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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:129
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 aprile 2009 – S.F. [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione (causa T‑408/08) «Ricorso di annullamento – Non imputabilità dell’atto impugnato al Consiglio – Irricevibilità parziale» Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di applicazione di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Atto esclusivamente imputabile alla Commissione – Ricorso proposto nei confronti del Consiglio e della Commissione – Irricevibilità parziale (Art. 230 CE) (v. punti 9-13) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/854/CE, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell’aiuto N. 272/98» (GU L 302, pag. 9).

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio dell’Unione europea. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le spese del Consiglio nonché le proprie spese relative alla fase del procedimento riguardante l’eccezione di irricevibilità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 aprile 2009 – S.F. [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Commissione (causa T‑408/08) «Ricorso di annullamento – Non imputabilità dell’atto impugnato al Consiglio – Irricevibilità parziale» Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di applicazione di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Atto esclusivamente imputabile alla Commissione – Ricorso proposto nei confronti del Consiglio e della Commissione – Irricevibilità parziale (Art. 230 CE) (v. punti 9-13) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/854/CE, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell’aiuto N. 272/98» (GU L 302, pag. 9). Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio dell’Unione europea. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le spese del Consiglio nonché le proprie spese relative alla fase del procedimento riguardante l’eccezione di irricevibilità.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris