CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 34937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25018 R.G. anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di Riviera NPL , rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso cui è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 103/2019 depositat a il 24 gennaio 2019 del la Corte di appello di Genova. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― C on sentenza non definitiva del 1 giugno 2016 il Tribunale di Savona ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. in liquidazione, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Va l erio Lardo,avverso il decreto ingiuntivo pronunciato inloro danno sul ricorso diBanca [OSCURATO:SOCIETA].. Col provvedimento monitorio era stato intimato il pagamento della somma di euro 302.499,14, oltre interessiche si assumevano dovuti in forzadi alcuni contratti di finanziamento. 2. ― G li attori soccombenti hanno impugnato la d e tta pronuncia. In esito al giudizio di gravame,in cui si è costituita [OSCURATO:PERSONA], l’appello è stato respinto. 3. ― La sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Genova , del 24 gennaio 2019, èoggetto del ricorso per cassazione spiegato da Oliva 2000, Palazzini, Cerati e Lardoche è svolto su cinque motivi (in realtà quattro: cfr. infra). Con controricorso resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratricedi Rivera NPL, società, quest’ultima, che si è resa cessionaria dei crediti azionati nel presente giudizio. La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I l primo motivo oppone la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente . Si lamenta che la pronuncia impugnata si limiti « ad affermare che i motivi proposti nell'atto di appello dei concludenti sono generici, senza però fornire nessuna indicazione circa l'iter logico-giuridico seguito per affermare quanto sopra». Il motivo è inammissibile. La decisione in esame consta di un’articolata motivazione che è riferita ai vari motivi di appello. Ora, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pure Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). Nel caso in esame i ricorrenti non individuano il pass aggi o del provvedimento impugnato ove sarebbe esposto che i motivi ― tutti i motivi, a quanto è dato di intendere ― sarebbero generici. La sentenza impugnata, del resto, non ha dichiarato inammissibile l’appello a norma dell’art. 342 c.p.c., ma lo ha respinto. E’il caso di aggiungere, poi, che i n tema di errores in procedendo non è comunque consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952). 2. ― C ol secondo mezzo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 40 e 274 c.p.c. . L a sentenza impugnata è censurata nell’affermazione secondo cui tra il procedimento definito dalla detta pronunciae altro giudizio, già pendente innanzi al Tribunale di Genova,non vi sarebbe connessione oggettiva ; si rileva, infatti, che i due procedimenti avrebberole medesime parti e il medesimo oggetto. Il motivo è inammissibile. Il tema affrontato col motivo che viene qui scrutinato è il seguente. Erapendente avanti al Tribunale di Genova un giudizio tra le stesse parti, definito con sentenza prodotta in copia dagli odierni ricorrentinel giudizio di merito che ha preceduto il presente giudizio di legittimità; in quella stessa sede i ricorrenti avevano preannunciato l'impugnazione della detta decisione.Con la sentenza che ha deciso, in primo grado,l'opposizione a decreto ingiuntivo per i finanziamenti che qui interessano, il Tribunale di Savonaha rilevato che i rapporti negoziali posti a fondamento dell'azione monitoria nulla avevano a che vedere con gli accertamenti di cui era stato investito, nell'altro giudizio, il Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 Tribunale di Genova: avanti a taleGiudice si era dibattuto, infatti, della legittimità degli addebiti operati su alcuni conti correnti intrattenuti presso la filialeCarige di Loano. Il Tribunale di Savona ha evidenziato , in particolare, che gli opponenti avevano lamentato una nullità dei finanziamenti oggetto dell'azione monitoria sul presuppostoche questi erano stati erogati per coprire l'esposizione derivante dalla non corretta gestione dei conti correnti di cui si è detto(conti su cui sarebbero state operate le illegittime appostazioni in favore della banca). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha tuttaviarilevato che, seppure l'addebito conseguente ai finanziamentidovesse essere contabilizzato su uno dei conti correnti di cui aveva dovuto occuparsi ilTribunale di Genova, non era stata prevista alcuna modalitàdi impiego delle somme mutuat e ; ha aggiunto che le doglianze sollevate avanti al detto Giudice concernevano i conti intrattenuti presso la filiale di Loano, e non i nominati finanziamenti. La Corte di appello, dopo aver ripercorso e condiviso tale iter motivazionale, ha osservato che gli appellanti si erano limitati ad affermare che tra i due procedimenti vi sarebbe stata connessione soggettiva e oggettiva, senza tuttavia chiarire quali effetti avrebbe avuto l'accertamento demandato al T ribunale di Genova , relativo ai conti correnti accesi presso la filiale sopra indicata,sulla fondatezza del credito derivante dai contratti di finanziamento. In altra parte della motivazione(quella dedicata all’esame del quinto motivo di appello), il Giudice distrettuale ha ribadito non essere stato allegato, né provato , che nei contratti di finanziamento era presente un vincolo circa la destinazione delle somme erogate: ha quindi disatteso l’assunto degli appellanti, secondo cui il contratto di finanziamento doveva considerarsi nullo per difetto di causa (siccome diretto al ripianamento di un’esposizionedebitoria inesistente). Ciò detto, il motivo di ricorso risulta essere privo di concludenza, in quanto la Corte di appelloha escluso che il condizionamento, sotto il profilo causale,dei contratti di finanziamentoda quelli di conto corrente, Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 fosse stato oggetto di allegazione e di prova. L’insussistenza dell’allegazione non è censurata in questa sede con appropriata prospettazione di error in procedendo;quello della prova non potrebbe comunque esserlo, in quantola questione inerisce a un profilo di fatto che sfugge al sindacato di legittimità. I ricorrenti menzionano giurisprudenza di merito che valorizza , sul versante della causa, la subordinazione del contratto di mutuo alripianamento di una pregressa esposizione debitoria in conto corrente: ma la deduzione è priva di rilevanza. Una volta escluso il nesso di pregiudizialità tra le due cause ― in ragione del la mancata prospettazione e della mancata dimostrazione di quella finalizzazione dell’operazione di finanziamento che avrebbe dovuto correlare quest’ultima al debito nascente dal rapporto di conto corrente, e quindi al ricalcolo del saldo di quest o ― non vi era motivo di coordinare le due controversie attraverso lo spostamento di competenza per ragioni di connessioneo la sospensione della trattazionedi un giudizio in attesa della definizione dell’altro. 3. ― Col terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 1284, 1815 e della l. n. 108/1996 «con riferimento anche alla indebita e/o illegittima applicazione del tasso di interesse comportante l'azzeramento di tutti gli interessi». Il mezzo di censura evoca i temi dell'usura, dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto,dello ius variandi e della prova del creditoazionato, i quali sarebbero stati trattati nel corso del giudizio di merito. Il quarto mezzo censura la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c.. La doglianza investe la spettanza della commissione di massimo scoperto, il calcolo del tasso effettivo globale (TEG) e la rilevabilità d'ufficio della natura usuraria degli interessi passivi. I due motivi sono inammissibili. Ciascuno di essi èconfuso nella sua articolazione e affronta più Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 questioni senza un preciso ordine. L'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profilia specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). I due motivi mostrano, poi, di non confrontarsi con l’impugnata sentenza. In essa risulta anzitutto spiegato chele doglianze relative agli interessi anatocistici, alla decorrenza della prescrizione ai fini dell'azione di ripetizione, alla nullità della commissione di massimo scoperto, al valore da attribuirsi alleIstruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG, alla violazione degli obblighi di correttezza e diligenza da parte dell'istituto di credito, erano tutte riferit e alle modalità di tenuta dei conti intrattenuti presso la filiale [OSCURATO:SOCIETA] di Loano, e non avevano quindi alcun collegamento con i contratti di finanziamento oggetto dell'azione monitoria. Si legge,inoltre, nella pronuncia impugnata, che la censura vertente sugli interessi di mora (nel quadro della decisione relativa all’usurarietà del contratto di finanziamento) risultava essere stata formulata in modo generico ed erapertanto inammissibile. Ha precisato la Corte di merito che gli appellantiavevano bensì dedotto che anche le pattuizioni relative agli interessi moratori dovevano rispettare il tasso soglia: ha aggiunto, però, non essere stato allegato che i tassi in Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 concreto concordati si collocassero oltre detto limite e ha da ultimo sottolineato che nel ricorso per ingiunzione gli interessi erano stati «richiestientro i limiti della l. n. 108/1996». Imotivi in questione si connota no , dunque , anche per la mancata aderenza alla decisione impugnata (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ― cfr. già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695 ― secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso ― o, come nella specie, dei singoli motivi affetti da tale carenza ― la quale è rilevabile anche d'ufficio). 4. ― Quello che è presentato come quinto motivo manca di una rubrica:l’atto di impugnazione s i limita, qui, al rilievo per cui, stante l'auspicato accoglimento del ricorso, debba essere «riformato anche il capo della sentenza che prevede la condanna alle spese dei conchiudenti». Esso non integra un vero e proprio motivo di impugnazione. I ricorrenti si limitano infatti a rilevare che la regolamentazione delle spese del giudizio di appello andrebbe riformata nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione fosse accolto. 5. ─ In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma Sez. I–RG 25018/2019 camera di consiglio18.10.2023 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d