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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34569/2026

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appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta daoperazioni dolose a lui ascritto, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con ilpresidente del consiglio di amministrazione (nelle more deceduto), qualevicepresidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] spa, dichiaratafallita il 7 gennaio 2014.Le operazioni dolose sono consistite nella cessione di un ramo di azienda allaIdea [OSCURATO:SOCIETA], nonché nella sistematica omissione del versamento delleimposte e dei contributi previdenziali “quantomeno” nel periodo 2011-2013.2.

Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo due motivi.2.1.

Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilitàdel reato in contestazione avuto riguardo alle due modalità espressiveconcretamente individuate.2.1.1.

Circa la cessione di ramo di azienda, rimane privo di risposta il motivodi appello che aveva evidenziato come il negozio non fosse pregiudizievole per lafallita e come difettasse il nesso causale tra condotta ed evento, escluso dallostesso curatore del fallimento.2.1.2.

In merito alle violazioni fiscali, la sentenza impugnata non si èconfrontata con le censure sollevate dalla difesa, volte ad evidenziare: l’assenzadi esposizioni debitorie per gli anni 2008-2010; la riferibilità del debito per l’anno2011 a sanzioni irrogate per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti(oggetto di contenzioso); l'esiguità dei versamenti omessi nelle annualità 2012 e2013.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulleragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine a operazioni compiutedal Presidente del consiglio di amministrazione.3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.Il Procuratore generale ha depositato una memoria, rassegnando leconclusioni in epigrafe trascritte.Il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarottafraudolenta da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte,legge fall.), commesso con due distinte modalità: cessione di ramo di azienda edevasione fiscale.Rispetto alle aggravanti contestate, il Tribunale ha riconosciuto quella dei "piùfatti" di bancarotta (art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.), ma non quelladell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primocomma, legge fall.).

Seppure l'esclusione di tale seconda aggravante non vengaesplicitata nel dispositivo, la motivazione della sentenza di primo grado dà contodel riconoscimento della sola prima aggravante (che non è ad effetto speciale equindi non rileva a fini prescrizionali), la quale viene posta in bilanciamento con lecircostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti (cfr. pagg. 14 e 15 sentenzadi primo grado).Il punto della decisione non risulta impugnato dalla parte pubblica e, pertanto,su di esso si è formata una preclusione.3.

Il primo motivo è fondato.3.1.

Occorre individuare gli elementi costitutivi del delitto di bancarottafraudolenta da operazioni dolose.L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi dibancarotta fraudolenta c.d.

"impropria", addebitabile a componenti degli organigestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori.Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche lapunibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l.fall.Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se:1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anchese non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però,l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzionefornitane dal legislatore.In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimentocagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuocodel dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo devesorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, commasecondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ognicomportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori checostituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge eche abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove lanozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto dimaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv.247313-01, 247314-01).La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie inrassegna si trae, come anticipato, dal confronto con l'altra ipotesi delittuosacontenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall.Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa"del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato,disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesi dellabancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipicavoluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la societàal fallimento, quale evento non voluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche aldissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione delrischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato», così Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non ancheil dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] RisparmioDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01).In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che,concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in undetermini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condottaantidoverosa.Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 - 01).3.2.

Rispetto all'operazione di cessione di ramo di azienda, sembra sfuggirela distinzione tra bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarottafraudolenta patrimoniale.Come già anticipato, la nozione di "operazione dolosa" richiama una modalitàdi pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosadel soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturaleriscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (cfr. Sez. 5, n. 12945del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014,Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diRieti s.p.a., Rv. 247314).E allora, se il rimprovero mosso all’imputato si riduce a quello di aver distrattol'azienda, mascherando il depauperamento attraverso la stipula di un contratto dicessione, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificareil fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinatodisposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall.,risolvendosi la contestazione in quella di aver dissipato le risorse della società inassenza di qualsiasi interesse per la stessa, ferma restando la necessità diverificare con valutazione ex ante la concreta pericolosità di quella cheassumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa (Sez. 5, n. 12945del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071).Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarottaimpropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: ilprimo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali dacreare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza cheabbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamenteintervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose chenon costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi innesso eziologico con il dissesto (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017,Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142;Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022,D'Ambrosi, Rv. 282396).Tale prospettiva, che rientra nei poteri di “definizione giuridica del fatto”spettanti anche di ufficio alla Corte di appello ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen.,è stata completamente ignorata e, richiedendo comunque una verifica anche dicomponenti fattuali e valutative, deve essere rimessa al giudice di merito.3.3.

Rispetto all'omesso versamento fiscale, dalla sentenza impugnata nonemergono, con sufficiente chiarezza, le connotazioni oggettive e soggettive deldelitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "operazioni dolose" possonoanche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consisterenel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissivaproduttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse perl'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte econtributi previdenziali, costituisce comportamento rilevante come sceltaimprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima eirrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimentodella società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997;Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).Va tuttavia tenuto presente che l'incriminazione di cui si tratta non intendesanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di talicomportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, esempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose,ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate allasistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n.26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Di conseguenza, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato,occorre che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare delpotere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile intermini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento e sidimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni siaccompagni la prevedibilità "in concreto" (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Baldini, Rv. 288351 - 01) del dissesto come effetto della condotta antidoverosa(ex multis Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).Nulla di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata, che si fonda suaffermazioni generiche, del tutto sganciata da una verifica concreta circa laricorrenza degli elementi qualificanti la fattispecie in rassegna.4.

È fondato anche il secondo motivo.La sentenza impugnata non lascia comprendere a quale titolo il ricorrente,vicepresidente del Consiglio di amministrazione della fallita, sia chiamato arispondere delle condotte in rassegna.Non viene spiegato, infatti, se l'imputato sia l’autore materiale delle condottedolose, o sia il concorrente morale (come ispiratore, determinatore), oppure siaresponsabile delle stesse a titolo omissivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma,cod. pen.Premessa necessaria, dato che ciascuna delle ridette ipotesi concorsuali haconnotazioni proprie che plasmano, con diversità di caratteri, il piano probatorio el'impianto motivazionale.5.

Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata devedunque essere annullata con rinvio.Come chiarito al paragrafo 2, non può tenersi conto dell'effetto sul terminedovuto alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, primocomma, legge fall., perché non riconosciuta.Non è, però, decorso il termine massimo di prescrizione, che è pari ad annidodici e mesi sei, cui si aggiunge un periodo di sospensione pari, almeno, a 105giorni per il rinvio dell'udienza dal 16 novembre 2021 al 1 marzo 2022 per adesionedei difensori all'astensione collettiva dalle udienze; così da giungere al 20 ottobre2026.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Firenze.Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta daoperazioni dolose a lui ascritto, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con ilpresidente del consiglio di amministrazione (nelle more deceduto), qualevicepresidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] spa, dichiaratafallita il 7 gennaio 2014.Le operazioni dolose sono consistite nella cessione di un ramo di azienda allaIdea [OSCURATO:SOCIETA], nonché nella sistematica omissione del versamento delleimposte e dei contributi previdenziali “quantomeno” nel periodo 2011-2013.2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo due motivi.2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta configurabilitàdel reato in contestazione avuto riguardo alle due modalità espressiveconcretamente individuate.2.1.1. Circa la cessione di ramo di azienda, rimane privo di risposta il motivodi appello che aveva evidenziato come il negozio non fosse pregiudizievole per lafallita e come difettasse il nesso causale tra condotta ed evento, escluso dallostesso curatore del fallimento.2.1.2. In merito alle violazioni fiscali, la sentenza impugnata non si èconfrontata con le censure sollevate dalla difesa, volte ad evidenziare: l’assenzadi esposizioni debitorie per gli anni 2008-2010; la riferibilità del debito per l’anno2011 a sanzioni irrogate per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti(oggetto di contenzioso); l'esiguità dei versamenti omessi nelle annualità 2012 e2013.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulleragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine a operazioni compiutedal Presidente del consiglio di amministrazione.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.Il Procuratore generale ha depositato una memoria, rassegnando leconclusioni in epigrafe trascritte.Il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarottafraudolenta da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte,legge fall.), commesso con due distinte modalità: cessione di ramo di azienda edevasione fiscale.Rispetto alle aggravanti contestate, il Tribunale ha riconosciuto quella dei "piùfatti" di bancarotta (art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.), ma non quelladell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primocomma, legge fall.). Seppure l'esclusione di tale seconda aggravante non vengaesplicitata nel dispositivo, la motivazione della sentenza di primo grado dà contodel riconoscimento della sola prima aggravante (che non è ad effetto speciale equindi non rileva a fini prescrizionali), la quale viene posta in bilanciamento con lecircostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti (cfr. pagg. 14 e 15 sentenzadi primo grado).Il punto della decisione non risulta impugnato dalla parte pubblica e, pertanto,su di esso si è formata una preclusione.3. Il primo motivo è fondato.3.1. Occorre individuare gli elementi costitutivi del delitto di bancarottafraudolenta da operazioni dolose.L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi dibancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organigestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori.Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche lapunibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l.fall.Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se:1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anchese non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però,l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzionefornitane dal legislatore.In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimentocagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuocodel dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo devesorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, commasecondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ognicomportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori checostituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge eche abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove lanozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto dimaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv.247313-01, 247314-01).La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie inrassegna si trae, come anticipato, dal confronto con l'altra ipotesi delittuosacontenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall.Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa"del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato,disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesi dellabancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipicavoluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la societàal fallimento, quale evento non voluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche aldissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione delrischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non ancheil dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] RisparmioDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01).In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che,concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in undetermini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condottaantidoverosa.Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 - 01).3.2. Rispetto all'operazione di cessione di ramo di azienda, sembra sfuggirela distinzione tra bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarottafraudolenta patrimoniale.Come già anticipato, la nozione di "operazione dolosa" richiama una modalitàdi pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosadel soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturaleriscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (cfr. Sez. 5, n. 12945del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014,Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diRieti s.p.a., Rv. 247314).E allora, se il rimprovero mosso all’imputato si riduce a quello di aver distrattol'azienda, mascherando il depauperamento attraverso la stipula di un contratto dicessione, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificareil fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinatodisposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall.,risolvendosi la contestazione in quella di aver dissipato le risorse della società inassenza di qualsiasi interesse per la stessa, ferma restando la necessità diverificare con valutazione ex ante la concreta pericolosità di quella cheassumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa (Sez. 5, n. 12945del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071).Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarottaimpropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: ilprimo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali dacreare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza cheabbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamenteintervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose chenon costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi innesso eziologico con il dissesto (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017,Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142;Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022,D'Ambrosi, Rv. 282396).Tale prospettiva, che rientra nei poteri di “definizione giuridica del fatto”spettanti anche di ufficio alla Corte di appello ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen.,è stata completamente ignorata e, richiedendo comunque una verifica anche dicomponenti fattuali e valutative, deve essere rimessa al giudice di merito.3.3. Rispetto all'omesso versamento fiscale, dalla sentenza impugnata nonemergono, con sufficiente chiarezza, le connotazioni oggettive e soggettive deldelitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "operazioni dolose" possonoanche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consisterenel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissivaproduttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse perl'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte econtributi previdenziali, costituisce comportamento rilevante come sceltaimprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima eirrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimentodella società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997;Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).Va tuttavia tenuto presente che l'incriminazione di cui si tratta non intendesanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di talicomportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, esempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose,ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate allasistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n.26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Di conseguenza, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato,occorre che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare delpotere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile intermini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento e sidimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni siaccompagni la prevedibilità "in concreto" (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Baldini, Rv. 288351 - 01) del dissesto come effetto della condotta antidoverosa(ex multis Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).Nulla di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata, che si fonda suaffermazioni generiche, del tutto sganciata da una verifica concreta circa laricorrenza degli elementi qualificanti la fattispecie in rassegna.4. È fondato anche il secondo motivo.La sentenza impugnata non lascia comprendere a quale titolo il ricorrente,vicepresidente del Consiglio di amministrazione della fallita, sia chiamato arispondere delle condotte in rassegna.Non viene spiegato, infatti, se l'imputato sia l’autore materiale delle condottedolose, o sia il concorrente morale (come ispiratore, determinatore), oppure siaresponsabile delle stesse a titolo omissivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma,cod. pen.Premessa necessaria, dato che ciascuna delle ridette ipotesi concorsuali haconnotazioni proprie che plasmano, con diversità di caratteri, il piano probatorio el'impianto motivazionale.5. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata devedunque essere annullata con rinvio.Come chiarito al paragrafo 2, non può tenersi conto dell'effetto sul terminedovuto alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, primocomma, legge fall., perché non riconosciuta.Non è, però, decorso il termine massimo di prescrizione, che è pari ad annidodici e mesi sei, cui si aggiunge un periodo di sospensione pari, almeno, a 105giorni per il rinvio dell'udienza dal 16 novembre 2021 al 1 marzo 2022 per adesionedei difensori all'astensione collettiva dalle udienze; così da giungere al 20 ottobre2026. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Firenze.Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris