Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03625/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]•‘ lette/sentite le onclusionì del PG * Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2011, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di bancarotta commesso il 21 novembre 1995.

Il Tribunale ha osservato che l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato è condizione necessaria per la riabilitazione.

Ed ha aggiunto che non rileva che la persona offesa o danneggiata non abbia fatto richiesta risarcitoria, perché questo comportamento omissivo non equivale a rinuncia.

Ha quindi evidenziato che, a fronte del danno provocato alla massa dei creditori rimasti offesi dalle condotte distrattive e preferenziali per importi consistenti, il condannato non ha offerto alcuna prova di essersi attivato ai fini risarcitori all'esito della procedura fallimentare, o di aver provveduto all'adempimento dell'obbligo risarcitorio e di rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile, riconosciuto a suo carico nella sentenza di condanna.

Né ha addotto ci) essersi trovato nella condizione dell'impossibilità di provvedere, anche solo parzialmente o secondo le sue possibilità economiche.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale avrebbe dovuto valutare se il contegno tenuto dalla curatela fallimentare, titolare del generico diritto al risarcimento del danno, fosse omologabile ad una sostanziale rinuncia, dato che la curatela, costituita parte civile, omise di rassegnare le conclusioni sia innanzi alla Corte di appello che nel giudizio di legittimità, e ha successivamente omesso di attivarsi per ottenere il risarcimento e la liquidazione delle proprie pretese.

Peraltro, chiuso il fallimento, la società [OSCURATO:PERSONA] è stata cancellata dal registro delle imprese, ancor prima della irrevocabilità della sentenza di condanna.

Si tratta di indici che cumulativamente attestano la sostanziale rinuncia ad ogni pretesa risarcitoría.

Si consideri poi che il ricorrente, nell'atto di opposizione al rigetto dell'istanza di riabilitazione, ha sollecitato il Tribunale alla fissazione di un parametro risarcitorio e all'individuazione della possibile destinazione delle somme di denaro, senza tuttavia ottenere risposta nell'ordinanza di rigetto.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha ben motivato circa l'infondatezza della pretesa di desumere la rinuncia al risarcimento del danno dai comportamenti della curatela fallimentare.

Ciò ha fatto in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale spetta al condannato che ambisca alla riabilitazione attivarsi concretamente per adempiere l'obbligo risarcitorio, eventualmente contattando, a fallimento chiuso, i singoli creditori.

Era quindi onere del condannato, e certo non materia di doverose iniziative istruttorie del Tribunale, la prova che le persone danneggiate avessero inteso rinunciare al credito.

L'assunto trova fondamento negli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale "in tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria" Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Rv. 263782 -.

È stato altresì precisato, a conferma dell'indefettibilità dell'adempimento risarcitorio, che esso non viene meno e non è altrimenti modulato a seconda del tipo di reato per il quale è intervenuta condanna.

Si è in tal senso precisato che "per la concessione della riabilitazione è necessario che il condannato, pur quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili del reato, abbia adempiuto all'obbligazione risarcitoria, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell'illecito, quale reato di danno o di pericolo" - Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Rv. 242809 -.

3. Circa la necessità, ai fini dell'accoglimento della domanda di riabilitazione, dell'adempimento risarcitorio, senza possibilità di attribuire ai comportamenti dei creditori il significato di rinuncia alla prestazione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito alcuni principi di diritto che ora danno conferma della correttezza della decisione impugnata.

Si è infatti affermato che "ai fini della riabilitazione del condannato, non ha efficacia liberatoria in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato la mancata richiesta di risarcimento del danno da parte della persona offesa che non può essere considerata equivalente alla rinuncia" - Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Rv. 234903 -.

Si è poi puntualizzato che "in tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato" - Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 -.

E si è ribadito che "in tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato" - Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Rv. 261276 -.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]•‘ lette/sentite le onclusionì del PG * Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna, divenuta irrevocabile il 2 marzo 2011, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di bancarotta commesso il 21 novembre 1995. Il Tribunale ha osservato che l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato è condizione necessaria per la riabilitazione. Ed ha aggiunto che non rileva che la persona offesa o danneggiata non abbia fatto richiesta risarcitoria, perché questo comportamento omissivo non equivale a rinuncia. Ha quindi evidenziato che, a fronte del danno provocato alla massa dei creditori rimasti offesi dalle condotte distrattive e preferenziali per importi consistenti, il condannato non ha offerto alcuna prova di essersi attivato ai fini risarcitori all'esito della procedura fallimentare, o di aver provveduto all'adempimento dell'obbligo risarcitorio e di rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile, riconosciuto a suo carico nella sentenza di condanna. Né ha addotto ci) essersi trovato nella condizione dell'impossibilità di provvedere, anche solo parzialmente o secondo le sue possibilità economiche. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare se il contegno tenuto dalla curatela fallimentare, titolare del generico diritto al risarcimento del danno, fosse omologabile ad una sostanziale rinuncia, dato che la curatela, costituita parte civile, omise di rassegnare le conclusioni sia innanzi alla Corte di appello che nel giudizio di legittimità, e ha successivamente omesso di attivarsi per ottenere il risarcimento e la liquidazione delle proprie pretese. Peraltro, chiuso il fallimento, la società [OSCURATO:PERSONA] è stata cancellata dal registro delle imprese, ancor prima della irrevocabilità della sentenza di condanna. Si tratta di indici che cumulativamente attestano la sostanziale rinuncia ad ogni pretesa risarcitoría. Si consideri poi che il ricorrente, nell'atto di opposizione al rigetto dell'istanza di riabilitazione, ha sollecitato il Tribunale alla fissazione di un parametro risarcitorio e all'individuazione della possibile destinazione delle somme di denaro, senza tuttavia ottenere risposta nell'ordinanza di rigetto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha ben motivato circa l'infondatezza della pretesa di desumere la rinuncia al risarcimento del danno dai comportamenti della curatela fallimentare. Ciò ha fatto in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale spetta al condannato che ambisca alla riabilitazione attivarsi concretamente per adempiere l'obbligo risarcitorio, eventualmente contattando, a fallimento chiuso, i singoli creditori. Era quindi onere del condannato, e certo non materia di doverose iniziative istruttorie del Tribunale, la prova che le persone danneggiate avessero inteso rinunciare al credito. L'assunto trova fondamento negli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale "in tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria" Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Rv. 263782 -. È stato altresì precisato, a conferma dell'indefettibilità dell'adempimento risarcitorio, che esso non viene meno e non è altrimenti modulato a seconda del tipo di reato per il quale è intervenuta condanna. Si è in tal senso precisato che "per la concessione della riabilitazione è necessario che il condannato, pur quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili del reato, abbia adempiuto all'obbligazione risarcitoria, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell'illecito, quale reato di danno o di pericolo" - Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Rv. 242809 -. 3. Circa la necessità, ai fini dell'accoglimento della domanda di riabilitazione, dell'adempimento risarcitorio, senza possibilità di attribuire ai comportamenti dei creditori il significato di rinuncia alla prestazione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito alcuni principi di diritto che ora danno conferma della correttezza della decisione impugnata. Si è infatti affermato che "ai fini della riabilitazione del condannato, non ha efficacia liberatoria in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato la mancata richiesta di risarcimento del danno da parte della persona offesa che non può essere considerata equivalente alla rinuncia" - Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Rv. 234903 -. Si è poi puntualizzato che "in tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato" - Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 -. E si è ribadito che "in tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato" - Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Rv. 261276 -. 4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 03625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris