CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45983/21 Rilevato che con sentenza in data 14 settembre 2021 la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza n. 75 del 19 febbraio 2021 del GIP del Tribunale di Teramo ha ridotto la pena inflitta agli imputati per violazioni del TU stupefacenti; Rilevato che la Bevilacqua ha lamentato il vizio di motivazione e la violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio con riferimento ai capi 23 e 24 della rubrica, sostenendo che non aveva commesso i fatti ascrittile, di cui i coimputati avevano assunto la responsabilità, e che all'epoca si trovava ristretta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] e la Spinelli hanno lamentato l'omessa qualificazione dei fatti loro ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la difesa ha presentato memoria per chiedere la restituzione del fascicolo alla Terza Sezione Penale; Considerato che la Bevilacqua ha articolato un motivo di fatto che non si confronta con la sentenza impugnata dove è stato ricostruito, sulla base delle immagini riprese dalle videocamere installate dagli inquirenti, che aveva attinto lo stupefacente più volte nel pozzetto per poi commercializzarlo, e che per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Spinelli la sentenza è del pari immune da censure, laddove ha escluso la possibilità di qualificare i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo alla sistematicità dello spaccio, protrattosi dal luglio-agosto 2017 fino al settembre 2019, alla frequenza delle cessioni illecite, alla non trascurabile platea di avventori fidelizzati, al carattere professionale dello svolgimento dell'attività criminosa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P