CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3477/2023depositata il 20 luglio 2023;Numero registro generale 23064/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 13671/2026Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Con sentenza n. 3784/2019, pubblicata in data 8 aprile 2019, ilTribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., volta ad ottenere la declaratoria dirisoluzione del contratto di mandato professionale - conferito all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] al fine di rappresentarlo e difenderlo in un giudizio propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il risarcimento deidanni subiti dall’immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioniprovenienti dal piano superiore - per grave inadempimento delprofessionista, con restituzione dell’acconto percepito ed il risarcimentodel danno patito e, per l’effetto dichiarava la risoluzione del contratto dimandato professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],condannando quest’ultimo alla restituzione dell’acconto percepitoammontante a € 1.200,00, al pagamento delle ulteriori somme di € 2.953a titolo di rimborso delle spese legali corrisposte alla controparte ed €10.000 a titolo di risarcimento del danno. Rigettava, invece, la domanda digaranzia proposta dal convenuto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che loassicurava per la responsabilità civile, con condanna, altresì, alla rifusionedelle spese di lite all’attore e alla compagnia chiamata in causa.2. Con sentenza n. 3477/2023 2023 la Corte d’appello di Napoli harespinto l’appello proposto poi dal Costa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo. Si è difesocon controricorso il [OSCURATO:PERSONA], essendo invece rimasta intimata Generalis.p.a. Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. eNumero registro generale 23064/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 13671/2026Data pubblicazione 11/05/2026115 c.p.c. e censura la sentenza nella parte in cui conferma la statuizionedi condanna - resa dal primo giudice - alla corresponsione dell’importo di €10.000 equitativamente determinato. Lamenta che la Corte territoriale,dell’attore poiché il danno da perdita di chance, in quanto species del piùampio genus “danno emergente”, traducentesi nella verificazione di undanno concreto ed attuale, è assoggettato alla ordinaria regola di giudiziofondata sull’onere della prova ex art. 2697, 1° comma, c.c. Ricorrendo alcriterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., la decisione in parte quarisulterebbe, pertanto, “arbitraria e sottratta ad ogni controllo”.2. Il motivo è infondato, se non inammissibile.2.1 Occorre, in primo luogo, evidenziare che nessuna censura ha svolto ilCosta in ordine all’accertamento dell’inadempimento all’incaricoprofessionale né al capo della sentenza relativo alla sussistenza del nessocausale tra questo ed il danno riportato dal suo cliente consistitonell’essersi visto respingere una domanda che, ad insindacabile giudiziodei giudici di merito, sarebbe stata, con alto grado di probabilità,verosimilmente accolta.2.2 Al riguardo, si deve rammentare che costituisce principio consolidatonella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’affermazione che «laresponsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del propriocliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone laprova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed ilpregiudizio del cliente» (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 34787/2022).La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, dunque, ravvisarsi peril solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale,essendo necessario verificare se l'attuazione del comportamento dovuto,alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito discongiurare il lamentato pregiudizio. Quello sul detto nesso causale èNumero registro generale 23064/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 13671/2026Data pubblicazione 11/05/2026giudizio ─ da compiere sulla base di siffatta valutazione ineludibilmenteprobabilistica ─ che è riservato al giudice di merito, con decisione nonsindacabile da questa Suprema Corte se non nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È vero, infatti, che nelle cause diresponsabilità professionale nei confronti degli avvocati la motivazione delgiudice di merito in ordine alla valutazione prognostica del probabile esitodell'azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenutogiuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenutotecnico in prestazione di specie giuridica; ma tale valutazione, ancorché indiritto, assume i connotati di un giudizio di merito, e ciò esclude chequesta Suprema Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza intermini giuridici (in tal senso, Cass. 13/0/2014 n. 3355, per cui «nellecause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, lavalutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabileesito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbeneabbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di unfatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio dimotivazione»; v. anche, in senso conforme, Cass. 20/8/2015 n. 17016;Cass. 28/6/2016 n. 13292; Cass. 8/11/2016 n. 22606; Cass. 26/9/2017n. 22420; Cass. 20/3/2018 n. 6862; Cass. 26/6/2018 n. 16803; Cass.12/7/2018 n. 18455; Cass. 14/11/2022 n. 33466; Cass. 25/7/2023 n.22451).Nel caso di specie, la Corte d’appello, con accertamento come dettoinsindacabile in questa sede, ha affermato la sussistenza della prova deldanno e del suddetto nesso causale con l’inadempimento delprofessionista.2.3 Ciò posto, nella parte in cui il motivo censura la sentenza impugnataper avere, liquidando equitativamente il danno, sopperito a lacuneprobatorie dell’attore, così violando l’art. 2697 c.c., esso è inammissibile inquanto la violazione della suddetta norma si configura solo nel caso in cuiNumero registro generale 23064/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 13671/2026Data pubblicazione 11/05/2026il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’oneredella prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.Viceversa, allorquando, come si verifica nel caso de quo, il motivodeducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. risultiargomentato con la postulazione (erronea) che il vaglio delle risultanzeprobatorie abbia condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso èinammissibile: come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360, commaprimo, c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c.norma sostanziale) e, nel regime dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.oggi vigente, si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllodella valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (giustaCass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014).2.4 Quanto alla prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c., va poi ricordatoche, per dedurre ammissibilmente in sede di legittimità la violazione ditale norma, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia fondato la decisione suprove non introdotte dalle parti, bensì disposte di sua iniziativa al di fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre, essendo detta attività consentita dall'art. 116 c.p.c.2.7 In relazione alla dedotta violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.,ribadito che nel caso di specie si sono accertati sia il danno sia il nessocausale con l’inadempimento del professionista, occorre inoltreconsiderare che l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito algiudice al fine di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibileNumero registro generale 23064/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 13671/2026Data pubblicazione 11/05/2026di sindacato in sede di legittimità qualora la motivazione della decisionedia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processologico e valutativo seguito (Cass. n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831-01; Cass. n. 341 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 673601-01). Sul punto la Corted’appello, con motivazione ampia e coerente, ha innanzitutto rilevato che“il danno (da perdita di chance) nella sua esistenza ontologica è statopienamente provato dal [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato il verbale diintervento dei Vigili del Fuoco del 15 ottobre 2011, dal quale emerge undissesto statico dell’abitazione, con crollo di parte dell’intonacodell’intradosso solaio e rottura di due staffe e nel quale si dà atto cheanaloghi fenomeni erano in atto nella camera da pranzo e nel corridoio acausa di vecchie infiltrazioni di acqua. Inoltre, è stato prodotto in atti ilfascicolo di parte del giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli - SezioneDistaccata di Portici, nel quale vi sono le foto dello stato dei luoghi e laperizia di parte, descrittiva dello stato dell’immobile e dei costi per ilripristino, dettagliatamente elencati”. La Corte ha poi ritenutocorrettamente esercitato il potere di liquidazione equitativa del danno daparte del giudice di primo grado, il quale lo ha peraltro esercitato infunzione riduttiva rispetto a quanto richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] “inconsiderazione del lungo lasso di tempo trascorso che, in presenza dicompiuta prova dell’esistenza del danno, non ne consentiva una precisaquantificazione a mezzo ctu”.7. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. In virtù del principio disoccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere le spese delpresente giudizio di legittimità al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], così comeliquidate complessivamente in dispositivo.8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 23064/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 13671/2026Data pubblicazione 11/05/2026unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente lespese, che liquida in euro 3.500, oltre a 200 euro per esborsi e oltre speseforfettarie e accessori legali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi