Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 37614/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. (per aver posto in essere, in data 2 luglio 2015, atti idonei diretti in modo univoco ad impossessarsi di un profumo del valore di 69,95 euro nella profumeria Douglas, per trarne profitto, non riuscendo in quanto bloccata all'uscita dalla responsabile dell'esercizio), ritenuta l'equivalenza tra l'aggravante contestata della recidiva e le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 62-bis cod.pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputata( che ha dedotto: 1) l'erronea applicazione della legge penale, risultando contraddittoria l'identificazione dell'imputata quale autrice del furto in assenza di un suo chiaro riconoscimento da parte della persona offesa, che, all'epoca dei fatti, non ha proceduto al riconoscimento fotografico e che in sede dibattimentale nulla ha ricordato di preciso, per cui difettano i requisiti di certezza, univocità e specificità necessari per l'individualizzazione della responsabilità; 2) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva e all'omessa concessione della sospensione condizionale, essendosi limitato il giudice di appello alla mera conferma della valutazione di quello di primo grado senza rispondere in alcun modo alle doglianze di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputata e la carenza in ordine alla sua asserita identificazione, è manifestamente infondato alla luce della motivazione delle sentenze di merito, da cui risulta in modo puntuale che l'imputata è stata notata grazie alla telecamera della video-sorveglianza, che è stata fermata all'uscita dell'esercizio commerciale e che è stata, poi, presa in consegna dalle forze dell'ordine intervenute, per cui non vi è sul punto alcuna manifesta illogicità, contraddittorietà o lacuna.

Peraltro, in sede di appello la contestazione formulata era limitata all'assenza di un costante monitoraggio nel lasso temporale tra il rinvenimento della merce sottratta e l'arrivo degli agenti.

3. La seconda doglianza, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e la omessa concessione della sospensione condizionale, è inammissibile, in quanto del tutto generica, non enunciando in modo preciso le doglianze a cui il giudice di appello avrebbe omesso di rispondere ed in particolare le circostanze che avrebbero giustificato i benefici invocati.

Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e del tutto lineare giustificando le scelte adottate in ragione dei precedenti penali specifici, anche recenti, dell'imputata, e del comportamento successivo al reato (minacce e aggressione nei confronti della responsabile dell'esercizio).

In proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 ud. - dep. 25/02/2019, Rv. 275853 — 02).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo quantificare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 23 settembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. (per aver posto in essere, in data 2 luglio 2015, atti idonei diretti in modo univoco ad impossessarsi di un profumo del valore di 69,95 euro nella profumeria Douglas, per trarne profitto, non riuscendo in quanto bloccata all'uscita dalla responsabile dell'esercizio), ritenuta l'equivalenza tra l'aggravante contestata della recidiva e le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 62-bis cod.pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputata( che ha dedotto: 1) l'erronea applicazione della legge penale, risultando contraddittoria l'identificazione dell'imputata quale autrice del furto in assenza di un suo chiaro riconoscimento da parte della persona offesa, che, all'epoca dei fatti, non ha proceduto al riconoscimento fotografico e che in sede dibattimentale nulla ha ricordato di preciso, per cui difettano i requisiti di certezza, univocità e specificità necessari per l'individualizzazione della responsabilità; 2) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva e all'omessa concessione della sospensione condizionale, essendosi limitato il giudice di appello alla mera conferma della valutazione di quello di primo grado senza rispondere in alcun modo alle doglianze di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputata e la carenza in ordine alla sua asserita identificazione, è manifestamente infondato alla luce della motivazione delle sentenze di merito, da cui risulta in modo puntuale che l'imputata è stata notata grazie alla telecamera della video-sorveglianza, che è stata fermata all'uscita dell'esercizio commerciale e che è stata, poi, presa in consegna dalle forze dell'ordine intervenute, per cui non vi è sul punto alcuna manifesta illogicità, contraddittorietà o lacuna. Peraltro, in sede di appello la contestazione formulata era limitata all'assenza di un costante monitoraggio nel lasso temporale tra il rinvenimento della merce sottratta e l'arrivo degli agenti. 3. La seconda doglianza, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e la omessa concessione della sospensione condizionale, è inammissibile, in quanto del tutto generica, non enunciando in modo preciso le doglianze a cui il giudice di appello avrebbe omesso di rispondere ed in particolare le circostanze che avrebbero giustificato i benefici invocati. Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e del tutto lineare giustificando le scelte adottate in ragione dei precedenti penali specifici, anche recenti, dell'imputata, e del comportamento successivo al reato (minacce e aggressione nei confronti della responsabile dell'esercizio). In proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 ud. - dep. 25/02/2019, Rv. 275853 — 02). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo quantificare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 23 settembre 2021. Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 37614/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris