CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31732/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
La Corte di assise di appello di Firenze, in qualità di giudicedell’esecuzione, con provvedimento in data 26 novembre 2025 ha respintol’istanza depositata nell’interesse di XXXXXXX e volta al riconoscimento delvincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze emesse dal Tribunale diArezzo il 23 febbraio 2021, dal Tribunale di Prato il 15 aprile 2021, nonché dallaCorte di appello di Firenze il 21 giugno 2022.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolandodue motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e81 cod. pen.Lamenta il ricorrente come non sia stato dato adeguato rilievo allatossicodipendenza dell’istante, il quale, non avendo mai lavorato, aveva utilizzatoil ricorso al crimine per reperire la liquidità per acquistare lo stupefacente.Sussistono poi gli ulteriori elementi dai quali derivare la unicità del disegnocriminoso : l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale dellestesse, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, l’iniziale programmazione di tutti i fatti.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Le condotte – infatti - sono connesse e collegate fra loro in ragione dellatossicodipendenza dell’istante.Tutte le condotte sono lucrogenetiche e la condotta sub 3), dopo una inizialecommissione in Vinci, veniva protratta in Prato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sonoinfondati.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671,comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo statodi tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che sianocollegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 - 01)La Corte territoriale ha fatto buona applicazione di tali principi, delineandogli indici sintomatici dell’ideazione unitaria dei reati e ritenendoli non rivelatoridell’unicità del disegno criminoso in ragione della differente tipologia di reati, dimodus procedendi, di contesto geografico e di distanza temprale, oltre che dicorrei.Il ricorrente cerca di dare una differente lettura dei medesimi indici,proponendo una operazione non ammessa in sede di legittimità che consistenella rivalutazione di elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.L’argomento centrale della tesi difensiva riguarda la medesima finalità dilucro legata alla condizione di tossicodipendenza che ha mosso il condannato;ma tale elemento non può essere segno della ideazione unitaria, poiché i motiviche spingono a delinquere sono cosa diversa dall’ideazione criminosa unitaria, inquesto senso si è affermato che presupposto normativo per l'applicazione, anchein "executivis", della disciplina del reato continuato a plurime sentenze dicondanna, è la preesistenza di un programma delinquenziale, ancorchégenericamente ideato, del quale le varie violazioni di legge siano momenti volitiviche ne costituiscono esecuzione, concetto nel quale si illustra quella unicità deldisegno criminoso cui fa riferimento l'art. 81 capoverso cod. pen.. In tal senso,non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso ne' l'omogeneitàdelle varie violazioni (es.: furti aggravati, tentati o consumati) della leggepenale, ne' la permanenza di un proposito criminoso riconducibile allo stato ditossicodipendenza ed al correlativo bisogno di procurarsi, con proventi illeciti, imezzi economici necessari all'acquisto della droga, in quanto tali elementi, di persè, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituisconoprova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei lorocaratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione. (Sez. 1, n.1119 del 20/02/1996, P.m. in proc. Salamone, Rv. 203981 - 01).Ancora, circa il rilievo della tossicodipendenza in tema di continuazione,questa Corte ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione infase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai finidella decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato ditossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e nonsia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile diessere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficioex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016,Le ulteriori argomentazioni sono generiche e non inficiano l’orditomotivazionale dell’impugnato provvedimento; i fatti sono oggettivamentedisomogenei, commessi in luoghi differenti e la vicinanza temporale fra alcuni diessi non è che ex se sia elemento unificatore.Né, del resto, il ricorrente ha addotto elementi concreti dai quali desumereil vincolo della continuazione, al di là del richiamo allo stato di tossicodipendenteche – come evidenziato nel provvedimento impugnato - è certificato sussistenteal 13 settembre 2023, cioè ad un periodo posteriore di anni rispetto a quello incui vennero commessi i reati di cui si tratta, e ciò in violazione di un pacificoprincipio ripetutamente espresso da questa Corte, secondo il quale in tema diesecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplinadella continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, ondeevitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod.pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla merareiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tracontinuazione e abitualità a delinquere. (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep.2019, Bencivenga, Rv. 275451 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso ilriconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui sicollocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici dellaloro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa).2. Per tutte le ragioni testé espresse il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.