CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'avvocatoSONDRA GIANINO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 682/2023 della CORTE D'APPELLOdi CATANIA, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 36/2020;2026Numero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/20262772 udita la relazione della causa svolta nella camera diNumero di raccolta generale 24297/2026consiglio del 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. DANIELAData pubblicazione 31/07/2026CALAFIORE.1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudicedel lavoro, [OSCURATO:PERSONA] deduceva di avere svolto attività lavorativasubordinata alle dipendenze della società indicata come [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], dal giugno 2002 all’ottobre2003, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ela condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e dellealtre spettanze maturate.Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 802 del 2006, con la quale ilTribunale di Siracusa accertava l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato econdannava la società indicata in sentenza come [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore del lavoratore dellasomma di euro 18.807,89, oltre interessi, rivalutazione monetaria e speseprocessuali.2. Nel corso degli anni successivi il lavoratore intraprendeva diverse iniziativeesecutive per il recupero del credito riconosciutogli dalla sentenza. In particolare,notificava atti di precetto e presentava anche istanza di fallimento nei confrontidella società ritenuta debitrice.Con atto di precetto notificato il 23 ottobre 2015 e successivo pignoramentopresso terzi notificato l’8 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] promuovevaespropriazione presso terzi nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede inSiracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 150/B. Nel procedimento esecutivo il terzo pignoratorendeva dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. e il Giudice dell’esecuzione, conordinanza del 29 maggio 2017, assegnava al creditore le somme rinvenute.3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., assumendo di essere soggetto giuridico diverso rispetto a quellocondannato dalla sentenza n. 802 del 2006 (da intendersi quale [OSCURATO:PERSONA].r.l. secondo le risultanze della memoria di costituzione in quel giudizio) echiedendo: l’accertamento dell’insussistenza del diritto del Minonni di procedereNumero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/2026esecutivamente nei suoi confronti; la dichiarazione di nullità o inefficacia delNumero di raccolta generale 24297/2026precetto notificato il 23 ottobre 2015; la dichiarazione di nullità del pignoramentoData pubblicazione 31/07/2026presso terzi notificato l’8 febbraio 2017; la condanna del Minonni al risarcimentodei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; la condanna allespese di giudizio.A sostegno della domanda deduceva che la società destinataria dell’ azioneesecutiva, costituita nel 2011 e iscritta nel registro delle imprese, non coincidevacon la società alla quale era riferibile il rapporto di lavoro accertato dalla sentenzan. 802 del 2006, individuata dalla stessa opponente nella precedente [OSCURATO:SOCIETA]., ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese.4. Con sentenza n. 1322 del 2019, il Tribunale di Siracusa, in funzione digiudice del lavoro, accoglieva l’opposizione. Riteneva infatti non dimostratal’identità soggettiva tra la società condannata dalla sentenza n. 802 del 2006 e lasocietà esecutata, osservando che la società opponente era stata costituita inepoca successiva al rapporto di lavoro azionato dal Minonni e che gli elementiindiziari dedotti dal lavoratore non erano idonei a dimostrare la continuitàsoggettiva tra i due enti. Le spese venivano compensate.Su istanza della società opponente, il Tribunale correggeva successivamentela sentenza ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., dichiarando espressamente la nullitàdel pignoramento presso terzi e la caducazione degli atti esecutivi.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Catania,chiedendo la riforma integrale della decisione. In particolare, deduceva:l’inammissibilità dell’opposizione per violazione del principio del ne bis in idem,assumendo che la società avesse proposto plurime opposizioni aventi il medesimocontenuto; l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l’identità trala società esecutata e quella condannata dalla sentenza n. 802 del 2006; l’erroneavalutazione delle prove indiziarie e presuntive da cui emergerebbe la continuità trala società irregolare presso la quale aveva lavorato e la successiva [OSCURATO:SOCIETA].;la mancata condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; la legittimitàdell’ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata dal giudicedell’esecuzione. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo al gravame eproponendo appello incidentale, con il quale chiedeva: la condanna del Minonnialle spese del giudizio di primo grado, contestando la compensazione disposta dalTribunale; la condanna del lavoratore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.per avere promosso l’azione esecutiva contro un soggetto diverso dal debitoreindicato nel titolo.Numero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/20265. Con sentenza n. 682 del 2023, la Corte d’appello di Catania rigettavaNumero di raccolta generale 24297/2026l’appello principale, confermando che la società esecutata non coincideva con ilData pubblicazione 31/07/2026soggetto condannato dalla sentenza n. 802 del 2006 e che il pignoramento erastato eseguito nei confronti di un soggetto terzo rispetto al titolo esecutivo.Accoglieva invece l’appello incidentale, condannando Minonni alle spese dei duegradi di giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96c.p.c.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, con dieci motivi illustrati da successiva memoria, cui ha resistito concontroricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]7. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1cod.proc.civ.) per il deposito della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso per cassazione.1. Primo motivo – violazione dell’art. 165 c.p.c., nullità della decisione,contraddittorietà della motivazione e violazione del principio del ne bis in idem. Ilricorrente censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile il ricorso depositatodalla società il 26 settembre 2017, sostenendo che esso sarebbe sostanzialmenteidentico ad altra opposizione precedentemente proposta e dichiarataimprocedibile.Secondo il ricorrente, l’azione della società avrebbe dovuto essere dichiaratainammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. La censura èricondotta agli artt. 615, 616 e 617 c.p.c. e alla disciplina delle opposizioniesecutive. Il ricorrente sostiene che l’opposizione successivamente coltivatacostituirebbe mera riproposizione di una precedente iniziativa processuale giàdefinita in rito.1. 1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, in difetto della specificitàrichiesta dall’art. 366 cod.proc.civ., perché non si confronta con la esplicitamotivazione addotta dalla Corte d’appello sull’analogo motivo d’appello, al punto7 dei motivi della decisione. La Corte territoriale, ripercorsa la vicenda delprocedimento esecutivo introdotto dalla società avverso l’ordinanza diassegnazione con ricorso del 6 giugno 2017, riferito dalla parte all’art. 617 c.p.c.e poi dichiarato improcedibile per inattività, ha rilevato l’ininfluenza del precedentein ordine all’esito del giudizio ex art. 615 c.p.c. tempestivamente proposto ecoltivato in questa sede. In particolare, ha affermato, in diritto, che la pronunciaNumero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/2026di improcedibilità, in quanto in rito, non era suscettibile di determinare alcunNumero di raccolta generale 24297/2026giudicato tra le parti o preclusioni da ne bis in idem.Data pubblicazione 31/07/20261.2. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non coglie la ratio dellamotivazione e denuncia in modo del tutto generico vizi di motivazione inveceinesistenti, mediante la reiterazione dei fatti e senza svolgere una lettura criticadel principio affermato dalla sentenza impugnata.2. Secondo motivo – violazione dell’art. 111 Cost. Con il secondo motivo ilricorrente denuncia la violazione del principio del giusto processo sancito dall’art.111 Cost.Deduce che il procedimento d’appello si sarebbe protratto per effetto dinumerosi rinvii d’ufficio e che la Corte territoriale avrebbe deciso la controversiasenza concedergli un termine per il deposito di note conclusive, nonostante lacontroparte avesse depositato memorie difensive. Secondo il ricorrente, ciòavrebbe determinato una lesione del principio del contraddittorio e della paritàdelle parti nel processo.2.1. Il motivo è inammissibile laddove deduce la violazione direttadell’art. 111 della Costituzione. La violazione delle norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e iparametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione diuna norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. U, n. 25573 del12/11/2020). Inoltre, il motivo risulta non sorretto da adeguato interesse adimpugnare, giacché, pur lamentando una irrituale gestione dei rinvii e delleconcessioni di termine per deposito di memorie difensive, adottati nel corso delgiudizio di secondo grado, non evidenzia specifiche ipotesi di nullità della sentenzae risulta quindi finalizzato solo ad ottenere l’affermazione di un principio privo diconseguenze sul piano pratico e applicativo.3. Terzo motivo – violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.Con il terzo motivo, si deduce la violazione: dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilodella corrispondenza tra chiesto e pronunciato; dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’obbligo di motivazione della sentenza.Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dato per presuppostal’identificazione tra il soggetto datore di lavoro e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,senza considerare che il rapporto lavorativo era iniziato anteriormente allacostituzione di tale società.Numero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/2026La censura viene prospettata anche in termini di motivazione apparente e diNumero di raccolta generale 24297/2026errore nella ricostruzione giuridica della vicenda.Data pubblicazione 31/07/20264. Quarto motivo – violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.Con il quarto motivo si denuncia la violazione delle norme in materia dipresunzioni semplici. Il ricorrente richiama il principio espresso dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve valutare unitariamentetutti gli indizi raccolti e non considerarli isolatamente. A sostegno della doglianzarichiama: la sentenza n. 802 del 2006, passata in giudicato; la coincidenza dellasede operativa; i rapporti familiari tra i soci; la continuità dell’attività commerciale;la ricezione degli atti esecutivi da parte dei componenti della famiglia Artino; laprosecuzione dell’attività d’impresa nei medesimi locali.Assume che tali elementi avrebbero dovuto indurre a riconoscere l’identitàsostanziale tra la società destinataria della sentenza e quella assoggettataall’esecuzione.4.1. I motivi terzo e quarto, connessi e da trattare congiuntamente, sonochiaramente versati in fatto e comunque infondati.Si tenta di scardinare l’accertamento di merito operato dalla Corte territorialeche ha negato che [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta costituita nel 2011, coincidesse conlo stesso soggetto nei cui confronti fu resa la sentenza n. 802 del 2006. Peraltro,non può denunciarsi la violazione dell’art. 2729 cod. civ. per censurare la mancatautilizzazione del procedimento indiziario da parte del giudice, illustrando indizi nonritenuti fortemente convergenti dalla sentenza impugnata. Si è affermato, infatti,con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., che spetta al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti dilegge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge alsindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio dimotivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puòlimitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietàdel ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esamedi un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussistaun legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che ilfatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unaNumero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/2026valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonNumero di raccolta generale 24297/2026oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366 del 05/08/2021 (Rv. 662103 - 01).Data pubblicazione 31/07/20265. Quinto motivo – violazione dell’art. 287 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione in relazione alla mancata correzionedell’asserito errore materiale contenuto nella sentenza n. 802 del 2006. Deduceche: nessuna istanza di correzione sarebbe stata tempestivamente proposta;nessuno avrebbe mai contestato l’indicazione della società [OSCURATO:SOCIETA]contenuta nel titolo; l’abbandono dell’appello proposto all’epoca contro la sentenzacostituirebbe conferma dell’esattezza dell’individuazione della debitrice. Secondoil ricorrente, la mancata attivazione del procedimento di correzione impedirebbedi attribuire alla sentenza un diverso destinatario.5.1. Il motivo, con ciò dimostrando la carenza di specificità richiesta dall’art.366 cod.proc.civ., denuncia una violazione di legge processuale del tutto eccentricarispetto al decisum che intende impugnare. In realtà, è la mancata richiesta dicorrezione di errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 802 del 2006che assumerebbe il rilievo di indizio della tesi sostenuta dal lavoratore procedentee, come tale, è chiaro che anche a voler ritenere che l’errore materiale in quellasentenza fu commesso, ciò non condurrebbe ad alcuna illogicità della sentenza quiimpugnata che ha ricostruito soprattutto sulla cronologia degli eventil’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.6. Sesto motivo – violazione degli artt. 35 c.p.c. e 1243 c.c.Con il sesto motivo il ricorrente richiama la disciplina della compensazione.Osserva che in un diverso contenzioso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ottenuto unacondanna risarcitoria nei suoi confronti senza chiedere la compensazione con ilcredito da lavoro riconosciutogli dalla sentenza n. 802 del 2006.A suo avviso tale circostanza dimostrerebbe che le due società erano soggettidistinti e che il credito da lavoro era riferibile esclusivamente ad [OSCURATO:SOCIETA]6.1. Anche per tale motivo vale quanto si è affermato per il precedente, ilmotivo è del tutto eccentrico rispetto alla ratio decidendi e prospetta violazioni dilegge sostanziale del tutto estranee al tessuto motivazionale della sentenzaimpugnata.7. Settimo motivo – opposizione tardiva a precettoIl ricorrente deduce che la società aveva già proposto opposizione tardiva alprecetto notificato nel 2015 dinanzi a un giudice dichiaratosi incompetente. Poichéil giudizio non era stato riassunto, tale vicenda, secondo la prospettazione delNumero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/2026ricorrente, avrebbe comportato il consolidamento degli effetti del precetto eNumero di raccolta generale 24297/2026l’impossibilità di riproporre successivamente le medesime contestazioni.Data pubblicazione 31/07/20267.1. Il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato in diritto.La sentenza della Corte d’appello, come si è spiegato nell’esame del primo motivo,ha dato conto del fatto che l’unico giudizio di merito svoltosi tra le parti ex art.615 cod.proc.civ. è il presente, essendo rimasti confinati al più sul piano delle merepronunce in rito gli esiti degli altri procedimenti esecutivi proposti. Il precetto,peraltro, in quanto atto di parte che preannunzia l’esecuzione, al contrario deiprovvedimenti giudiziali, non regola 481 cod.proc.civ) i diritti delle parti, né ildecorso del tempo consolida il relativo assetto, causando al contrario l’inefficaciadello stesso precetto se non seguito dagli atti di esecuzione (art. 481 cod.proc civ.8. Ottavo motivo – errata qualificazione dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. Contale censura si sostiene che la controversia non riguardasse il diritto di procederea esecuzione forzata (an dell’esecuzione), bensì esclusivamente le modalitàterritoriale avrebbe erroneamente qualificato la domanda come opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre si sarebbe trattato di contestazionirelative al quomodo dell’azione esecutiva.8.1. Il motivo è inammissibile. Quanto alla interpretazione della domanda,questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che la rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice dimerito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qualcaso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processualeviolata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio,eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domandadetermina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi unaviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovràessere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazionegiuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un"fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censurava proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "errore in iudicando", in baseall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "errore facti", nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ( Cass. n. 11103 del 10/06/2020 (Rv. 658078- 01).Numero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/2026Nessuna delle citate ipotesi ricorre nel caso di specie, ove, inveceNumero di raccolta generale 24297/2026correttamente si è riportato nell’area di normazione dell’art. 615 cod.proc.civ., laData pubblicazione 31/07/2026domanda di accertamento negativo del debito consacrato in un titolo giudiziale sulpresupposto del proprio difetto di legittimazione passiva, posto che si è contestatanon la modalità di esecuzione del credito, ma la qualità di parte del destinatariodella notificazione del precetto basato sul detto titolo e quindi il diritto del creditoredi escutere la società opponente.9. Nono motivo – violazione degli artt. 333 e 96 c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha accolto l’appelloincidentale della società. Deduce l’erroneità: della condanna alle spese di primo esecondo grado; della condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96c.p.c. Sostiene che l’azione esecutiva era stata promossa sulla base di unasentenza passata in giudicato e che, pertanto, difetterebbero sia la mala fede siala colpa grave richieste dall’art. 96 c.p.c.9.1. Il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha fattoapplicazione del principio della soccombenza e, alla pagina 10, nell’accoglierel’appello incidentale, ha pure motivato sulla consapevolezza dell’odierno ricorrentein ordine alla esatta denominazione e identità del soggetto collettivo con il qualeaveva intrattenuto il rapporto di lavoro e che era destinatario della sentenza delTribunale del 2006. Da ciò ha tratto il convincimento della consequenzialeconsapevolezza anche della diversità del soggetto nei cui confronti ha iniziato ilprocedimento esecutivo, per cui ha ravvisato i presupposti per la condanna ai sensidell’art. 96 cod.proc.civ. Si tratta, dunque, di pronuncia resa sulla base di unaccertamento di merito sulla condizione di consapevolezza (e cioè di mala fede ocolpa grave richiesti dall’art. 96 cod.proc.civ), che è immune dalla censuramossale.10. Decimo motivo – violazione dell’art. 615 c.p.c. Con l’ultimo motivo ilricorrente ribadisce che l’opposizione proposta dalla società non avrebberiguardato l’esistenza del diritto consacrato nel titolo esecutivo, ma soltantol’individuazione del soggetto passivamente legittimato all’esecuzione. Richiama ladisciplina dell’opposizione all’esecuzione e insiste sulla tesi secondo cui la societàesecutata coinciderebbe con quella condannata dalla sentenza n. 802 del 2006,valorizzando l’identità della denominazione sociale, la continuità dell’attivitàeconomica, la comunanza dei soci e la permanenza della sede operativa.10.1. Il motivo, sostanzialmente riproduttivo delle questioni proposte conl’ottavo motivo, è da respingersi per ragioni del tutto sovrapponibili a quelle già iviesposte.Numero registro generale 17582/2023Numero sezionale 2772/202611. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, che seguono laNumero di raccolta generale 24297/2026soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore dellaData pubblicazione 31/07/2026controversia, dell’attività processuale espletata e tenuto conto dell’aumento del20% ex art. 4, comma 1 bis c.m. 55/2014 come modificato dal c.m. 147/2022.Non si ravvisano, nella specie, le condizioni della responsabilità aggravata dicui all’ art. 96 cod. proc. civ., chiesta dalla controricorrente.In proposito va precisato che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96cod. proc. civ, proposta dal controricorrente, e di rigetto del ricorso, non ha luogouna ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea adeterminare la soccombenza reciproca (si vedano i principi affermati da Cass., n.1 792 del 2018, a cui si intende dare continuità, con riguardo al giudizioimpugnatori di appello, si veda anche Cass., n. 9532 del 2017).Le questioni su tale capo, da qualificarsi meramente accessorio, non incidonosulla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di temperarla o diqualificarla parziale o reciproca (Cass. n. 5466 del 2020).Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese digiudizio che liquida in euro 200,00, per esborsi, euro 4.500,00, per compensiprofessionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 002, art. 13, comma 1-quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel cit. art. 1, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]