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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02084/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con cinque sentenze e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in anni 30 e mesi 5 di reclusione.

2. Ricorre il Tarantino, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge, in relazione agli artt. 78, 81, 132, 233 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, abbia proceduto alla rideterminazione della pena per il ritenuto reato continuato senza previamente procedere allo scorporo dei reati già unificati in sede cognitiva e alla conseguente individuazione ella pena per la violazione più grave sulla quale operare gli aumenti pe i reati divenuti satellite.

Aggiunge che il GIP ha esercitato il potere discrezionale, riconosciutogli in tema di commisurazione della pena, praticando una indifferenziata decurtazione al 50 °A) della pena inflitta in sede cognitiva, con riferimento alla pena base e ai singoli aumenti, senza fornire adeguata motivazione ancorata ai parametri legali e senza applicare la riduzione di un terzo per i reati giudicati con il rito abbreviato.

Nella quantificazione della pena unica complessiva per il reato continuato, infine, non solo è stato ignorato che il condannato è costretto a subire l'applicazione meno favorevole del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., prevista in sede esecutiva, sol perché sottoposto a procedimenti penali separati per iniziativa del pubblico ministero, ma si è addirittura superato il tetto massimo di anni 30 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui al prosieguo.

2. Così come dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata per la determinazione della pena unica complessiva del reato continuato ha seguito un procedimento del tutto difforme da quello indicato dal legislatore.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della pena complessiva risultante dal riconoscimento della continuazione in executivis, qualora tra i titoli esecutivi vi siano precedenti cumuli giuridici ex art. 81 cod. pen. è necessario scioglierli al fine di individuare il reato punito con la pena più grave, da assumere necessariamente a pena base - ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - e quindi rideterminare i segmenti di pena per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (a loro volta, in misura non superiore a quella determinata dal giudice della cognizione: Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735).

Pertanto, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

1.2. Tale scansione procedurale trova ragione nella necessità di operare ex novo la valutazione dei carichi sanzionatori, con riferimento al nuovo insieme di reati che si è formato, in coerenza con gli incisivi poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'esecuzione, poteri di rivalutazione in rapporto al profilo sanzionatorio sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073).

Nell'impugnata ordinanza non si è fatta corretta applicazione di tale procedura, in quanto si è assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., senza dare atto dell'entità di pena attribuita al reato più grave e degli aumenti per i reati satellite già posti in continuazione, semplicemente aggregando a tale cumulo già formato un aumento globale per i reati giudicati con le altre sentenze.

3. Il giudice dell'esecuzione, nell'individuazione della pena-base e nella quantificazione dell'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., non ha fornito alcuna giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale ancorato ai parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rendendo impossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (cfr. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti, Rv. 280216 e informazione provvisoria Sez.

U. 24/06/2021, Pizzone, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite).

4. Risulta assorbita la censura sulla violazione dell'art. 78 cod. pen. 5.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, ufficio del Giudice delle indagini preliminari.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con cinque sentenze e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in anni 30 e mesi 5 di reclusione. 2. Ricorre il Tarantino, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge, in relazione agli artt. 78, 81, 132, 233 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, abbia proceduto alla rideterminazione della pena per il ritenuto reato continuato senza previamente procedere allo scorporo dei reati già unificati in sede cognitiva e alla conseguente individuazione ella pena per la violazione più grave sulla quale operare gli aumenti pe i reati divenuti satellite. Aggiunge che il GIP ha esercitato il potere discrezionale, riconosciutogli in tema di commisurazione della pena, praticando una indifferenziata decurtazione al 50 °A) della pena inflitta in sede cognitiva, con riferimento alla pena base e ai singoli aumenti, senza fornire adeguata motivazione ancorata ai parametri legali e senza applicare la riduzione di un terzo per i reati giudicati con il rito abbreviato. Nella quantificazione della pena unica complessiva per il reato continuato, infine, non solo è stato ignorato che il condannato è costretto a subire l'applicazione meno favorevole del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., prevista in sede esecutiva, sol perché sottoposto a procedimenti penali separati per iniziativa del pubblico ministero, ma si è addirittura superato il tetto massimo di anni 30 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui al prosieguo. 2. Così come dedotto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata per la determinazione della pena unica complessiva del reato continuato ha seguito un procedimento del tutto difforme da quello indicato dal legislatore. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della pena complessiva risultante dal riconoscimento della continuazione in executivis, qualora tra i titoli esecutivi vi siano precedenti cumuli giuridici ex art. 81 cod. pen. è necessario scioglierli al fine di individuare il reato punito con la pena più grave, da assumere necessariamente a pena base - ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - e quindi rideterminare i segmenti di pena per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (a loro volta, in misura non superiore a quella determinata dal giudice della cognizione: Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735). Pertanto, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). 1.2. Tale scansione procedurale trova ragione nella necessità di operare ex novo la valutazione dei carichi sanzionatori, con riferimento al nuovo insieme di reati che si è formato, in coerenza con gli incisivi poteri che l'art. 671 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'esecuzione, poteri di rivalutazione in rapporto al profilo sanzionatorio sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all'art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073). Nell'impugnata ordinanza non si è fatta corretta applicazione di tale procedura, in quanto si è assunta a pena base quella globalmente derivante da un precedente cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., senza dare atto dell'entità di pena attribuita al reato più grave e degli aumenti per i reati satellite già posti in continuazione, semplicemente aggregando a tale cumulo già formato un aumento globale per i reati giudicati con le altre sentenze. 3. Il giudice dell'esecuzione, nell'individuazione della pena-base e nella quantificazione dell'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., non ha fornito alcuna giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale ancorato ai parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. rendendo impossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (cfr. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti, Rv. 280216 e informazione provvisoria Sez. U. 24/06/2021, Pizzone, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite). 4. Risulta assorbita la censura sulla violazione dell'art. 78 cod. pen. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, ufficio del Giudice delle indagini preliminari. C
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