CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32820/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABRIZIO VANORIOil [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del codifensore.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava lasentenza con cui il Tribunale di Velletri, in data 1.10.2020 aveva condannatoZeppieri Fabrizio alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre alrisarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, inrelazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarottafraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità diamministratore di fatto della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita dalTribunale di Velletri in data 20.5.2013.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento: 1) al ritenuto ruolo di amministratoredi fatto svolto dall’imputato , che i giudici di merito hanno desunto da una pluralitàdi elementi (deposizione dei testi escussi in dibattimento; emissione di un assegnodi 50.000,00 euro in favore di altra società che la corte territoriale, sulla base diun ragionamento logico attribuisce al ricorrente, non essendo stato possibileindentificarne il firmatario; continuità aziendale tra la fallita e la nuova società“[OSCURATO:SOCIETA].”, di cui era amministratore il padre dell’imputato; rinvenimento pressola nuova società di due macchinari appartenenti alla vecchia società, che eranostati acquistati dalla società Aisha, di cui era amministratore il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto meratesta di legno della fallita, e poi venduti da quest’ultima alla nuova “[OSCURATO:SOCIETA].”)che il ricorrente non ritiene idonei a dimostrare il ruolo di amministratore di fattodella società fallita attribuitogli dai giudici di merito; 2) al travisamento della provain ordine al protesto notarile del 16.3.2011 in cui si dà atto che il firmatariodell’assegno di 50.000,00 euro in precedenza indicato non è lo [OSCURATO:PERSONA], ma ilPace, nella sua qualità di amministratore di diritto della fallita; all’intervenutacessione delle quote della fallita da parte del ricorrente prima dell’emissione delsuddetto assegno; alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato amministratore dellasocietà “Aisha”; 3) alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale perprocedere all’espletamento di una consulenza tecnica, che accerti l’identità delfirmatario dell’assegno in precedenza indicato; 4) alla mancata dimostrazione deldolo specifico per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; 5) al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenzasulla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 219, co. 2, l. fall., e dellacircostanza attenuante di cui all’art. 219, co. 3, l. fall.Con memoria e conclusioni scritte del 5.5.206, il difensore di fiducia e procuratorespeciale della costituita parte civile “[OSCURATO:SOCIETA].”, creditore privilegiato dellasocietà fallita, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la conferma della sentenza oggetto diricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel gradodalla suddetta parte civile, come da allegata nota spese.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.3.1. Va, innanzitutto, ribadito, in ordine ai motivi di impugnazione sintetizzati neinumeri da 1) a 4) nelle pagine precedenti, il consolidato principio, secondo cui nelgiudizio presso la Corte di Cassazione, non è consentito invocare, come fatto dalloZeppieri, una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarneproprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo allaCorte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteridella Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di Cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti delladecisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, inquest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti internidel giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482, pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507).In quest'ottica si collocano anche le pronunce secondo le quali, pur a seguito dellamodifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n.46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento delfatto, che rappresenta il vero oggetto dei motivi di ricorso articolati dallo [OSCURATO:PERSONA],stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007,Casavola e altri, Rv. 238215).Sotto altro profilo va, inoltre, riaffermato il tradizionale insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, alla luce del quale ove ricorra, come nella fattispecieche ci occupa, un caso di “doppia conforme", che si verifica quando la sentenzadi appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado,sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpodecisionale (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), lapossibilità di eccepire il vizio di travisamento della prova incontra un ulteriorelimite.In tale ipotesi, infatti, resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazioneper inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a dire per travisamentodella prova, se non nelle ipotesi di mancato esame di temi probatori decisivi,ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (cfr. Sez. 5,n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv.263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967) o di quelle in cui il giudicedi appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbiarichiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambii giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanzeprobatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza daimporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorioacquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155),spettando al ricorrente rappresentare, con specifica deduzione, che il datoprobatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto comeoggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr.Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).Al di fuori di tali binari, resta pertanto precluso il rilievo del vizio di motivazionesecondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso diadeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendioprobatorio.Va, infine, ribadito, essendo frequente nel ricorso dell’imputato la doglianza dellamancata considerazione dei rilievi difensivi da parte della corte territoriale, che,come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibileorientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione (compreso ilgiudice di legittimità, dunque) non richiede necessariamente che egli forniscaspecifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni,osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorsogiustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra diaver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre talecondizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello (o con il ricorso percassazione) ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devonoritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, conconseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazionedi cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr., in questo senso, Sez. 1, n.37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593).Al riguardo si osserva come tale orientamento sia conforme a quanto sostenutocon costante orientamento dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha avutomodo di puntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, unarisposta dettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti, né è necessariomotivare dettagliatamente su delle eccezioni o argomenti manifestamenteinfondati.Per soddisfare le esigenze di difesa è sufficiente, infatti, dare una risposta, sìspecifica ed esplicita, ma comunque globale e, trattandosi di giurisdizione disecondo grado, è ben possibile ricorrere ai motivi della decisione di primo gradonella misura in cui la stessa sia motivata in fatto ed in diritto (cfr., ex plurimis,Corte EDU 19 aprile 1994, Van de Hurk c. Olanda; Corte EDU 9 marzo 1999, SAImmeuble [OSCURATO:PERSONA] c. Francia; Corte EDU 10 dicembre 2002, Latournerie c.Il ricorrente dimostra di non avere sufficientemente meditato i richiamati principielaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorsoper cassazione, a fronte di una motivazione con cui il giudice di secondo grado hafornito risposta a tutti i rilievi difensivi, seguendo un esaustivo percorsoargomentativo, logicamente coerente.In particolare la Corte territoriale ha evidenziato le ragioni per cui lo [OSCURATO:PERSONA] deveritenersi avere svolto il ruolo di amministratore di fatto della società fallita,essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle dichiarazionidei testi escussi, come egli, socio di maggioranza con il 70% delle quote sociali,dunque portatore di un interesse concreto alle sorti economiche dell’impresa, nonsi occupasse solo degli aspetti tecnici, ma anche di quelli organizzativi ecommerciali, come emerge significativamente, tra le altre, dalla circostanza chefu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad avere “chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] di sostituire un ordine di mercigià effettuato a nome della fallita e di riferirlo alla nuova società [OSCURATO:SOCIETA].,specificando che la sede di consegna sarebbe rimasta la stessa e che avrebberodovuto continuare a far riferimento allo stesso per qualsiasi questione”.[OSCURATO:PERSONA], in definitiva, era il vero dominus della società fallita, tanto da essereindicato nella carta intestata della suddetta società come referente per tutti isettori societari e da impegnarsi a risolvere i problemi che erano emersi quandoaveva iniziato a manifestarsi lo stato di insolvenza della società, che non era piùin grado di pagare le merci ricevute dai fornitori.In questo contesto non appare assumente valore decisivo la vicenda dell’assegnoemesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dalla società fallita in favore della “[OSCURATO:SOCIETA]” perun importo di 50.000,00 euro a garanzia dei debiti accumulati, che la Corte diappello, con motivazione certo non manifestamente illogica o contraddittoria,riconduce all’imputato pur essendo stato sottoscritto con firma illeggibile,individuando nel ricorrente l’unico soggetto che in quel momento aveva di fatto lagestione societaria della fallita, in quanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratoredi diritto sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva svolto il ruolo di mero ragioniere ocollaboratore, in posizione subordinata al ricorrente, non era più amministratoredella società, mentre il nuovo amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA] nonrisultava avere svolto alcuna attività gestoria per la fallita.Il ricorrente propone al riguardo una versione alternativa, sostenendo chel’assegno sarebbe stato emesso nel 2009, come comprovato da una lettera diaccompagnamento recante la data del 2009, ritenuta dal giudice di appelloerroneamente apposta, a garanzia dei debiti contratti dalla fallita esuccessivamente “bancato” dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” al fine di costituire in proprio favoreper la successiva domanda di fallimento e su questo assunto insiste per larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale allo scopo di effettuare una periziacalligrafica per accertare chi sia stato l’effettivo firmatario dell’assegno,evidenziando come non possa identificarsi nello [OSCURATO:PERSONA], in quanto, da un lato,quest’ultimo alla data della presunta consegna del titolo non era più socio dellafallita, avendo ceduto le sue quote in data 16.11.2011; dall’altro, il titolo era statoprotestato in data 16.3.2012 con atto notarile, in cui il firmatario era statoindividuato nella persona del [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, come appare evidente, di rilievi di fatto, che non tengono conto di alcunielementi che rendono privi di pregio la tesi difensiva.In particolare, sarebbe risultato del tutto inutile accertare la corrispondenza graficatra la scrittura della data e la compilazione dell’assegno (cfr. p. 23 del ricorso),perché, come si evince dalla copia del titolo, allegata al ricorso, la data diemissione non è scritta a mano, ma stampigliata, mentre il protesto è stato elevatodal notaio sulla base dell’informazione ricevuta dal funzionario della banca cheaveva accertato la mancanza di fondi, individuando come firmatario dell’assegno,in tutta evidenza, chi risultava essere l’amministratore di diritto della società fallitaal momento dell’apertura del conto corrente ormai incapiente, senza svolgerealcun accertamento al riguardo, senza tacere che anche la dismissione delle quotedi una società ormai in crisi non determinava certo il venir meno dei compiti edelle responsabilità che gravavano sull’imputato quale amministratore di fatto.In ogni caso, ove anche si volesse escludere la riferibilità di tale assegno alricorrente, non per questo verrebbe meno il valore delle altre risultanzeprocessuali, che hanno consentito alla Corte territoriale di affermarne il ruolo diamministratore di fatto della società fallita, che, in fondo, a ben vedere emergeanche dalla missiva di accompagnamento datata 2009, in cui si faceva comunqueriferimento ad accordi telefonici intercorsi tra lo [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:SOCIETA]”.Nel resto le argomentazioni difensive volte a contestare la continuità aziendale trala vecchia e la nuova società, sul trasferimento dei beni, sul ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA],non solo appaiono versati in fatto, ma non scalfiscono il cuore della decisione giàevidenziato dal Tribunale: il mancato rinvenimento dei beni in possesso dellasocietà sulla base del bilancio depositato del 31.12.2008 (immobilizzazionimateriali e immateriali; rimanenza finale di merci), della cui destinazione non èstato possibile rinvenire traccia, né giustificazione da parte dell’imputato, anche inragione della completa assenza delle scritture contabiliPuò, dunque, affermarsi che la decisione della Corte territoriale appare del tuttoconforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,secondo cui in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della societàfallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggettol'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordineoggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti icomportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (cfr. per tutte Sez. 5, n.39593 del 20/05/2011, Rv. 250844 – 01).La sentenza oggetto di ricorso risulta del pari conforme al costante insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale il mancato rinvenimentoall'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce validapresunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che ne sia accertata, comenel caso in esame la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni oex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5,n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812).Dotata di intrinseca coerenza logica, al riguardo, appare l’affermazione della Corteterritoriale, secondo cui la continuità aziendale tra la società fallita e la “[OSCURATO:SOCIETA].”,messa in evidenza dal fatto che quest’ultima aveva la stessa sede sociale, ilmedesimo oggetto sociale e gli stessi dipendenti della fallita, oltre ad esseresempre riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], rende evidente come il disegnodell’imputato fosse stato quello di abbandonare al suo destino la “RC SerbatoiS.r.l.” per continuare la sua attività in una nuova compagine sociale non oneratada debiti.Identiche considerazioni valgono per il concorrente delitto di bancarottafraudolenta documentale specifica, contestato al prevenuto.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarottadocumentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenutadella contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recarepregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5,n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi(cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.279838).Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentalespecifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del cetocreditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dallafinalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto).Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza deldolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dologenerico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possonocoincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisatale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degliaffari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsidipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado diilluminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso dellabancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza chel’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecarepregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolentadocumentale generica.Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievofondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicendeOrbene la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione sul punto,evidenziando, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alleragioni del ceto creditorio si deduca in tutta evidenza sulla base dell’accertatacondotta distrattiva che era interesse dell’imputato non emergesse (cfr., in questosenso, Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 2228 del04/11/2022, Rv. 283983), per potere continuare indenne a svolgere la propriaInammissibili appaiono il quinto e il sesto motivo di ricorso, in quanto, come èstato opportunamente evidenziato, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questioneche non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anchela generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione, come avvenuto nel caso in esame con riferimento ai motivi attinentialla dosimetria della pena proposti in appello dalla difesa dell’imputato (cfr. Sez.2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e dellasomma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dellacircostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, nonconsente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delleevidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, n. 186 del13.6.2000).L’imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidanoin complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro3686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]