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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40738/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11976/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio moti- vazionale, sub specie di travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, in particolare per la genericità della testimonianza del finanziere escusso, non bastevole a dimostrare che le attestazioni presentate siano frutto di una mera svista, tenuto conto che sono state allegate delle dichiarazioni ISEE da cui si evinceva chiaramente il ben diverso ammontare dei redditi e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, quanto al primo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, ed entrambi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono peraltro manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provve- dimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come il Mosca, in due distinte istanze di ammissione, presentate a distanza di tre mesi l'una dall'altra, la prima nel dicembre 2015 e la seconda nel marzo 2016, ma entrambe aventi come anno di riferimento i redditi percepiti nell'anno 2014, ha indicato redditi diversi e possidenze diverse.

Nell'istanza del 2015 egli, infatti, di- chiara di avere percepito nel 2014 un reddito pari a C 188,24 e di non godere di diritti reali su beni immobili; nell'istanza del 2016, per contro, egli dichiara di avere percepito nel 2014 un reddito pari a C 7.000,00 e di essere proprietario di un terreno sito in Fumari.

Per contro, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, e riferiti in dibattimento dall'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], è emerso ancora, che l'odierno ricorrente era titolare, sia pure pro quota, di altri 4 terreni siti nel comune di Fumari, e che era titolare dell'omonima ditta individuale per N. 11976/2022 R.G. l'esercizio di attività di impresa.

Ed è risultato altresì che nel 2014 il Mosca ha effettuato acquisti nel campo dell'edilizia per un totale ricostruito te "spesometro integrato" pari a C 34.560,00.

Infine, dalla visura "sintetico VUC" dell'Agenzia delle Entrate è stato accertato che il Mosca, nell'anno 2014, ha sostenuto C 2663,00 per ricariche telefoniche e C 1.029,00 per utenza gas.

Del tutto logica appare allora la conclusione dei giudici del gravame del merito di avere ritenuto del tutto destituita di fondamento l'ascrivibilità della condotta dell'imputato a negligenza, con conseguente mancanza dell'elemento soggettivo, non potendo evidentemente sostenersi la buona fede di un imputato il quale, a distanza di appena tre mesi, ha presentato due distinte istanze di ammissione, del tutto differenti l'una dall'altra, e indicato redditi percepiti e diritti di proprietà go- duti inconciliabili, fatto questo che dà piena contezza della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la non occasionalità della condotta, atteso che il Mosca ha commesso lo stesso imputato per due volte nel breve volgere di tre mesi ed ha già goduto di un decreto di archiviazione ex art. 131bis cod, pen. per il medesimo reato commesso il 26.8.2016.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un, n. 13681 del 25;2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei N. 11976/2022 R.G. motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11976/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio moti- vazionale, sub specie di travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, in particolare per la genericità della testimonianza del finanziere escusso, non bastevole a dimostrare che le attestazioni presentate siano frutto di una mera svista, tenuto conto che sono state allegate delle dichiarazioni ISEE da cui si evinceva chiaramente il ben diverso ammontare dei redditi e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, quanto al primo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, ed entrambi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono peraltro manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provve- dimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come il Mosca, in due distinte istanze di ammissione, presentate a distanza di tre mesi l'una dall'altra, la prima nel dicembre 2015 e la seconda nel marzo 2016, ma entrambe aventi come anno di riferimento i redditi percepiti nell'anno 2014, ha indicato redditi diversi e possidenze diverse. Nell'istanza del 2015 egli, infatti, di- chiara di avere percepito nel 2014 un reddito pari a C 188,24 e di non godere di diritti reali su beni immobili; nell'istanza del 2016, per contro, egli dichiara di avere percepito nel 2014 un reddito pari a C 7.000,00 e di essere proprietario di un terreno sito in Fumari. Per contro, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, e riferiti in dibattimento dall'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA], è emerso ancora, che l'odierno ricorrente era titolare, sia pure pro quota, di altri 4 terreni siti nel comune di Fumari, e che era titolare dell'omonima ditta individuale per N. 11976/2022 R.G. l'esercizio di attività di impresa. Ed è risultato altresì che nel 2014 il Mosca ha effettuato acquisti nel campo dell'edilizia per un totale ricostruito te "spesometro integrato" pari a C 34.560,00. Infine, dalla visura "sintetico VUC" dell'Agenzia delle Entrate è stato accertato che il Mosca, nell'anno 2014, ha sostenuto C 2663,00 per ricariche telefoniche e C 1.029,00 per utenza gas. Del tutto logica appare allora la conclusione dei giudici del gravame del merito di avere ritenuto del tutto destituita di fondamento l'ascrivibilità della condotta dell'imputato a negligenza, con conseguente mancanza dell'elemento soggettivo, non potendo evidentemente sostenersi la buona fede di un imputato il quale, a distanza di appena tre mesi, ha presentato due distinte istanze di ammissione, del tutto differenti l'una dall'altra, e indicato redditi percepiti e diritti di proprietà go- duti inconciliabili, fatto questo che dà piena contezza della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con la non occasionalità della condotta, atteso che il Mosca ha commesso lo stesso imputato per due volte nel breve volgere di tre mesi ed ha già goduto di un decreto di archiviazione ex art. 131bis cod, pen. per il medesimo reato commesso il 26.8.2016. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un, n. 13681 del 25;2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei N. 11976/2022 R.G. motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci
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