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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30039/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI CAO1LW3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI CAO1LWK avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nulla deducendo per quanto riguarda l'altro ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto le rispettive richieste di concordato ex artt. 599 e 599-bis c.p.p., lamentando: - [OSCURATO:PERSONA] vizi di motivazione quanto al diniego di accesso ad un programma di giustizia riparativa; - [OSCURATO:PERSONA], omessa motivazione sui motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3) ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., doglianze oggetto di motivi di appello cui non aveva rinunziato. [OSCURATO:PERSONA]:- che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ripropone un motivo cui egli stesso ammette, in ricorso, di avere rinunciato in appello, e che, per tale ragione, non è in questa sede consentito, il che comporta il rigetto del ricorso (con la statuizione accessoria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. indicata in dispositivo); - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, poiché dall'esame degli atti (sempre consentito, ed anzi doveroso, quando si tratti di verificare la fondatezza o meno di doglianze di natura processuale), risulta che l'imputato non aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3) ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., il che comporta, nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la statuizione accessoria indicata in dispositivo P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI CAO1LW3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI CAO1LWK avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nulla deducendo per quanto riguarda l'altro ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto le rispettive richieste di concordato ex artt. 599 e 599-bis c.p.p., lamentando: - [OSCURATO:PERSONA] vizi di motivazione quanto al diniego di accesso ad un programma di giustizia riparativa; - [OSCURATO:PERSONA], omessa motivazione sui motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3) ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., doglianze oggetto di motivi di appello cui non aveva rinunziato. [OSCURATO:PERSONA]:- che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ripropone un motivo cui egli stesso ammette, in ricorso, di avere rinunciato in appello, e che, per tale ragione, non è in questa sede consentito, il che comporta il rigetto del ricorso (con la statuizione accessoria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. indicata in dispositivo); - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, poiché dall'esame degli atti (sempre consentito, ed anzi doveroso, quando si tratti di verificare la fondatezza o meno di doglianze di natura processuale), risulta che l'imputato non aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3) ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., il che comporta, nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la statuizione accessoria indicata in dispositivo P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris