CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7544-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ,rappresentata e difesa dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] di Scala, elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale in [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n.3584/2017 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 30/08/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: 1.La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Napoli ha, in accoglimento dell’appello spiegato dal Comune di Ischia nei confronti della sentenza del tribunale di Napoli -sezione distaccata di Ischia che avevaannullato 3 avvisi-inviti emessi per il pagamento dell ’indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ex art. 22 l.n.689/1981 dalla medesima società [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il primo giudice aveva annullato gli avvisi per violazione dell'articolo 14 della legge 689/1981 in quanto notificati soltanto al legale rappresentante quale trasgressore e obbligato in solido e non anche alla società opponente. 3.Avverso detta pronuncia il C omune aveva proposto appello riproponendo l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata erroneamente proposta ai sensi dell'art.22 della legge 689/1981, non essendo gli atti di avviso-invito al pagamento della cosap assimilabili ad ordinanze-ingiunzione. 4. La corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame argomentando, sulla scorta dell’ordinanza di questa Corte n.20547 del 2007, che gli atti impugnati dalla società G ran C affè V ittoria erano atti determinativi del corrispettivo per il canone evaso e, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnati secondo le forme ordinarie dinanzi al giudice ordinario e non con la procedura ai sensi dell'articolo 22 della legge 689 del1981. 5.La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] ffè Vittoria con ricorso notificato il 27 f ebbraio 2018 è affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso il Comune di Ischia. considerato che: 6. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112,113,121 e 156 cod. proc. civ. in relazione all'art. 22 dell a legge 689 /1981 e dell’art. 3, r.d. n.639/1910 per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la domanda ed il rito utilizzato in violazione del principio di conservazione degli atti processuali e di libertà della forma. 7. Con il secondo motivo si deduce,in relazione all'art. 360 , comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ. in relazione alla leggen. 689 /1981 per non avere la corte napoletana proceduto alla conversione del rito. 8. Con il terzo motivo si deduce,in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.112,113,115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 22 della legge n. 689 / 19 81 , nonché dell'art. 63, comma 2, lett. g - bis , del d .lgs. 446/ 1997, nonché dell'art. 30 del regolamento comunale per la disciplina di spazi e aree pubbliche del Comune di Ischia relativo all'anno 2008, in considerazione della parziale natura sanzionatoria dell'atto impugnato e della correttezza dell'impugnazione intrapresa ai sensi della legge n. 689/1981 così determinando la violazione del diritto di difesa e la violazione dell'art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. per illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata. 9. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art . 360 , comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art . 7 della legge n. 212 / 2000 in relazione alla legge n.689/1981 per non avere la Corte di merito ritenuto scusabile l'errore sull'eventuale rito intrapreso dalla ricorrente. 10. Osserva il collegio che con riguardo a tutti gli enunciati motivi deve essere rilevata l’inammissibilità delle censure per insuperabile difetto di autosufficienza e specificità. 11.Tale principio è stato ritenuto compatibile con l’art. 6 CEDU essendo stato chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. 12481/2022; id. 7186/2022). 12. Ciò posto, osserva il Collegio che parte ricorrentenon chiarisce, né illustra nell’ambito dell’odierno ricorso il contenuto dell’atto che aveva proposto per contestare gli avvisi-invito ed in tal modo non rendere comprensibili i denunciati vizi della sentenza gravata. 13. Si apprende, infatti , dalla sentenza impugnata che il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] era stato accolto dal tribunale là dove censurava la violazione dell’art. 14 della legge 689/1981, così confermando il contesto normativo sul quale l’opposizione era stata incardinata. A fronte di ciò la contestazione di cui al primo motivo, con la quale si assume di non avere invocato nel ricorso introduttivo in alcun modo la legge 689/1981 è inammissibile senza un’adeguata illustrazione del contenuto dell’atto stesso. 14. Allo stesso modo la mancata esposizione del contenuto del ricorso introduttivo, così come delle richieste svolte dalla ricorrente nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata non consente di ritenere ammissibili le censure di cui ai restanti tre motivi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese nella misura liquidata in dispositivo. 16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro2000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico