore” dellastessa. Sostiene il ricorrente che la domanda diretta a farcondannare i resistenti al pagamento almeno della minor sommadi euro 38.000,00, pari alla differenza tra il quantumeffettivamente versato dagli acquirenti (euro 55.000,00) e ilprezzo dichiarato nel rogito definitivo (euro 93.000,00), sarebbeda ricomprendersi per implicito nella domanda iniziale, nonpotendo sostenersi che la domanda “minore” sia altra edifferente rispetto alla domanda onnicomprensiva proposta adavvio del giudizio, dal momento che la causa petendi dientrambe è indubitabilmente la medesima (ossia lo stessocontratto di alienazione immobiliare). Diversamenteargomentando, il giudice a quo sarebbe incorso nella violazionedel fondamentale principio dell'art. 112 c.p.c., originando – adetta del ricorrente – una situazione di “diniego di tutela”.La doglianza è priva di pregio.Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di“omessa pronunzia” (come pure di “ultrapetizione”) – fattispeciericonducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360,comma 1° n. 4, c.p.c., sotto il profilo della mancatacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - deveprospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda (o lapronunzia su una domanda non proposta) (cfr., tra le molte,Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008);ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie. La Corte diRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022Appello di Torino non ha omesso di pronunciare al riguardo maha esaminato puntualmente il motivo di appello di partericorrente e lo ha respinto poiché non ha ritenuto la domandavolta a far condannare i convenuti al saldo del prezzo risultantedal contratto di compravendita inclusa in quella diretta adottenere la condanna degli stessi al pagamento del saldo dovutoin dipendenza del contratto asseritamente dissimulato sullaspecifica pattuizione.Si deve ricordare in proposito che il giudice di merito – con unaccertamento riservato alla sua esclusiva competenza – ha ilpotere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanzialedella pretesa attorea, senza che tale attività interpretativa possaarrestarsi al mero tenore letterale della domanda e può ancheritenere implicitamente introdotta (perché compresa nelladomanda complessivamente considerata) un'istanza nonespressamente e formalmente proposta, purchè questa si troviin rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causapetendi (Cass., sent. 5743/2008; ord. 10407/2020; ord.2619/2021). In questa attività di interpretazione il giudice ècomunque tenuto ad apprezzare la natura delle vicende di fattorappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso delgiudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra lemolte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003).Nel caso di specie il giudice di seconda istanza, come si è appenaosservato, ha preso in considerazione il motivo di appello,nonostante una sua non chiara formulazione (si legge a pag. 6:“La sentenza del Tribunale di Vercelli sembrerebbe censurata perla violazione dell’art. 112 c.p.c. …”), ha ritenuto evidentemente,con la motivazione di rigetto, che lo stesso mirava ad introdurrein giudizio una pretesa obiettivamente diversa da quellaoriginaria (nell’un caso, condanna al pagamento di un prezzoRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022non dichiarato nell’atto ma ritenuto veritiero; nell’altro caso,condanna al prezzo dichiarato nell’atto anche se inveritiero) e haincentrato il suo convincimento al riguardo anche sulpresupposto che lo stesso appellante, nel dolersi dell’omissioneasseritamente compiuta dal primo giudice di merito, oltre a nonavere formulato conclusioni specifiche sul punto nel corso delgiudizio di primo grado (v. pag. 6 della decisione impugnata),ha tralasciato “di formulare specifiche conclusioni sul puntoanche in questo grado di giudizio” (v. pag. 7). Così operando,correttamente la corte torinese ha dato rilevanza alcomportamento processuale della parte, tanto che la domanda(anche ammesso che si trattasse di domanda implicita) – si puòaggiungere – deve ritenersi sostanzialmente rinunciata.Queste considerazioni sono di per sé atte a respingere anche leconsiderazioni difensive del ricorrente, volte a fare leva sullanecessaria rilevabilità ex officio di una domanda ancorché nonesplicitata in termini autonomi. Per di più, con riguardo a quelloche avrebbe dovuto costituire il contenuto della presuntadomanda non accolta (il mancato pagamento, da parte degliil ricorrente introduce, sebbene genericamente, elementi(l’inverosimilità del pagamento per contanti e la mancata provafornita in giudizio dai convenuti, attuali intimati) che attengonoal merito della controversia e che certamente non possonoessere presi in considerazione nel giudizio di legittimità.Il motivo va pertanto rigettato.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/ofalsa applicazione delle norme giuridiche attinenti al regime dellaprova per testi in materia di simulazione (artt. 1417, 2722, 2724e 2725 c.c.) in relazione agli artt. 115-116 e 360, comma 1, n.3 c.p.c.Ric. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022Si duole il ricorrente che il giudice di appello abbia trascurato divalutare sia il preliminare di compravendita immobiliarestipulato in data 3.3.2005, sia la controdichiarazione(dattiloscritta ma non sottoscritta) stipulata nella stessa data deldefinitivo in termini di “principi di prova per iscritto” e comunqueper l’omessa ammissione, al riguardo, di una prova per testijuxta scripturam.Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 7246 del 2007,nel risolvere un contrasto insorto nella giurisprudenza dellesezioni semplici, hanno stabilito che la pattuizione con la qualele parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto unprezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, trale stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilitedall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elementoessenziale del contratto che deve risultare per iscritto (tra lemolte decisioni conformi v. sent. n. Cass. n. 21442/2010, n.20857/2014, n. 3234/2015 e, più di recente, n. 2619/2021 e n.4474/2022). Questo sul presupposto che la pattuizione con cuile parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto unprezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, costituendo unelemento essenziale del contratto, per il combinato dispostodegli artt. 1350 e 1414 c.c., deve necessariamente risultare periscritto (Cass. n. 5539 del 2004).La prova dell'accordo simulatorio deve dunque essere fornita conla produzione in giudizio della scrittura contenente lacontrodichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla partecontro la quale è esibita. Di conseguenza, solo nel caso di perditaincolpevole del documento (art. 2724 n. 3 c.c.) la provadell'accordo simulatorio, pur se si tratta di contratto che dovevaessere stipulato in forma scritta a pena di nullità, può essereRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022legittimamente fornita con il ricorso alla testimonianza (Cass. n.13459 del 2006; conf., Cass. n. 1690 del 1991; Cass. n. 5792del 1981) e, di conseguenza, ai sensi degli artt. 2727 e 2729c.c., alle presunzioni (Cass. n. 642 del 2000).Nel caso di specie il giudice di appello, negando l’ammissionedella prova per testi come richiesta dal ricorrente ed escludendoanche la sussistenza della perdita incolpevole dellacontrodichiarazione, si è uniformato a questa lineagiurisprudenziale, alla quale questa Corte intende darecontinuità, ritenendo correttamente che anche l’eventualesussistenza di un principio di prova per iscritto ex art. 2724 n. 1c.c. non possa valere a rendere ammissibile la prova pertestimoni della simulazione del prezzo (anche qualora si volessedare rilievo al richiamo del ricorrente alla prova juxtascripturam).Il giudice di appello ha poi respinto la tesi della asserita idoneitàdel contratto preliminare ad assurgere a controdichiarazionerispetto al contratto definitivo, accogliendo la nota teoriadell’“assorbimento” o del “superamento” del primo ad opera delsecondo (Cass. n. 9063/2012; n.19146/2006, n. 8515/2003; n.5635/2002, n. 4354/1998), tale per cui il preliminare non puòvalere come dichiarazione di volontà contraria o difforme daquanto dichiarato dalle parti nella pattuizione finale.A parte ogni considerazione sulla configurazione prospettata dalSig. [OSCURATO:PERSONA] del contratto preliminare, il quale vedrebbeper così dire concentrata in sé la doppia veste (quella negozialedi accordo simulatorio e quella non negoziale dicontrodichiarazione), la sentenza censurata ha fornito sul puntoadeguata argomentazione, la cui plausibilità è peraltroriconosciuta dal ricorrente stesso (a pag. 11 del ricorso si leggeche la tesi giurisprudenziale accolta dalla corte distrettuale “è daRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022reputarsi corretta nella misura in cui l'assorbimento e ilsuperamento del contratto preliminare, ad opera di quellodefinitivo, incidono sull'assetto sostanziale complessivo dellepattuizioni vincolanti tra le parti” …). Questi dirige le suedoglianze contro l’omessa considerazione della dimostrazione,per tabulas, di un prezzo effettivo superiore a quello risultantedal preliminare.Ma di questa prova “per tabulas” non può dirsi che vi sia traccianegli atti di causa. Inoltre, a vanificare le censure del ricorrentepossono essere addotte le ulteriori considerazioni del giudice diappello, che, ai fini della complessiva valutazione del rapportocontrattuale di cui è causa, si sono incentrate anche sullaconsiderazione di elementi fattuali esplicitati nella motivazione,quali il lunghissimo tempo trascorso tra la stipula del contrattodi compravendita (13/04/2005) e la richiesta di saldo prezzo(05/10/2012), le statuizioni convenzionali in merito allaregolazione del prezzo convenuto (“detto prezzo verrà pagatodalla parte acquirente alla parte venditrice con parte del ricavatodel mutuo stipulato con il rogito immediatamente successivo aquesto, non appena la somma verrà erogata dall'Istitutomutuante stesso”) e infine il rilascio della quietanza liberatoria ela rinuncia all'ipoteca legale del venditore; elementi che,quantomeno a fini presuntivi, come si legge in sentenza,inducono a ritenere l'inesistenza di un accordo simulato neitermini affermati dall’appellante, odierno ricorrente.La sentenza censurata appare pertanto adeguatamentemotivata e immune dai vizi denunciati.Non vi è questione sulle spese, non essendosi gli intimaticostituiti in giudizio.Stante il tenore della decisione, con l’integrale rigetto delricorso, si può dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022Numero registro generale 18568/2017Numero sezionale 979/2022Numero di raccolta generale 21426/2022Data pubblicazione 06/07/2022del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13comma 1 bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SezioneSeconda Civile il 4 maggio 2022.La PresidenteRosa [OSCURATO:PERSONA] VirgilioRic. 2017 n. 18568 sez. S2 - ud. 04-05-2022-10-