CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]–controricorrente –avverso la SENTENZA n. 6618/2024, sez. 2, emessa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, depositata in data 04/11/2024 e nonnotificata.Numero registro generale 10841/2025Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 10120/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania BilliLa controversia attiene all’impugnazione di due avvisi di accertamento (nn.59959 e 7715) emessi da [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente) neiconfronti dell’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi ricorrente), per il pagamento di IMU e TASI 2016, di importocomplessivo rispettivamente pari ad € 57.986,09 ed € 4.384,43, in relazionea sette unità immobiliari ubicate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nn. 6 e10 e [OSCURATO:PERSONA] nn. 2 e 7.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che non fosse stataadeguatamente dimostrata dal ricorrente la sussistenza dei requisiti perl'esenzione d’imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n.504/1992, oltre a rilevare la mancanza della dichiarazione iniziale, nellaquale avrebbe dovuto essere indicata l'attività svolta in ogni immobile.La CTR ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado sullabase delle seguenti ragioni, per quello che ancor oggi rileva:- la ricorrente ha rappresentato che uno degli immobili è destinatoparzialmente ad attività didattica paritaria di scuola materna;- nella prospettiva di un uso promiscuo delle unità immobiliari accertate laCorte di Cassazione ha stabilito che, in caso di uso misto dell'immobile,proporzionalmente a quella porzione destinata all'attività esente, ancheladdove non sia possibile procedere all'autonoma identificazionecatastale di tale parte dell'unità immobiliare, resta necessaria unaspecifica indicazione da parte del contribuente nell'appositadichiarazione;- nel caso di specie non risulta presentata alcuna dichiarazione dallaricorrente;- «[…] benché nel ricorso introduttivo si faccia riferimento al deposito di“copia documentazione scuola (decreto parità, Pof, elenco alunni eNumero registro generale 10841/2025Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 10120/2026Data pubblicazione 18/04/2026rette)” e di “copia documenti di identità delle religiose”, in realtà taledocumentazione non risulta in concreto prodotta nel fascicolo telematicoper cui le argomentazioni di parte appellante circa l’asserita sussistenzadei presupposti per l’esenzione d’imposta sono, nella sostanza, privi diqualsivoglia elemento probatorio a supporto».Il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.Ha resistito [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto ladefinizione anticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza didecisione e opposizione alla proposta.La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, lett. i), deld.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche e dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011,rilevante ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Precisa che gli immobilinon sono e non sono mai stati neanche parzialmente destinati ad attivitàdidattica e che il riferimento a tale attività didattica nel ricorso introduttivoè stato frutto di un errore materiale. Richiamando il quadro normativo,sostiene che l’esenzione in materia di ICI viene garantita a tutti gli Istitutireligiosi che siano stati civilmente riconosciuti come tali, e che dunquerientrano per loro natura nella categoria degli enti non commerciali di cuiall’art. 87, comma 1 lett. c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986n. 917, (ora art. 73 comma 1 lett. c) nuovo T.U.I.R.), e solo per le novelettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Insiste per la sussistenza dientrambi i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione.Contesta, infine, l’irrogazione delle sanzioni a causa delle obiettiveincertezze sulla portata e l’ambito di applicazione della normativa.2. Il motivo è infondato.Occorre preliminarmente confermare l’uso improprio del paradigmaimpugnatorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione allaNumero registro generale 10841/2025Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 10120/2026Data pubblicazione 18/04/2026violazione dell’art. 7, lett. i, del d.lgs. n. 504/1992 e successive modifichee dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011. Il motivo in esame, pur articolato neitermini di una violazione di legge, richiede, infatti, un riesame del meritodella controversia nella parte insiste nel rappresentare che il bene eraparzialmente destinato ad abitazione dei religiosi, laddove il Giudiceregionale ha escluso che tale dato fattuale fosse stato dimostrato.Ne consegue l'inammissibile prospettazione della medesima questione sottoprofili incompatibili (Cass., sez. 5, n. 9598/2025; Cass., sez. 1, n.26874/2018; Cass., sez. 6-03, n. 7009/2017, e Cass., sez. 1, n.19443/2011).Nel merito il motivo è infondato, in quanto il giudice regionale, con unaccertamento di fatto non sindacabile nella presente sede tramite il relativoparametro, ha considerato che la «[…] documentazione non risulta inconcreto prodotta nel fascicolo telematico per cui le argomentazioni di parteappellante circa l’asserita sussistenza dei presupposti per l’esenzioned’imposta sono, nella sostanza, privi di qualsivoglia elemento probatorio asupporto» (così nella pronuncia impugnata).Si ricorda in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale,secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religioneo di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e ilrelativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invocal'applicazione (tra le tante Cass., Sez. 5, n. 5062/2015, Rv. 634860 – 01,Sez. 6 - 5, n. 18413/2022, Sez. 5, n. 20971/2024, Rv. 671952 - 01).Né sul punto giova il richiamo ad un precedente di legittimità (Cass., Sez.6-5, n. 18413/2022), citato dal ricorrente. In esso, infatti si è ribadito ilprincipio secondo cui è tenuto «a dimostrare che l'immobile in questione èdestinato ad abitazione dei membri della propria comunità religiosa, conmodalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte delproprietario e dei suoi familiari» circostanza che la CGT ha nella specieescluso sia stato dimostrato.Numero registro generale 10841/2025Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 10120/2026Si rileva, infine, che la sentenza ha negato il diritto all’esenzione anche inData pubblicazione 18/04/2026quanto “sei dei sette immobili accertati non risultano neanche dichiarati,per cui la violazione tributaria sussiste prescindendo da ogni collegamentocon la normativa concernente l’esenzione degli immobili di proprietà di entiecclesiastici” (pag. 5, punto 4 sentenza impugnata).Tale accertamento non è stato contestato dal ricorrente, il quale, non solo,non nega di avere omesso di presentare la dichiarazione, ma, anzi, continuaad affermare che è «in grado di produrre» (v. pagina n. 8 del ricorso) ladocumentazione idonea a sostenere le proprie ragioni, ma di taledocumentazione non vi è traccia, come accertato dal giudice del merito.A tale proposito si ricorda solamente che il riconoscimento del beneficio inesame postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro undeterminato limite temporale, che l’art. 2, comma 2, comma 5-bis, d.l. 31agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, inogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito edella funzione assolta, anche ove mancasse un’espressa indicazione dellanorma (Cass, Sez. 5, n. 24200 del 2024 e le pronunce ivi richiamate).Infondata è, poi, la censura concernente l’illegittima applicazione dellesanzioni per la dedotta incertezza normativa, avendo correttamente ilgiudice regionale posto in evidenza come già dalla decisione dellaCommissione europea della 19 dicembre 2012 fossero stati ampiamentechiariti i termini della questione, per cui non residuava più alcuna incertezzainterpretativa.In tale prospettiva, il motivo presenta anche profili di inammissibilità perdifetto di specificità, non essendosi confrontato con le ragioni delladecisione.4. Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principiodella soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo. Nulla sulle speseper le parti non costituite.La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condannaNumero registro generale 10841/2025Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 10120/2026della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di unaData pubblicazione 18/04/2026somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassadelle ammende di una somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad€ 5000,00.L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione delladefinizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramitel’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post privedi giustificazione, e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022),un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass., Sez. U., n. 28540/2023, Rv.669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraversouna valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesidi abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondefinizione accelerata dei ricorsi che trovi poi conferma nella decisionefinale, lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n.27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte(Cass., Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazionedella norma che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione inconcreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione dellecaratteristiche del caso di specie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di €2000,00 (valutata equitativamente) in favore della costituita controparte, edi ulteriori € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Numero registro generale 10841/2025Numero sezionale 1413/2026Numero di raccolta generale 10120/2026Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte delData pubblicazione 18/04/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte: rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida nell'importo di € 5.000,00, per compensi,oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nellamisura del 15%;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di €1.000,00 in favore della cassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia