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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15370/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RT6S0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42233/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risolventisi in una mera enunciazione evocativa della sussistenza di cause di proscioglimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] cUstanzo (ikj254- cLi [OSCURATO:PERSONA] C CELLERIA i,. --------- 2 PR 2022 ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RT6S0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42233/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risolventisi in una mera enunciazione evocativa della sussistenza di cause di proscioglimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] cUstanzo (ikj254- cLi [OSCURATO:PERSONA] C CELLERIA i,. --------- 2 PR 2022 ogg