CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 18035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17077/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso , in virtù procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ope legis ; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale del Lazion. 248/16/ 20 22, depositata in data 20 gennaio 20 2 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 giugno 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’intimazione di pagamento n. 097720189025278128000 (e gli atti ad essa sottesi, ovvero una cartella esattoriale e due avvisi di accertamento emessi per la Oggetto: I ntimazione di pagamento - Definizione agevolata ex art. 1, commi 231- 252, legge 197/2022 -Rottamazione quater -Estinzione del giudizio - Pagamento di tutte le rate -Necessità -Questione rimessa alle SS.UU riscossione di imposta di registro, IVA e d IRPEF ), deducendone la nullità ed inesistenza, in quanto sottoscritta da dipendente privato ([OSCURATO:PERSONA]), quale agente della riscossione, privo dei poteri di rappresentanza dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto non assunto a seguito di concorso pubblico. L’Ufficio si costituiva in giudizio e, contestando gli avversi assunti, rappresentava che l’Ente della riscossione era stato istituito ai sensi dell’art. 1 d.l. 193/2016in virtù di un disegno sistematico volto a dare continuità al servizio di riscossione delle pubbliche entrate. La CTP rigettava il ricorso dichiarando la legittimità degli atti impugnati. 2. Interposto gravame dal contribuente, la C ommissione tributaria regionaledel Lazio rigettava l’appello evidenziando che, in forza del disposto normativo dell’art. 1, comma nono, d.l. 193/2016, il personale delle società del [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, era trasferito all’[OSCURATO:PERSONA], ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini della collocazione organizzativa coerente e funzionale a lle esigenze dell’ente. A tale ultimo proposito, i giudici del gravame rappresentavano che [OSCURATO:PERSONA] non era da considerarsi tra gli ent i ricompres i nell’elenco tassativo degli enti pubblici contenuto del d.lgs. 165/2001, soggiacendo pertanto, in tema di assunzione del personale, alle norme privatistiche, che non contemplano l’obbligo di espletamento di un concorso pubblico per la selezione del personale. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazioneil contribuent e , affidandosi a d un unico motiv o . L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In data 04 - 05/02/2025 il procuratore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, per avere il contribuenteaderito alla rottamazione quater. Considerato che: 1. C on il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione, proposto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., il ricorrentededuce « l’assoluta nullità, inesistenza e illegittimità della sentenza per violazione e interpretazione di legge.La cui inesistenza è rilevabile in ogni stato e grado del processo». Dopo aver premesso la natura di ente pubblico economico di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e la natura privatistica dei contratti del personale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. assorbito nel nuovo ente, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati. Gli atti posti in essere e comunicati da [OSCURATO:PERSONA] ai contribuenti, infatti, sono atti amministrativi e per la loro validità devono contenere ‘tutti i requisiti previsti dalle norme in particolare la sottoscrizione di un organo dello Stato che mai potrà essere un dipendente privato’ (pag. 4 del ricorso). Nella specie, inoltre, gli atti impugnati ‘sono delle semplici fotocopia prive di valore giuridico’ (pag. 5). 2. In via preliminare va rilevato che ilricorrente ha aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater ), allegando il pagamento di n. 6rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027. La rinuncia non proviene da difensore munito di procura speciale, per cui non può dichiararsi l’estinzione del giudizio. Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Ciò posto, sulla questione della necessità, ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle rate è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, al punto che con ord. n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g. 19326/2021 «alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”». Ritenuta, quindi, l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rinvia a nuovo ruolo la presente controversia, fino alla decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, a data successiva alla decisione delle Sezioni Unite