Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02495/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi sia all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art.385 cod. pen. con particolare riferimento al riconoscimento effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA], agente della Polizia di Stato, che sarebbe prova contra legem, sia alla quantificazione della pena e alla denegata concessione delle attenuanti generiche prevalenti e della pena pecuniaria sostitutiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 4 a 7); considerato che il rilievo fondato sulla presunta illegittimità dell'individuazione dell'imputato, effettuata dall'agente di polizia, che già conosceva l'imputato, è manifestamente infondato.

Ed invero, lungi dal potersi ritenere tale operazione "illegittima" in quanto asseritamente contrastante con norme processuali a tutela del contraddittorio o asseritamente violativa del principio di tassatività, deve invece evidenziarsi che nel processo penale vige il principio dell'atipicità della prova, fissato dall'art. 189 cod. proc. pen.

Si è osservato, ad es., che rientra nell'alveo dell'art. 189 il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato, atteso che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, 20.4.2018, n. 17923, in motivazione; Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390 - 01). rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi sia all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art.385 cod. pen. con particolare riferimento al riconoscimento effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA], agente della Polizia di Stato, che sarebbe prova contra legem, sia alla quantificazione della pena e alla denegata concessione delle attenuanti generiche prevalenti e della pena pecuniaria sostitutiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 4 a 7); considerato che il rilievo fondato sulla presunta illegittimità dell'individuazione dell'imputato, effettuata dall'agente di polizia, che già conosceva l'imputato, è manifestamente infondato. Ed invero, lungi dal potersi ritenere tale operazione "illegittima" in quanto asseritamente contrastante con norme processuali a tutela del contraddittorio o asseritamente violativa del principio di tassatività, deve invece evidenziarsi che nel processo penale vige il principio dell'atipicità della prova, fissato dall'art. 189 cod. proc. pen. Si è osservato, ad es., che rientra nell'alveo dell'art. 189 il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato, atteso che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, 20.4.2018, n. 17923, in motivazione; Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390 - 01). rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di
Sentenza Cassazione n. 02495/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris