CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39497/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LL.Lil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] p i che ha concluso chiedendo (QA.,( (L( £42_/~;(9 1..(r: Iter) ,C) \ udito il difens-O-r-e7 (5> [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 22 aprile 2015, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione dei reati ascrittigli per intervenuta prescrizione. 1.1. Il primo giudice aveva condannato Sciacca alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1 , 490 in relazione all'art. 476 cod. pen. e 110, 112 n. 1 , 479 cod. pen. di cui ai capi A e B della rubrica, riconosciuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche, reputate equivalenti all'aggravante e il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] denunciando nei motivi di seguito riassunti, due vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 270, comma 1, 271, comma 1, cod. proc. pen in relazione alla dichiarata utilizzabilità delle intercettazioni. Si tratta di procedimento, oggetto di nuova iscrizione, a seguito di separazione dagli atti da altro procedimento, contro ignoti, con formazione di autonomo fascicolo processuale ed attribuzione di nuovo numero di iscrizione (decreto del 5 marzo 2009, n. 3518/09 r.g.n.r. mod. 21) fascicolo nel quale era stata inserita l'informativa del 9 gennaio 2009 della Dia di Palermo e gli atti a questa correlati, compresa l'attività di intercettazione telefonica disposta ed autorizzata in relazione al (diverso) procedimento contro ignoti sopra indicato. L'eccezione di inutilizzabilità di dette intercettazioni, avanzata per la prima volta, all'udienza preliminare del 28 giugno 2012, era stata respinta dal Giudice che non riteneva evidente la diversità di procedimenti, nonché rinnovata nell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di trascrizione, proposta dal pubblico ministero, nuovamente respinta, in data 3 ottobre 2013. Inoltre l'eccezione, riproposta all'udienza del 19 marzo 2015, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della persona fisica del giudice non prestando, la difesa, consenso all'utilizzabilità degli atti, veniva respinta dal primo giudice. Da ultimo l'eccezione, formulata con l'atto di appello, impugnando anche le ordinanze di rigetto della dedotta inutilizzabilità, è stata disattesa dalla Corte territoriale, con la sentenza impugnata. Si evidenzia, a favore della prospettazione difensiva, che le conversazioni intercettate sono autorizzate in procedimento diverso, rispetto a quello pendente a carico dell'imputato, concernente fattispecie emerse, casualmente, in occasione di intercettazioni disposte nel procedimento originario, aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203 del 1991, commesso nel 2001, fatto non connesso in alcun modo ai reati di falso contestati all'odierno ricorrente, nella presente sede processuale. Le indagini originarie erano inerenti l'investimento di capitali di cosa nostra nel mercato economico legale e riguardano l'analisi societaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interessata al settore dell'imbottigliamento delle acque, per riciclaggio commesso nel 2001, in S. [OSCURATO:PERSONA]. L'intercettazione, poi, viene autorizzata sulle utenza del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (coimputato del ricorrente nel procedimento sub iudice) socio, insieme alla moglie, della s.r.l. indicata e dipendente della Nestlè-Vera, sempre allo scopo di acquisire fonti di prova relative alle attività criminali di cosa nostra, onde conoscere le strategie e gli spostamenti degli individui sospettati di condurre operazioni di riciclaggio. In tale ambito, emergevano, in modo del tutto occasionale, aggiustamenti delle analisi microbiotiche dei campioni di acqua, prelevati presso la fonte [OSCURATO:PERSONA] di S. Stefano di Quisquina. Si tratterebbe, a parere del ricorrente, di fatti autonomi e diversi da quelli per i quali la captzione era stata autorizzata e prorogata. La Corte d'appello non motiva in relazione al contento dei decreti autorizzativi delle captazioni, per riciclaggio in contesto associativo, ma espone un ragionamento che viola il disposto di cui agli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., citando giurisprudenza non pertinente perché relativa a intercettazioni utilizzate, come mezzo di ricerca della prova, per reato connesso nell'ambito dello stesso procedimento. In tal caso, invece, per il ricorrente, si tratterebbe di procedimento diverso, nato per una nuova notitia criminis e che ha ad oggetto un nuovo fatto reato. Né si tratta di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. Infine, i reati per i quali sono state utilizzate le intercettazioni non rientrano tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I giudici di merito, secondo la difesa, errerebbero nell'individuazione, nella specie, di un unico procedimento, suddiviso in filoni, posto che non tengono conto della documentazione in atti. Secondo il ricorrente, infatti, sotto il profilo formale, si tratta di altro procedimento, rispetto a quello avviato contro ignoti per riciclaggio, tanto che viene attribuito nuovo numero di iscrizione a mod. 21 e, dunque, non si tratta di mero stralcio del primo. Sotto il profilo sostanziale, vano risulterebbe lo sforzo della Corte territoriale di individuare elementi di connessione tra le indagini sotto il profilo probatorio e finalistico. Si richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di elementi di connessione tra procedimenti (Sez. 3, 5.11.2015 n. 2608). Si contestano, a pag. 21 e sgg., tutte le considerazioni svolte dalla Corte territoriale per dimostrare la stretta connessione, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e temporale, tra le indagini. Si osserva che, nel procedimento principale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], non veniva mossa alcuna contestazione relativa ai collegamenti con i responsabili dei laboratori di analisi delle acque; anzi, le utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] erano state sottoposte ad intercettazione solo per approfondire attività eventuali di reimpiego di capitali provenienti da cosa nostra in attività lecite, per fatti commessi, comunque, nel 2001. Le condotte di falso sub iudice, sono invece relative a fatti diversi, rispetto a quelli oggetto del primo procedimento, sorte a seguito di notizie di reato (falso ideologico in atto pubblico, senza alcuna contestazione di reato associativo, né reati inerenti la compagine societaria di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]) emerse, in occasione delle indagini originarie, in modo del tutto occasionale, rispetto al fatto, del tutto diverso, per il quale soltanto le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate (art. 648-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203 del 1991). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte territoriale poi, omette del tutto la motivazione circa le osservazioni difensive relative al contenuto dei certificati delle analisi. Questi riportano gli stessi dati di cui i portavoce della [OSCURATO:SOCIETA]. si lamentavano. Quindi, i risultati non erano frutto di alcuna alterazione. I certificati di analisi, anzi sono sicuramente riferibili ai campionamenti effettuati il 23 ottobre 2008, non avendo subito alcuna manomissione, come emergerebbe anche dalle captazioni telefoniche registrate e utilizzate indebitamente. Peraltro, si osserva che la normativa di riferimento non prevede limiti specifici e, quindi, non avrebbe avuto alcun senso l'alterazione dei valori di sodio, residuo fisso e conducibilità elettrica. Quanto alle presunte alterazioni dei risultati della carica microbiotica, mancherebbe del tutto la motivazione. I certificati riportano gli stessi valori considerati critici e contestati dai rappresentanti della Nestlé. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha chiesto che la Corte di cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale fonda la ritenuta utilizzabilità dei risultati delle captazioni svolte, nell'ambito del procedimento n. 5538/2008 r.g.n.r. mod. 44, iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, autorizzate per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis, cod. pen., art. 7 Legge n. 203 del 1991, sul seguente ragionamento: -tutti gli odierni imputati, compreso il ricorrente, sono stati iscritti, nel corso delle operazioni captate nel procedimento 5538/2008 r.g.n.r. mod. 44, in quello n. 3518/2009 Mod. 21, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, quale stralcio per il concorso nei reati di falso ideologico in atto pubblico aggravato, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, aggravato, nonché per frode in commercio;-si tratta del medesimo procedimento, dal quale era stato disposto lo stralcio, per fatti strettamente connessi con quelli originari, per i quali le captazioni erano state autorizzate, con nuova iscrizione al mod. 21; -nell'ambito dell'originario procedimento, nasceva la necessità di comprendere l'investimento di capitali illeciti da parte di cosa nostra, in attività imprenditoriali lecite, anche attraverso l'ausilio di professionisti compiacenti, quindi a carico del [OSCURATO:PERSONA], imputato anche nel presente procedimento, nonché di sua moglie, titolari di uno studio di commercialista, nonché soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 1998, in occasione di un incontro tra il predetto e i responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. in Milano, onde verificare i rapporti tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -si disponevano, dunque, le prime intercettazioni telefoniche a carico del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie su due utenze, sempre in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203 del 1991 (decreti del pubblico ministero del 28 ottobre 2008 convalidato dal Giudice in pari data, nonché del 31 ottobre 2008, convalidato in pari data, con proroga successivamente concessa); -nel periodo compreso tra il 10 dicembre ed il 30 dicembre 2008, venivano captate conversazioni relative all'autorizzazione sanitaria necessaria all'imbottigliamento e all'analisi microbiologica delle acque, prelevate a campione presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (conv. n. 956 e 828, nonché tutte quelle indicate a pag. 8 della sentenza di secondo grado, captate nel corso della concessa proroga, su richiesta della nota della Dia, del 19 dicembre 2008, nonché a seguito dell'ulteriore nota della Dia del 9 gennaio 2009, proroga autorizzata con decreto del giudice del 15 gennaio 2009); -con decreto del 5 marzo 2009 il Pubblico ministero disponeva l'iscrizione del proc. n. 3518/2009, mod. 21, a seguito di stralcio, per i reati di falso ideologico in atto pubblico, aggravato, in concorso, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, aggravato, in concorso nonché per frode in commercio in concorso, per essere emersi indizi di reità per una presunta alterazione di un certificato di analisi, relativo a campioni di acqua prelevati presso lo stabilimento di imbottigliamento Nestlè-Vera, ad opera del responsabile del laboratorio igiene e profilassi dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catania; -trasmessi gli atti per competenza territoriale a Catania, veniva iscritto procedimento n. 15442/2009 r.g.n.r., presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, limitatamente ai reati di cui agli artt. 110,112 n. 1, 490 in relazione all'art. 476, 110, 112 n. 1, 479 cod. pen.; -sussiste, quindi, connessione e il collegamento tra il reato per il quale era stata disposta, legittimamente, l'originaria intercettazione (art. 648-bis cod. pen., art. 7 Legge n. 203 del 1991) e quelli per i quali si procede a seguito di stralcio, sorta nel corso dell'originaria indagine, anche a fronte delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il quale aveva riferito del diretto interessamento, all'interno della attività imprenditoriale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del vertice di cosa nostra, [OSCURATO:PERSONA].2.Ciò posto, il Collegio osserva, in primo luogo, che alla stregua della motivazione offerta dalla Corte territoriale, non emerge che le intercettazioni telefoniche siano state autorizzate anche con riferimento ai reati per i quali si procede nel presente procedimento (artt. 110, 112 n. 1, 490 in relazione all'art. 476 cod. pen; 110, 112 n. 1, 479 cod. pen.), sin dalla proroga chiesta a seguito della nota della Dia, del 19 dicembre 2008, nonché a seguito dell'ulteriore nota della Dia del 9 gennaio 2009, autorizzata con decreto del Giudice del 15 gennaio 2009, su decreto del pubblico ministero del 14 gennaio 2009. Infatti, non emerge se vi sia stata un'autorizzazione espressa in tal senso, da parte del Giudice per le indagini preliminari con riferimento al decreto del pubblico ministero del 14 gennaio 2009, tanto da poter opere quale autorizzazione per le captazioni, da quel momento in poi, anche per i diversi reati a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente. Tanto, in quanto va escluso che l'intercettazione possa essere autorizzata implicitamente, senza preciso riferimento, nel provvedimento autorizzativo, al reato per cui si pretende poi di utilizzarla — reato peraltro neanche ancora iscritto nel registro generale delle notizie di reato — né una specifica motivazione che dia atto del vaglio circa la consistenza indiziaria concernente quella specifica fattispecie, oltre che sulla funzionalità della captazione rispetto al relativo prosieguo investigativo. In questo senso va osservato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), l'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale, delimitazione che, a sua volta, è condizione essenziale affinché l'intervento giudiziale abilitativo non si trasformi, come si è visto, in una "autorizzazione in bianco"». D'altra parte, come ripetutamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, l'autorizzazione giudiziale rappresenta l'attuazione del presidio di garanzia sancito dall'art. 15, comma 2, Cost., costituito dall'intervento giudiziale teso alla verifica del rispetto delle regole previste dal legislatore; presidio entro il quale deve collocarsi la limitazione all'inviolabilità delle comunicazioni, costituzionalmente prevista, legata alla necessità dell'accertamento dei reati (Corte Cost n. 34 del 1973). Data l'invasività del mezzo investigativo, la verifica in tal senso, come pure sostenuto dalla Consulta, è sottoposta a condizioni particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertas e la segretezza delle comunicazioni, di cui all'art. 15 della Costituzione (Corte Cost. n. 366 del 1991). Ne consegue che non basta che il Giudice per le indagini preliminari sia posto a conoscenza di una possibile evoluzione investigativa, verso una nuova e diversa fattispecie, né iscritta, né indicata, ma occorre che le intercettazioni, per essere utilizzabili anche quanto a detta nuova fattispecie, siano supportate da un'autorizzazione esplicitamente tarata — quand'anche con una motivazione per relationem, che renda però chiaro e univoco l'ordito giustificativo del provvedimento — sulla sussistenza dei presupposti di legge anche per il nuovo reato. Calati detti principi nel caso di specie, non è precisato, nel provvedimento censurato, in che misura il decreto di autorizzazione alla proroga successivo alla nota della Dia, del 19 dicembre 2008 e del 9 gennaio 2009, soddisfi detti parametri, giacché le note della Dia evocate dalla Corte territoriale, sembrano essere relative, in via generale, al tema del "maldestro aggiustamento" delle analisi microbiologiche delle acque, presso la fonte sfruttata dalla società del [OSCURATO:PERSONA], risultando quello del falso ideologico soltanto genericamente tratteggiato, quand'anche in relazione a specifici rapporti, tra la persona di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Università degli studi di Catania, in persona del ricorrente. 2.1.Si osserva, poi, sotto altro profilo che, escluso che per i reati per i quali si procede a carico del ricorrente sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza — e che, quindi, possa operare la salvezza di cui all'art. 270, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. — è necessario verificare se le intercettazioni rilevanti per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., possano essere ritenute utilizzabili, pur in assenza di una motivazione appositamente dedicata, nei decreti, alla fattispecie in discorso, vale a dire reputandole svolte nel medesimo procedimento nel quale erano state legittimamente autorizzate, sì da sfuggire al divieto di utilizzazione in procedimento diverso. Secondo le Sezioni Unite, nella sentenza Cavallo richiamata, cui il Collegio intende aderire, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, in effetti, hanno aderito alla tesi secondo cui, quando tra i reati vi sia connessione rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., non si parla di procedimento diverso nell'ottica della disciplina di cui all'art. 270 codice di rito; in questi casi, quindi, il provvedimento autorizzativo può essere validamente ricondotto ad un reato diverso da quello per cui esso è stata espressamente rilasciato, ferma restando la necessità che si tratti di fattispecie rientrante nel catalogo di cui all'art. 266 cod. proc. pen. A diverse conclusioni — hanno, invece, opinato le Sezioni Unite — deve giungersi con riferimento al collegamento di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., che non implica anche una connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen. Con specifico riguardo alle prime due ipotesi della disposizione di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., infatti, si tratta di relazioni "deboli", siccome intercorrenti non già tra il reato per cui l'autorizzazione è stata rilasciata ed ireato diverso, ma tra le "conseguenze" del primo e il secondo, ovvero di relazioni che si risolvono in una mera "occasionalità" tra la commissione dell'uno e dell'altro. Rilievo, questo, valido a fortiori per le altre figure di collegamento delineate dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 371 cod. proc. pen. tra cui il collegamento probatorio — considerate fin dalla formulazione originaria della disposizione codicistica nella sola prospettiva dell'efficace conduzione delle indagini. Orbene, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale, appare carente sotto questo profilo, anche perché intervenuta prima della pronuncia di questa Corte più volte citata, posto che non emerge se tra il reato di riciclaggio, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, che ha giustificato, ab origine, il ricorso alle intercettazioni legittimamente autorizzate e le fattispecie delittuose, emerse dalle captazioni a carico del ricorrente, di falso per soppressione e falso ideologico, sussistesse un legame sostanziale riconducibile alle ipotesi di connessione, ex art. 12 cod. proc. pen. Si fa, invero, riferimento anche attraverso il richiamo al provvedimento di primo grado, sotto il profilo soggettivo, all'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, a seguito della constatata incompatibilità dell'acqua con il mantenimento dei livelli di utile, perseguiti mediante l'attività societaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi confluita nella [OSCURATO:SOCIETA]. Si specifica, inoltre, dal punto di vista oggettivo, che i reati di falso di cui all'imputazione del presente procedimento, risalgono ad epoca contestuale a quella delle intercettazioni in atto, nel mese di ottobre 2008 e che, per [OSCURATO:PERSONA], la condotta contestata in entrambi i procedimenti, è quella di tenere i contatti con i responsabili dei laboratori, al fine di concordare la gestione dei risultati delle analisi. Tuttavia, non è chiarito, specificamente, in che modo tra i reati indicati e, da ultimo, posti a carico del ricorrente nel proc. n. 15442/2009 r.g.n.r., presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ricorra la connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. cit. Ogni altra operazione, sul punto, è inibita a questa Corte, che deve muoversi entro i rigidi confini del giudizio di legittimità e che non può ricavare, all'uopo, ulteriori dati rilevanti, in fatto. 2.2. E' appena il caso di osservare che il principio tempus regit actum si applica solo alla successione nel tempo delle leggi processuali e non anche al mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di queste ultime. Sicché, qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo (Sez. 6, n. 14051 del 25/02/2020, Russo, Rv. 278843 proprio in tema di utilizzabilità delle intercettazioni affermata recependo l'interpretazione successivamente non condivisa da Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep.2020, ric. Cavallo). 3.L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo motivo. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio ad altra sezione del