CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 21112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Monza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatoriolimitatamente ai beni in uso alla ricorrente;lette le conclusioni dei difensori della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] eCarmen Peronace, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13/01/2026 il Tribunale di Monza, decidendosull'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terzanon indagata, ha confermato il decreto del 18/11/2025 con il quale il Pubblicoministero presso il medesimo Tribunale aveva disposto nei confronti di MarioRicciotti, indagato per i reati di cui agli artt. 8 D. Lgs 74/2000 e 110, 648-biscod. pen., il sequestro probatorio, tra l'altro, di telefoni, personal computer edispositivi elettronici rinvenuti nella sua disponibilità e/o presso i luoghi a lui inuso.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione idifensori di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata e avente diritto allarestituzione di alcuni dispositivi in sequestro, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si reitera l'eccezione di incompetenza del [OSCURATO:PERSONA] a decidere sull'istanza di riesame, per essere competente quellodistrettuale di Milano, sollecitando altresì questa Corte, in caso di rigettodell'eccezione: a) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazionedell'art. 111 Cost.; b) a sollevare questione pregiudiziale ex art. 247 TFUE inordine alla compatibilità della divisione della medesima vicenda processualeinnanzi ad autorità giudiziarie diverse con i principi sull'equo processo di cuiall'art. 6 CEDU.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge sub specie diassenza di motivazione in ordine al fumus dei reati ipotizzati.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in quanto lamotivazione dell'ordinanza in punto di periculum in mora sarebbe mancante oapparente.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 253 e 254 cod.proc. pen. per carente o apparente motivazione del provvedimento in relazioneal rispetto del principio di proporzionalità. Si lamenta altresì la violazione deldiritto costituzionale alla tutela della corrispondenza come definito dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 170 del 2023 e si chiede altresì, in subordine, disollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per contrasto tra lanormativa interna in tema di sequestro di dispositivi elettronici e l'art. 15, par. 1,della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del2009 in materia di tutela delle comunicazioni elettroniche (telematiche etelefoniche).3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.Questa Corte intende ribadire il principio più volte affermato secondo il qualel'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro proposta dal difensore delterzo interessato privo di procura speciale è inammissibile (ex plurimis Sez. 5, n.25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 – 01, la quale ha anche precisatoche tale difetto di rappresentanza non può neppure essere regolarizzato previaconcessione di un termine a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc.civ.). Tale conclusione discende dal fatto che per i soggetti portatori nelprocedimento penale di interessi meramente civilistici – quale pacificamente èanche l'odierna ricorrente, nella sua veste di persona non indagata e terzainteressata alla restituzione –, se non diversamente disposto, deve trovareapplicazione la regola che l'art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la partecivile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la penapecuniaria, vale a dire “che tali soggetti possono stare in giudizio solo con ilministero di un difensore munito di procura speciale” (cfr ex plurimis Sez. 3, n.34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 – 01).Tanto premesso, nel caso in esame, occorre rilevare che agli atti trasmessi aquesto ufficio non risulta la procura speciale rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'avvocatoLenzi, che ha sottoscritto e presentato l'istanza di riesame; risulta infattiunicamente un atto di nomina di tale professionista come difensore di fiduciadell'interessata che però non può valere come procura speciale, atteso, tral'altro, che questa esige, a pena di inammissibilità, l'esatta “determinazionedell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce” (cfr art. 122 c.p.p.).L'originaria istanza di riesame che ha dato origine al procedimentoincidentale di impugnazione cautelare era dunque inammissibile. Da ciòconsegue l'inammissibilità derivata anche del ricorso per cassazione in esame –pur presentato da difensori muniti di procura speciale – che in tale procedimentosi inserisce. Né rileva il fatto che il Tribunale, nonostante l'inammissibilitàdell'istanza di riesame, abbia deciso nel merito dell'impugnazione (senza statuirepreliminarmente sulla sua ammissibilità). E' infatti pacifico nella giurisprudenzadi questa Corte il principio generale (valido anche in materia cautelare) secondoil quale l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondogrado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state ledeterminazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento(Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630 – 01; Sez. 2, n. 5072del 17/12/2025, dep. 2026, Solombrino, Rv. 289395 – 01).2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente