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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 06221/2026

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11140/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del territorio e dell’ambientedella Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA] al e dell’agricoltura, dellosviluppo rurale e della p esca m editerranea , in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]Calogero, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d ’a ppello di Caltanissetta n. 240/2024 depositata il 27/01/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrent i e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 7 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] esposto al Tribunale di Caltanissetta di aver prestato servizio alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, con mansioni di operaio forestale dal 2008 e che il rapporto era proseguito anno per anno per un numero di giornate di lavoro pari a 101 e retribuzione contrattuale pari a euro 1.205,73 lordi. 2.Sulla base di questa premessa, il lavoratore ha chiesto la conversione dei contratti in un rapporto a tempo indeterminato e la condanna solidale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo e della pesca mediterranea della Regione Sicilia al risarcimento del danno equitativamente determinato in euro 40.000, nonché al pagamento di una somma di denaro pari a euro 5.000, in virtù della propria permanente disponibilità alla prestazione. 3.Nella resistenza degli Assessorati, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza dell’11 dicembre 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per omessa impugnativa nel termine di legge dell’ultimo contratto a termine concluso. 4.La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2020, ha rigettato l’originaria domanda sulla base di una diversa motivazione.

Riformando sul punto la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha osservato che i contratti non erano stati stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, ma di una normativa di carattere regionale, sicché per essi non operava la normativa nazionale sulla decadenza prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

Piuttosto, trattandosi di contratti privi della forma scritta, gli stessi dovevano considerarsi nulli, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente. 5.Proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con sentenza n. 2998 del 01 /02/2024, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado. 6.Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 240/2024, pubblicata il 27 gennaio 202 5 , ha accolto parzialmente l’originaria domanda e ha condannato i due Assessorati in solido al pagamento in favore del lavoratore di un ’ indennità di importo corrispondente a ottomensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. 7.Avverso tale sentenza le Amministrazioni regionali propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 8.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. 9.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 10.Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, legge n. 203 del 2024, 384 c.p.c. 2.Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, 18 della legge n. 300 del 1970, 8 della legge n. 604 del 1966, 36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001, direttiva 1999/70/CE, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996, art. 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 384 c.p.c. 3.Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225 del 2010, della legge n. 92 del 2010, dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 384 c.p.c. 4.I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legate tra loro se non a volte sovrapponibili, meritano di essere esaminati congiuntamente. 5.I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corte territoriale avrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 2998 del 2024, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza d’appello.

La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali, in quanto comportante una nullità radicale, produca i soli effetti di cui all’art.2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusività della loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell’abuso.

Il compito del giudice del rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello di liquidare il danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma anche quello di affrontare tutte le questioni precedentemente assorbite, e precisamente “se si tratti di attività stagionali, se l’intervallo temporale tra un contratto e l’altro sia tale da non poterli considerare "successivi", se sia trascorso un tempo sufficiente a determinare la decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine, ecc.”(pag. 11 del ricorso). 6.Aver omesso l’esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata. 7.Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello ius superveniens costituito dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti. 8.Da un lato, avrebbe trascurato un’altra normativa sopravvenuta, anch’essa applicabile nel giudizio di rinvio, precisamente quella contenuta nell’art. 11 della legge n. 203 del 2024, la quale avrebbe chiarito «in modo definitivo e retroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ... la stagionalità degli operai addetti alle attività di spegnimento incendi boschivi in Sicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamate e date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivoglia comparabilità con altre categorie di lavoratori»(pag. 19-20 del ricorso). 9.Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli Operai forestali (OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche in ordine alla liquidazione del danno comunitario.

Il d.l. n. 131 del 2024, nel modificare l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell’innalzare la forbice entro la quale calcolare il danno comunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allo stesso tempo escluso l’applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla Regione Sicilia.

Afferma il ricorso a pag. 25 che il nuovo art. 36, comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientranti nell’atto di programmazione (cd.

PIAO), strumento che la Regione non usa per assumere gli OTD, applicando invece la procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

10. Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 2998 del 2024.

11. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.

12. In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 2998 del 2024, avendo presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7091, Sez. 3, 22/08/2018, n. 20887, Sez. 5, 16/10/2015, n. 20981).

13. Ora, nel caso in esame, la sentenza n. 2998 del 2024 non ha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenza d’appello, non determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindi nell’elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittima reiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina euro unitaria» (pag. 6 della sentenza).

14. Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d’appello e nell’enunciare il principio di diritto (pagg. 11-12), la sentenza ha con chiarezza ribadito l’accertamento dell’abuso da parte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l ’ esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 –non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».

15. La sentenza n. 2998 del 2024, dunque, lungi dal trascurare la carenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausola antiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.

16. Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandando comunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti.

17. Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato da questa Corte e successivamente modificato dal legislatore.

18. Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale la sentenza n. 2998del 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione.

19. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse con il primo motivo.

20. La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l ’ abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato il costante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniensconcernente i criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanzadi norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es.

Cass., Sez. 1, 26/05/2006, n. 12625, o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, 10/05/2016, n. 9367).

21. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest’ultima avesse voluto dare per accertato l’abuso, avrebbe potuto decidere nel merito exart. 384, secondo comma, c.p.c.

22. La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solo la quantificazione del danno nell’intervallo fissato dalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità.

D’altro canto,va evidenziato che secondo l’orientamento espresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del 13 marzo 2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione).

23. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – e dunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare “successivi” i contratti nella specie conclusi e quello della decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsi definitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioni riguardanti l’accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nella sentenza rescindente, che costituiscono presupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni.

24. Una volta appurata la conformità della sentenza impugnata al principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo ius superveniens.

25. I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dal giudice «nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto», così di fatto aumentando l’ammontare dell’indennità rispetto a quella prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 2016.

26. La sentenza impugnata ha - come detto - applicato, in sede di rinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di tale modifica, l’art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia.

27. L ’ assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell ’ art. 36, comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica.

28. Dal punto di vista soggettivo, l ’ art. 36, comma 5, continua dunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

29. Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporre unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla procedura di assunzione e alla programmazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] di Attività e Organizzazione (PIAO).

L’unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametri del danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass.

SSUU n. 5072 del 2016) nell’art. 32 dellalegge n. 183 del 2010 (e poi nell’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificato direttamente nell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto.

30. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia della disciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» (Corte Cost. n. 25del 2021).

31. L ’ altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Corte territoriale in quanto idoneo a privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 2998 del 2024 –è dato dall’art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazione autentica dell’art.21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione di stagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia.

32. I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale norma sopravvenuta costituiscaun errore di diritto della sentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe di essere cassata.

33. La tesi non può essere condivisa.

34. Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso che il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa.

35. Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai fini dell’applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altre basi.

36. Il ricorso va in conclusione rigettato.

37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

38. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte degli Assessorati ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, in quanto tale obbligo non può trovare applicazione nei confronti degli Assessorati della Regione Siciliana che, medianteil meccanismo della prenotazione a debito, sono esentati dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18511).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna le p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11140/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del territorio e dell’ambientedella Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA] al e dell’agricoltura, dellosviluppo rurale e della p esca m editerranea , in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]Calogero, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d ’a ppello di Caltanissetta n. 240/2024 depositata il 27/01/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrent i e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 7 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] esposto al Tribunale di Caltanissetta di aver prestato servizio alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, con mansioni di operaio forestale dal 2008 e che il rapporto era proseguito anno per anno per un numero di giornate di lavoro pari a 101 e retribuzione contrattuale pari a euro 1.205,73 lordi. 2.Sulla base di questa premessa, il lavoratore ha chiesto la conversione dei contratti in un rapporto a tempo indeterminato e la condanna solidale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo e della pesca mediterranea della Regione Sicilia al risarcimento del danno equitativamente determinato in euro 40.000, nonché al pagamento di una somma di denaro pari a euro 5.000, in virtù della propria permanente disponibilità alla prestazione. 3.Nella resistenza degli Assessorati, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza dell’11 dicembre 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per omessa impugnativa nel termine di legge dell’ultimo contratto a termine concluso. 4.La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2020, ha rigettato l’originaria domanda sulla base di una diversa motivazione. Riformando sul punto la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha osservato che i contratti non erano stati stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, ma di una normativa di carattere regionale, sicché per essi non operava la normativa nazionale sulla decadenza prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Piuttosto, trattandosi di contratti privi della forma scritta, gli stessi dovevano considerarsi nulli, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente. 5.Proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con sentenza n. 2998 del 01 /02/2024, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado. 6.Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 240/2024, pubblicata il 27 gennaio 202 5 , ha accolto parzialmente l’originaria domanda e ha condannato i due Assessorati in solido al pagamento in favore del lavoratore di un ’ indennità di importo corrispondente a ottomensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. 7.Avverso tale sentenza le Amministrazioni regionali propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 8.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. 9.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 10.Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, legge n. 203 del 2024, 384 c.p.c. 2.Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, 18 della legge n. 300 del 1970, 8 della legge n. 604 del 1966, 36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001, direttiva 1999/70/CE, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996, art. 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 384 c.p.c. 3.Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225 del 2010, della legge n. 92 del 2010, dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 384 c.p.c. 4.I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legate tra loro se non a volte sovrapponibili, meritano di essere esaminati congiuntamente. 5.I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corte territoriale avrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 2998 del 2024, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza d’appello. La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali, in quanto comportante una nullità radicale, produca i soli effetti di cui all’art.2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusività della loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell’abuso. Il compito del giudice del rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello di liquidare il danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma anche quello di affrontare tutte le questioni precedentemente assorbite, e precisamente “se si tratti di attività stagionali, se l’intervallo temporale tra un contratto e l’altro sia tale da non poterli considerare "successivi", se sia trascorso un tempo sufficiente a determinare la decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine, ecc.”(pag. 11 del ricorso). 6.Aver omesso l’esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata. 7.Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello ius superveniens costituito dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti. 8.Da un lato, avrebbe trascurato un’altra normativa sopravvenuta, anch’essa applicabile nel giudizio di rinvio, precisamente quella contenuta nell’art. 11 della legge n. 203 del 2024, la quale avrebbe chiarito «in modo definitivo e retroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ... la stagionalità degli operai addetti alle attività di spegnimento incendi boschivi in Sicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamate e date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivoglia comparabilità con altre categorie di lavoratori»(pag. 19-20 del ricorso). 9.Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli Operai forestali (OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche in ordine alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n. 131 del 2024, nel modificare l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell’innalzare la forbice entro la quale calcolare il danno comunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allo stesso tempo escluso l’applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla Regione Sicilia. Afferma il ricorso a pag. 25 che il nuovo art. 36, comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientranti nell’atto di programmazione (cd. PIAO), strumento che la Regione non usa per assumere gli OTD, applicando invece la procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16. 10. Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 2998 del 2024. 11. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. 12. In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 2998 del 2024, avendo presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7091, Sez. 3, 22/08/2018, n. 20887, Sez. 5, 16/10/2015, n. 20981). 13. Ora, nel caso in esame, la sentenza n. 2998 del 2024 non ha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenza d’appello, non determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindi nell’elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittima reiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina euro unitaria» (pag. 6 della sentenza). 14. Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d’appello e nell’enunciare il principio di diritto (pagg. 11-12), la sentenza ha con chiarezza ribadito l’accertamento dell’abuso da parte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l ’ esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 –non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE». 15. La sentenza n. 2998 del 2024, dunque, lungi dal trascurare la carenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausola antiabusiva contenuta nell’Accordo quadro. 16. Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandando comunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti. 17. Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato da questa Corte e successivamente modificato dal legislatore. 18. Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale la sentenza n. 2998del 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione. 19. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse con il primo motivo. 20. La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l ’ abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001). Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato il costante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniensconcernente i criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanzadi norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es. Cass., Sez. 1, 26/05/2006, n. 12625, o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, 10/05/2016, n. 9367). 21. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest’ultima avesse voluto dare per accertato l’abuso, avrebbe potuto decidere nel merito exart. 384, secondo comma, c.p.c. 22. La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solo la quantificazione del danno nell’intervallo fissato dalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità. D’altro canto,va evidenziato che secondo l’orientamento espresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del 13 marzo 2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione). 23. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – e dunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare “successivi” i contratti nella specie conclusi e quello della decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsi definitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioni riguardanti l’accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nella sentenza rescindente, che costituiscono presupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni. 24. Una volta appurata la conformità della sentenza impugnata al principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo ius superveniens. 25. I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dal giudice «nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto», così di fatto aumentando l’ammontare dell’indennità rispetto a quella prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 2016. 26. La sentenza impugnata ha - come detto - applicato, in sede di rinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di tale modifica, l’art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia. 27. L ’ assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell ’ art. 36, comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica. 28. Dal punto di vista soggettivo, l ’ art. 36, comma 5, continua dunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 29. Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporre unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla procedura di assunzione e alla programmazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] di Attività e Organizzazione (PIAO). L’unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametri del danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016) nell’art. 32 dellalegge n. 183 del 2010 (e poi nell’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificato direttamente nell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto. 30. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia della disciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» (Corte Cost. n. 25del 2021). 31. L ’ altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Corte territoriale in quanto idoneo a privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 2998 del 2024 –è dato dall’art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazione autentica dell’art.21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione di stagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia. 32. I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale norma sopravvenuta costituiscaun errore di diritto della sentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe di essere cassata. 33. La tesi non può essere condivisa. 34. Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso che il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. 35. Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai fini dell’applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altre basi. 36. Il ricorso va in conclusione rigettato. 37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 38. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte degli Assessorati ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, in quanto tale obbligo non può trovare applicazione nei confronti degli Assessorati della Regione Siciliana che, medianteil meccanismo della prenotazione a debito, sono esentati dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18511). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna le p