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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30572/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12580/2019 proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa (incorporante [OSCURATO:PERSONA] spa), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 87 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di tutore dell’interdetta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 65 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza nr. 330/2018 del Corte di Appello Salerno depositata in data 14/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 14/3/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (incorporata in Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa) ed ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], cui erano succeduti a seguito del suo decesso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la Banca restituzione in favore degli attori della somma di € 161.356,98, illegittimamente addebitata dall’istituto di credito sul conto corrente nr 476 intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con Cassa di [OSCURATO:PERSONA], poi confluita in [OSCURATO:PERSONA] spa, in forza di clausole nulle che prevedevano gli interessi anatocistici trimestrali, con tassi che facevano rinvio agli usi piazza ed in applicazione di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuite. 1.1.La Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: a) che sussisteva la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi eredi ad agire; b) che la prescrizione decennale del diritto fatto valere dal correntista non era maturata dal momento che il conto era stato chiuso nel 1999 e la citazione era stata notificata il 16/5/2005.

2. Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito indicata per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria ex art 380 bis cpc; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese mediante controricorso mentre Simone e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.115 e 116 cpc, in relazione all’art 360 1° comma nr. 4 cpc, per avere la Corte ritenuto provata la circostanza che il conferimento operato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alla Pagano geom. [OSCURATO:SOCIETA] non avesse investito il conto corrente nr. 476 nella sua interezza, bensì il solo saldo, inteso quale posta contabile, sulla base di argomentazioni di parte attrice contestate e mai provate in giudizio. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1 Va innanzitutto precisato che la regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente, come prevede l'esordio di tale disposizione (cfr.Cass. nr. 192/2022). 2.2 La Corte territoriale, sulla scorta dell’esame della situazione patrimoniale relativa alle passività, di cui alla relazione di stima, allegata all’atto costitutivo della Pagano geom. [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che il conferimento operato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alla Pagano geom. [OSCURATO:SOCIETA] non comprendesse il conto corrente nr.476 nella sua interezza ed e nei connessi diritti esercitabili dal titolare del rapporto, ma riguardasse il solo il saldo, inteso quale mera posta contabile. 2.3 Tale conclusione trova, secondo i giudici salernitani, ulteriore conferma nella circostanza che “a nome di [OSCURATO:PERSONA] il conto, inteso come rapporto giuridico, rimase in vita con le relative garanzie insieme al conto relativo al rapporto di credito.

A nome della società invece fu aperto altro conto ordinario e di apertura di credito con garanzie di tipo distinte e diverse (in vertà non richieste)regolanti il conto della persona fisica”.

2.5. Le doglianza, sotto la formale rubrica di violazione di norme processuali, si traduce, sostanzialmente, in una critica all’ accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine alla esclusione dalla cessione del compendio aziendale del contratto di conto corrente nr 476 opponendo una diversa valutazione dei fatti non tenendo conto del consolidato orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass., SU, n. 34476/ 2019; 27686/2018; Cass. Sez.

U., n.7931/2013; 14233/2015; 26860/2014).

In particolare va segnalato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.14052/ 2021 ,27455 e 27454/2019, Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016 e Cass.5009/2017).

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 cod. civ. in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc»; sostiene che la Corte territoriale nel considerare ricompreso nella cessione di azienda il solo saldo contabile del conto corrente, così come emerso dalla perizia di stima allegata all’atto costitutivo di conferimento, avrebbe violato le regole interpretative dell’atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] omettendo di valutare l’insieme delle disposizioni contenute nell’atto e dei relativi allegati e senza aver avuto riguardo allo scopo pratico che le parti hanno concretamente voluto perseguire con la stipula del contratto: ovvero la continuità aziendale. 3.1.Anche tale censura è inammissibile .

3.2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonchè, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 3.3.Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa ed a lui più propiziasoluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016, Cass. nr.873/2019, 10333/2018, 27136/2017, 29111/2017). 3.4.Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (Cass. 10554 /2010 e 25728/2013).

3.5. Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ( cfr. Cass. 24539/2009, 25861/2013, 5016/2014,28319/2017 e 16987/2018).

3.6. Nel caso di specie l'interpretazione fornita dalla Corte distrettuale all’atto di conferimento di azienda e all’allegata perizia di stima non è irragionevole sicché il motivo è nel suo complesso rivolto a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 4.Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.2588 cc , in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc per avere i giudici di secondo grado, attribuito al contratto di conto corrente natura personale e, dunque, intrasmissibile con il conferimento di azienda.

4.1. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 2697 cc , in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 cpc per avere la Corte riconosciuto la legittimazione dell’attore semplicemente in quanto solvens omettendo di tener conto, sulla base delle risultanze degli atti, del fatto che parte attrice aveva mancato di soddisfare l’onere probatorio su di essa incombente circa l’effettiva e perdurante legittimazione della proposizione dell’azione stessa.

5. Anche tali motivi, da trattarsi congiuntamente, non superano il vaglio di ammissibilità. 5.1 Le censure sottopongono a critica le ulteriori ragioni fondanti la sentenza che fanno leva sulla natura personale del contratto di conto corrente e sulla legittimazione ad agire in capo al solvens. 5.2.Orbene quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006, 2108/2012, S.U. 7931/2031 e 11493/2018).

5.3. Nel caso di specie la decisione impugnata si fonda anche sull’autonoma e distinta ratio decidendi della non inclusione del contratto di conto corrente tra i rapporti oggetto di cessione dell’azienda infondatamente censurata con i primi due motivi; ciò rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare le altre rationes decidendi.

6. Il quinto motivo oppone violazione o falsa applicazione dell’art 2946 cc nonché dei principi rinvenienti dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte nr 24418/2020 in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc ;la ricorrente lamenta l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale ritualmente sollevata nei giudizi di merito. 7.La censura è fondata.

7.1. Sono ormai noti i principi elaborati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in materia di prescrizione dell’azione di indebito correlata alla illegittima capitalizzazione trimestrale.

7.2. E’ stato, infatti, affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Il che accade nell’ipotesi di rimessa solutoria e, cioè, effettuata in un momento in cui il conto era scoperto, perchè non erano ancora state concesse aperture di credito o perchè l'esposizione a debito era maggiore di quella autorizzata(cfr. Cass S.U. 24418/2010).

7.4. Nel caso in esame, la Banca, come risulta dalla riproduzione dei brani della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado nel corpo del ricorso per Cassazione, ha sollevato tempestiva eccezione di prescrizione decennale di tutti i versamenti addebitati a ritroso dalla data del 4/4/1995 (ovvero il decennio antecedente la notifica della citazione introduttiva); tale eccezione è stata oggetto di un autonomo e specifico motivo di appello dal momento che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’eccezione sull’errato presupposto che il momento iniziale del termine di prescrizione decorresse dalla chiusura definitiva del rapporto. 7.5.La Corte di Appello ha, sul punto, confermato la statuizione del giudice di primo grado e, pur richiamando la sentenza nr. 24418/2010, non ha considerato che il menzionato arresto ha, come sopra evidenziato, stabilito una diversa decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione a seconda natura, ripristinatoria o solutoria, del versamento effettuato.

7.6. Non è stato, quindi, svolto dai giudici di merito alcun accertamento circa la natura – solutoria o ripristinatoria – delle rimesse transitate nel periodo anteriore ai 10 anni prima del 4/4/2005 sul conto corrente 476 né sono state svolte verifiche sull’esistenza di un contratto di affidamento.

8. In accoglimento del quinto motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principi sopra enunciati e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il quinto motivo, dichiarati inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 12580/2019 proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa (incorporante [OSCURATO:PERSONA] spa), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 87 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di tutore dell’interdetta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 65 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza nr. 330/2018 del Corte di Appello Salerno depositata in data 14/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 14/3/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (incorporata in Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa) ed ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], cui erano succeduti a seguito del suo decesso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la Banca restituzione in favore degli attori della somma di € 161.356,98, illegittimamente addebitata dall’istituto di credito sul conto corrente nr 476 intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con Cassa di [OSCURATO:PERSONA], poi confluita in [OSCURATO:PERSONA] spa, in forza di clausole nulle che prevedevano gli interessi anatocistici trimestrali, con tassi che facevano rinvio agli usi piazza ed in applicazione di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuite. 1.1.La Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: a) che sussisteva la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi eredi ad agire; b) che la prescrizione decennale del diritto fatto valere dal correntista non era maturata dal momento che il conto era stato chiuso nel 1999 e la citazione era stata notificata il 16/5/2005. 2. Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito indicata per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria ex art 380 bis cpc; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese mediante controricorso mentre Simone e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.115 e 116 cpc, in relazione all’art 360 1° comma nr. 4 cpc, per avere la Corte ritenuto provata la circostanza che il conferimento operato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alla Pagano geom. [OSCURATO:SOCIETA] non avesse investito il conto corrente nr. 476 nella sua interezza, bensì il solo saldo, inteso quale posta contabile, sulla base di argomentazioni di parte attrice contestate e mai provate in giudizio. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1 Va innanzitutto precisato che la regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente, come prevede l'esordio di tale disposizione (cfr.Cass. nr. 192/2022). 2.2 La Corte territoriale, sulla scorta dell’esame della situazione patrimoniale relativa alle passività, di cui alla relazione di stima, allegata all’atto costitutivo della Pagano geom. [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che il conferimento operato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alla Pagano geom. [OSCURATO:SOCIETA] non comprendesse il conto corrente nr.476 nella sua interezza ed e nei connessi diritti esercitabili dal titolare del rapporto, ma riguardasse il solo il saldo, inteso quale mera posta contabile. 2.3 Tale conclusione trova, secondo i giudici salernitani, ulteriore conferma nella circostanza che “a nome di [OSCURATO:PERSONA] il conto, inteso come rapporto giuridico, rimase in vita con le relative garanzie insieme al conto relativo al rapporto di credito. A nome della società invece fu aperto altro conto ordinario e di apertura di credito con garanzie di tipo distinte e diverse (in vertà non richieste)regolanti il conto della persona fisica”. 2.5. Le doglianza, sotto la formale rubrica di violazione di norme processuali, si traduce, sostanzialmente, in una critica all’ accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine alla esclusione dalla cessione del compendio aziendale del contratto di conto corrente nr 476 opponendo una diversa valutazione dei fatti non tenendo conto del consolidato orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass., SU, n. 34476/ 2019; 27686/2018; Cass. Sez. U., n.7931/2013; 14233/2015; 26860/2014). In particolare va segnalato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.14052/ 2021 ,27455 e 27454/2019, Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016 e Cass.5009/2017). 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 cod. civ. in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc»; sostiene che la Corte territoriale nel considerare ricompreso nella cessione di azienda il solo saldo contabile del conto corrente, così come emerso dalla perizia di stima allegata all’atto costitutivo di conferimento, avrebbe violato le regole interpretative dell’atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] omettendo di valutare l’insieme delle disposizioni contenute nell’atto e dei relativi allegati e senza aver avuto riguardo allo scopo pratico che le parti hanno concretamente voluto perseguire con la stipula del contratto: ovvero la continuità aziendale. 3.1.Anche tale censura è inammissibile . 3.2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonchè, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 3.3.Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa ed a lui più propiziasoluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016, Cass. nr.873/2019, 10333/2018, 27136/2017, 29111/2017). 3.4.Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (Cass. 10554 /2010 e 25728/2013). 3.5. Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ( cfr. Cass. 24539/2009, 25861/2013, 5016/2014,28319/2017 e 16987/2018). 3.6. Nel caso di specie l'interpretazione fornita dalla Corte distrettuale all’atto di conferimento di azienda e all’allegata perizia di stima non è irragionevole sicché il motivo è nel suo complesso rivolto a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 4.Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.2588 cc , in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc per avere i giudici di secondo grado, attribuito al contratto di conto corrente natura personale e, dunque, intrasmissibile con il conferimento di azienda. 4.1. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 2697 cc , in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 cpc per avere la Corte riconosciuto la legittimazione dell’attore semplicemente in quanto solvens omettendo di tener conto, sulla base delle risultanze degli atti, del fatto che parte attrice aveva mancato di soddisfare l’onere probatorio su di essa incombente circa l’effettiva e perdurante legittimazione della proposizione dell’azione stessa. 5. Anche tali motivi, da trattarsi congiuntamente, non superano il vaglio di ammissibilità. 5.1 Le censure sottopongono a critica le ulteriori ragioni fondanti la sentenza che fanno leva sulla natura personale del contratto di conto corrente e sulla legittimazione ad agire in capo al solvens. 5.2.Orbene quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006, 2108/2012, S.U. 7931/2031 e 11493/2018). 5.3. Nel caso di specie la decisione impugnata si fonda anche sull’autonoma e distinta ratio decidendi della non inclusione del contratto di conto corrente tra i rapporti oggetto di cessione dell’azienda infondatamente censurata con i primi due motivi; ciò rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare le altre rationes decidendi. 6. Il quinto motivo oppone violazione o falsa applicazione dell’art 2946 cc nonché dei principi rinvenienti dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte nr 24418/2020 in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc ;la ricorrente lamenta l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale ritualmente sollevata nei giudizi di merito. 7.La censura è fondata. 7.1. Sono ormai noti i principi elaborati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in materia di prescrizione dell’azione di indebito correlata alla illegittima capitalizzazione trimestrale. 7.2. E’ stato, infatti, affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Il che accade nell’ipotesi di rimessa solutoria e, cioè, effettuata in un momento in cui il conto era scoperto, perchè non erano ancora state concesse aperture di credito o perchè l'esposizione a debito era maggiore di quella autorizzata(cfr. Cass S.U. 24418/2010). 7.4. Nel caso in esame, la Banca, come risulta dalla riproduzione dei brani della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado nel corpo del ricorso per Cassazione, ha sollevato tempestiva eccezione di prescrizione decennale di tutti i versamenti addebitati a ritroso dalla data del 4/4/1995 (ovvero il decennio antecedente la notifica della citazione introduttiva); tale eccezione è stata oggetto di un autonomo e specifico motivo di appello dal momento che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’eccezione sull’errato presupposto che il momento iniziale del termine di prescrizione decorresse dalla chiusura definitiva del rapporto. 7.5.La Corte di Appello ha, sul punto, confermato la statuizione del giudice di primo grado e, pur richiamando la sentenza nr. 24418/2010, non ha considerato che il menzionato arresto ha, come sopra evidenziato, stabilito una diversa decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione a seconda natura, ripristinatoria o solutoria, del versamento effettuato. 7.6. Non è stato, quindi, svolto dai giudici di merito alcun accertamento circa la natura – solutoria o ripristinatoria – delle rimesse transitate nel periodo anteriore ai 10 anni prima del 4/4/2005 sul conto corrente 476 né sono state svolte verifiche sull’esistenza di un contratto di affidamento. 8. In accoglimento del quinto motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principi sopra enunciati e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il quinto motivo, dichiarati inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazion
Sentenza Cassazione n. 30572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris